FIS16271 – Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Fiscale. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

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Roma, 7 Dicembre 2016

FIS16271
SM

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Fiscale. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Sul Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 n. 282, è stata pubblicata la Legge 225 del 1 Dicembre 2016, che converte in Legge il Decreto n. 193/2016 (cd. decreto fiscale, sul quale vedi la nota Conftrasporto FIS16245 del 28 Ottobre u.s).

Tra le disposizioni inserite nella fase di conversione, due sono di interesse per il nostro settore. Si tratta:

–    dell’inserimento nel T.U sulle accise (d.lgs 504 del 26 Ottobre 1995 e ss modifiche) delle disposizioni che, per il gasolio ad uso commerciale, prevedono un livello di accise più basso di quello ordinario, permettendo alle imprese di autotrasporto di recuperare la differenza. Precisiamo subito che per il nostro settore non cambia nulla, visto che l’intervento del legislatore è stato dettato dall’esigenza di inserire in un unico testo (l’art. 24 ter del T.U accise, introdotto dall’art. 4 ter del decreto fiscale, intitolato “gasolio commerciale”), tutte quelle disposizioni susseguitesi negli ultimi anni che hanno costituito la base normativa della misura (si tratta, ad esempio, delle norme contenute nel d.lgs 26/2007, nell’art.61 della Legge 16/2012 e, in ultimo,  dall’art.1, comma 645 della Legge 208/2015 che ha escluso dal beneficio i veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiore). Pertanto, la nuova norma definisce il “gasolio commerciale usato come carburante” come “il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l’esclusiva disponibilità”, per una serie di finalità tra le quali rientra anche il trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitato da: imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo degli autotrasportatori; imprese munite di licenza per il trasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito elenco; imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada. L’accise per il gasolio ad uso commerciale è stata fissata in € 403,22/1.000 litri e, come avviene oggi, i commi 4 e 5 dell’art. 24 ter del T.U autorizzano le imprese aventi titolo a richiedere il rimborso della differenza rispetto all’accise pagata sul gasolio commerciale consumato nel trimestre di riferimento, con domanda da presentare all’Agenzia delle Dogane entro il mese successivo.
–    l’altra norma di stretto interesse inserita nella conversione in Legge del decreto, è contenuta all’art. 7 quinquies che detta un’interpretazione autentica del comma 6, art. 51 del TUIR in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasferisti. In particolare, le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto a svolgere l’attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili (cd trasferisti abituali), sono tassate in ragione del 50% del loro ammontare quando si verifichi la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

a)    la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
b)    lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c)    la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

La mancanza anche di una sola di queste condizioni determina l’inapplicabilità del predetto regime fiscale dei trasferisti abituali e, di conseguenza, l’inquadramento fiscale delle somme nel comma 5 dell’art. 51 del TUIR,  per cui le stesse diventano imponibili limitatamente alla parte eccedente gli importi previsti da quest’ultima norma (€.46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all’estero). Il chiarimento è importante giacché spazza via alcuni dubbi che si erano fatti strada nell’ultimo periodo tra gli organismi di controllo (sulla scorta di alcune pronunce della Cassazione), a proposito del trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate agli autisti che, pertanto, è  quello stabilito dal comma 5, art. 51 del TUIR.

Per quanto concerne le altre disposizioni previste dal decreto, segnaliamo quelle relative ai seguenti temi:

–    soppressione di Equitalia dal 1 Luglio 2017 e  potenziamento dell’attività di riscossione (artt.1 e 3);
–    misure per il recupero dell’evasione (art.4). In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’articolo in commento prevede, da una parte l’abrogazione per i soggetti passivi IVA della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (c.d. spesometro) e, dall’altra, l’introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, ossia:

•    la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 Settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio. Le modalità di invio saranno decise con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
•    la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, negli stessi termini prima indicati. Rimangono fermi gli ordinari termini (mensili o trimestrali) di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Anche in questo caso, un futuro provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità e le informazioni da inviare.
Per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relativa al primo semestre del 2017, il comma 4 dell’art. 4 del decreto prevede che venga effettuata entro il 25 Luglio 2017. Nella conversione in Legge sono state ridotte le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle norme appena descritte. In particolare, l’ omessa o errata trasmissione delle fatture determina la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; l’importo è ridotto della metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi;
–    eliminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in aggiunta allo “spesometro”, anche della comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list;
–    semplificazione degli adempimenti relativi alle comunicazioni delle operazioni intracomunitarie mentre, a partire dal prossimo anno, la dichiarazione annuale IVA deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile (commi 4 e 5, art. 4);

–    riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA,  in caso di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi. (comma 6, lettera a-ter);
–    definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (art.6) prevedendo, per il contribuente che aderisce alla procedura, la possibilità di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione (con l’esclusione, quindi, delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali). Il pagamento avverrà in rate di pari ammontare, nel numero massimo di 3 nel 2017 e di due nel 2018; inoltre il 70% di quanto dovuto deve essere versato nel 2017, mentre il restante 30% nel 2018;
–    soppressione degli studi di settore (Art. 7-bis), in sostituzione dei quali sono introdotti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale da prevedersi con apposito decreto ministeriale, attraverso i quali vengono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Ciò al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti;
–    disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di lavoro (art. 7 quater), tra le quali evidenziamo:
•    il comma 1 sull’eliminazione della presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione, per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili;
•    Il comma 5 sull’inclusione  tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo, di quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
•    i commi 6, 7 e 8 sulla notifica, mediante posta elettronica certificata (PEC), degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti;
•    il comma 14 sul posticipo, dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno, del termine per la consegna della certificazione unica dei sostituti d’imposta, a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016;
•    Il comma 16 sulla sospensione dei termini, dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad esclusione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA;
•    Il comma 17 sulla sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
•    Il comma 19 sul posticipo dal 16 al 30 giugno del termine per il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP. Viene spostato dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento il termine per i versamenti IRES e IRAP. L’efficacia di tali disposizioni decorre dal 1° gennaio 2017;
•    il comma 21 sulla soppressione della comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA. Il successivo comma 22 ne prevede l’applicazione a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;
•    Il comma 31 sulla soppressione dell’obbligo del modello F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro, mentre il comma 32 innalza, da 15.000 a 30.000 euro, l’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario;
•    Il comma 44 sulla disciplina IVA della cessazione di attività, con la modifica della procedura per la chiusura delle partite IVA inattive. In particolare si prevede la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali;
•    Il comma 45 sull’eliminazione delle sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA.

Il testo del decreto legge 193/2016 risultante dalla conversione in legge, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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FIS16271

Decreto Legge fiscale