FIS17044 – Oggetto: Acquisti senza applicazione dell’Iva oltre i limiti del plafond. Regolarizzazione della violazione. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 6 febbraio 2017.

INT17043 – Oggetto: Austria. Normativa sul distacco transnazionale di lavoratori e sul salario minimo. Nuovi chiarimenti del Ministero degli Affari sociali austriaco.

10 Febbraio 2017

DVI17045 – Oggetto: Viabilità. Nuove disposizioni per l’accesso nell’Area C del Comune di Milano

10 Febbraio 2017

INT17043 – Oggetto: Austria. Normativa sul distacco transnazionale di lavoratori e sul salario minimo. Nuovi chiarimenti del Ministero degli Affari sociali austriaco.

10 Febbraio 2017

DVI17045 – Oggetto: Viabilità. Nuove disposizioni per l’accesso nell’Area C del Comune di Milano

10 Febbraio 2017

Roma, 10 Febbraio 2017

FIS17044
SM

Oggetto: Acquisti senza applicazione dell’Iva oltre i limiti del plafond. Regolarizzazione della violazione. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 6 febbraio 2017.

Con la Risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle operazioni internazionali di acquisto o importazione di beni e servizi senza l’applicazione dell’Iva, effettuate oltre il limite del plafond disponibile.

Dopo aver ricordato che, nei confronti del cessionario/committente, si applica una sanzione che va dal cento al duecento per cento dell’imposta, oltre al recupero dell’Iva non assolta e degli interessi, l’Agenzia delle entrate ha affermato che è possibile regolarizzare la violazione in argomento mediante una delle procedure seguenti:

PROCEDURA A):

Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’Iva, restando comunque a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento.

PROCEDURA B):

  • Emissione di un’autofattura, in duplice esemplare, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
  • versamento dell’imposta e degli interessi;
  • annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;
  • presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate;
  • indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all’IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
  • versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione in misura ridotta.

PROCEDURA C):

  1. Emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento;
  2. assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
  3. presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate;
  4. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista.

L’Amministrazione finanziaria, infine, evidenzia che la presentazione dell’autofattura al competente ufficio costituisce l’adempimento finale della procedura di regolarizzazione; tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell’imposta (e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisiti), purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA.

Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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FIS17044

Risoluzione Agenzia Entrate 16E