
LAV16244 – Oggetto: distacchi e somministrazioni transnazionali. Pubblicazione in G.U del D.M. sull’invio della comunicazione di distacco.
28 Ottobre 2016Banca d’Italia – Il Governatore Visco alla Giornata del Risparmio – 27/10/2016
2 Novembre 2016Roma, 28 Ottobre 2016
FIS16245
SM
Oggetto: Decreto Legge in materia fiscale. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294, del 24 ottobre u.s., è stato pubblicato il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI “.
In estrema sintesi, tra le disposizioni di carattere fiscale di maggiore interesse segnaliamo quelle relative:
- alla soppressione di Equitalia e al potenziamento dell’attività di riscossione (artt. 1 e 3);
- alle misure per il recupero dell’evasione (art.4), tra le quali spiccano:
- la sostituzione della disciplina dettata dall’art. 21 del D.L. n. 78 del 2010 (convertito dalla L. n. 122 del 2010), in materia di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La nuova normativa prevede che in relazione alle operazioni rilevanti ai fini IVA, i soggetti passivi trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali; la comunicazione relativa all’ultimo trimestre, dovrà effettuarsi entro l’ultimo giorno del mese di febbraio. Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche, nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate;
- la previsione che negli stessi termini e con le medesime modalità fissate all’articolo 21 del d.l 78/2010, i soggetti passivi IVA debbano trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la nuova comunicazione;
- in relazione alle novità prima descritte, la previsione di sanzioni specifiche per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura (da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 25.000), e per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 50.000);
- a partire dal 1 Gennaio 2017, la soppressione dell’obbligo di invio dello spesometro e, relativamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, dell’invio telematico degli elenchi riepilogativi (modello Intra 2);
- la soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, delle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici con sede nei Paesi cd “Black List”, con importo complessivo annuale superiore ad euro 10.000. Tale disposizione si applica alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi;
- l’eliminazione della convenienza finanziaria a sdoganare la merce con la pratica dell’immissione in libera pratica, seguita dall’introduzione di un deposito fiscale, dal momento che l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione del deposito IVA dovrà essere assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione. Il soggetto responsabile dell’imposta viene individuato nel gestore del deposito, il quale dovrà effettuare il versamento in nome e per conto del soggetto estrattore
- alla dichiarazione integrativa a favore (art.5), per effetto della quale le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP, dei sostituti di imposta, dell’IVA potranno essere rettificate a favore del contribuente. L’eventuale credito di imposta che dovesse emergere dalla rettifica, potrà essere utilizzato in compensazione;
- alla definizione agevolata per i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 (art.6). I debitori potranno estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo):
- delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Torneremo ad occuparci del provvedimento dopo che sarà stato convertito in Legge dal Parlamento che, prevedibilmente, introdurrà delle modifiche/integrazioni.
Il testo del decreto legge è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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