FIS15252 – Oggetto: Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81/E del 25 settembre 2015.

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Roma, 29 Settembre 2015

FIS15252
SM

Oggetto: Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81/E del 25 settembre 2015.

Con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla conservazione della fattura elettronica dopo che, ai sensi del D.M. n. 55 del 2013, dal 31 marzo 2015, è divenuta obbligatoria per tutte le cessioni di beni e le forniture di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche (vedi la nota Conftrasporto FIS15103 del 1 Aprile 2015).

In premessa, l’Agenzia delle Entrate ricorda che in attuazione della suddetta novità normativa, è stato emanato il D.M. 17 giugno 2014 con la finalità di aggiornare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici. In particolare, il decreto ha stabilito che il contribuente:

• comunichi la volontà di conservare in formato elettronico, i documenti rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Obbligo da assolvere con la compilazione del rigo RS140 del modello Unico PF (ovvero dei righi RS104 e RS40, rispettivamente dei modelli Unico Sc e Unico Sp);
• in caso di controlli, deve rendere  leggibili e, a richiesta, disponibili i documenti di cui sopra  su supporto cartaceo o informatico, presso la propria sede “ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dellart. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633″ (articolo 5 del D.M. 17 giugno 2014)”.

Nella risoluzione in esame, l’Agenzia chiarisce che il concetto di “conservazione” delle scritture contabili previsto nel d.p.r 633/1972 e nei relativi modelli in uso, all’epoca era stato definito soltanto per la documentazione cartacea per cui finiva con il coincidere con quello di deposito. Tale coincidenza, tuttavia, non può esserci per i documenti conservati in formato elettronico, in cui il conservatore è il soggetto, definito dal CAD e riportato nel manuale di conservazione, che opera solo il processo di “conservazione elettronica” dei documenti fiscali. Pertanto, questa figura può identificarsi con il contribuente, oppure con il depositario (inteso come colui che gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità), o può essere un soggetto terzo; in quest’ultima eventualità, poiché il “conservatore” è soggetto diverso dal depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a darne comunicazione nel modello  AA9/11 (da quest’anno AA9/12) che, invece, deve essere compilato quando non vi sia coincidenza tra il depositario e il contribuente.

Il testo della Risoluzione dell’Agenzia, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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FIS15252

Risoluzione 81e