FIS15316 – Oggetto: credito d’imposta perl’assunzione di detenuti o internati, ovvero detenuti semiliberi. Istituzione del codice tributo.

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FIS15316
SM

Oggetto: credito d’imposta perl’assunzione di detenuti o internati, ovvero detenuti semiliberi. Istituzione del codice tributo.

Con Decreto interministeriale (Giustizia, Economia e Finanze, Lavoro e Politiche Sociali), del 24 luglio 2014, n. 148, sono state adottate le nuove disposizioni in merito al credito d’imposta introdotto dall’art. 3 della L. n. 193 del 2000, in favore delle imprese che assumono, per periodi non inferiori a 30 gg,  lavoratori detenuti o internati ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.

In particolare, il Decreto sopraindicato ha stabilito che il modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito in esame, deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In attuazione di questa prescrizione, con Provvedimento del 27 Novembre e una Risoluzione del 30 Novembre u.s, l’Agenzia delle Entrate ha indicato modalità e termini per la fruizione del credito di imposta, ed istituito  il nuovo codice tributo per la fruizione in compensazione.

Il Provvedimento evidenzia che:

–    entro il 31 Dicembre di ciascun anno, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie del credito per l’anno successivo, con l’importo concesso a ognuna di esse;
–    per ogni Modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare controlli automatizzati e, qualora l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo Modello F24 verrà scartato;
–    le nuove disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2016. I crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, sono fruibili dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2016, nei limiti dell’importo residuo risultante dalla differenza tra i crediti comunicati all’Agenzia dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’ammontare dei crediti fruiti in compensazione tramite il codice tributo “6741”.

Per quanto concerne  la Risoluzione n. 102/E del 30 Novembre u.s, essa istituisce un nuovo codice tributo per l’utilizzo del credito (in sostituzione del precedente codice “6741”):

6858“, denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuto – Decreto interministeriale 24 luglio 2015, n. 148”.
Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”.

I testi dei due provvedimenti sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti

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FIS15316

Risoluzione 102e

Provvedimento Agenzia Entrate