FIS17042 – Fisco. Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Bruxelles: Conftrasporto-Confcommercio accolti oggi dal Gabinetto del Commissario Europeo ai Trasporti

8 Febbraio 2017

Bruxelles: Conftrasporto-Confcommercio al Convegno “The Transport Sector: opportunities for 2017”

9 Febbraio 2017

Bruxelles: Conftrasporto-Confcommercio accolti oggi dal Gabinetto del Commissario Europeo ai Trasporti

8 Febbraio 2017

Bruxelles: Conftrasporto-Confcommercio al Convegno “The Transport Sector: opportunities for 2017”

9 Febbraio 2017

Roma, 8 Febbraio 2017

FIS17042
SM

OGGETTO: Fisco. Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla trasmissione telematica, alla stessa Agenzia, dei dati delle fatture emesse e ricevute; si tratta della facoltà prevista dall’art. 1, comma 3 del d.lgs 127/2015 (e disciplinata in seguito con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) che, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 Gennaio 2017, ha previsto per i soggetti passivi Iva la possibilità di optare per l’invio telematico dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni, con opzione che, limitatamente al 2017 (primo anno di applicazione della novità) può essere esercitata fino al 31 Marzo p.v. A partire dal prossimo anno, l’opzione dovrà essere esercitata entro il 31 Dicembre dell’anno solare precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati, ed avrà effetto per quell’anno solare e per i quattro successivi.

Nel rinviare gli interessati alla lettura della circolare in commento, evidenziamo che tra gli aspetti che sono stati approfonditi dall’Agenzia, vi sono le informazioni  relative alle:

  • fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, ad esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi), rispetto alle quali sono state fornite istruzioni per la corretta compilazione dei campi:
    • natura dell’operazione, da inserire nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura avendo inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione di non applicazione dell’imposta (operazione non imponibile, esente, non soggetta, inversione contabile, ecc);
    •  numero del documento, da valorizzare sempre riportando esattamente il valore presente in fattura.
  • fatture ricevute e bollette doganali, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfettario o di quello di vantaggio. Anche in questo caso sono state fornite indicazioni sulla compilazione dei campi:
    • natura dell’operazione, che può essere valorizzato con le stesse codifiche riferite alle fatture emesse, con l’unica differenza che nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6”, occorre valorizzare anche i campi “Imposta” e “Aliquota”;
    • numero del documento in ordine al quale, tenuto conto che il numero riportato nella fattura ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, in assenza di questo dato il contribuente deve valorizzare il campo del tracciato con il valore “0”.
  • note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti;

I soggetti che esercitano l’opzione per l’invio dei dati delle fatture, non devono comunicare i dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle “schede carburante”).

In ordine agli altri chiarimenti contenuti nella circolare, segnaliamo quelli sulle operazioni soggette ad inversione contabile. Infatti, in caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta va integrata con l’IVA e, quindi, registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto; analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani. Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’elemento “Natura” con il codice “N6” (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo “imposta” che il campo “aliquota”. Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all’inversione contabile.

Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

FIS17042

circolare 1E