FIS15304 – Oggetto: Autorit? di regolazione dei Trasporti. Sospensione delle richieste di contributo decisa dal Tar Piemonte.

La Settimana Sindacale Confederaledel 13 NOVEMBRE 2015

13 Novembre 2015

Traforo del Monte Bianco

16 Novembre 2015

La Settimana Sindacale Confederaledel 13 NOVEMBRE 2015

13 Novembre 2015

Traforo del Monte Bianco

16 Novembre 2015

Roma, 16 Novembre 2015

FIS15304
SM

Oggetto: Autorità di regolazione dei Trasporti. Sospensione delle richieste di contributo decisa dal Tar Piemonte.

Com’è noto, l’art. 37, comma 6, lett b) del Decreto Legge 201/2011 (convertito con Legge n. 214/2011), ha previsto un contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti, a carico dei “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati”, con un esenzione (in vigore quest’anno) per gli importi non superiori a 6.000 € (vedi la nota Conftrasporto FIS15124 del 23 Aprile u.s).

L’Authority, con delibera n.10/2014 (approvata con D.P.C.M del 12 Febbraio 2014), ha inspiegabilmente incluso tra gli obbligati al pagamento anche le attività di trasporto di merci su strada (Codice Ateco 49.41.00). Sulla questione, da tempo il Governo ha espresso la propria opinione  in maniera ufficiale (vedi lettere indirizzate al Presidente dell’Authority, dal Sottosegretario ai Trasporti On.le Umberto del Basso De Caro e dall’ex Ministro dei Trasporti On.le Maurizio Lupi – vedi la nota Conftrasporto FIS15150 del 19 Maggio 2015), affermando che le imprese di autotrasporto non possono includersi tra gli obbligati. Nel frattempo, sono stati presentati dei ricorsi davanti al TAR Piemonte per ottenere l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti amministrativi concernenti il contributo in esame e delle richieste di pagamento inviate dall’Authority alle singole imprese.

Con Ordinanza adottata l’11 Novembre u.s, il TAR Piemonte ha deciso di sospendere le predette richieste di pagamento per cui, allo stato attuale, le imprese interessate non dovranno versare il saldo del contributo 2015 che, altrimenti, avrebbe dovuto corrispondere  entro il 30 Novembre p.v.

La sospensione è stata decisa anche in considerazione della volontà, da parte dello stesso TAR, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma prima indicata (art.37, comma 6 del d.l 201/2011).

Ci riserviamo di tornare in tema, in presenza di novità.

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

FIS15304