
Valori indicativi di riferimento.
26 Giugno 2015
LAV15191 – Oggetto: Jobs Act. Pubblicazione in GU dei decreti legislativi in materia di “riordino delle tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni ” e “conciliazione vita lavoro”.
26 Giugno 2015Roma, 26 Giugno 2015
FIS15190
SM
Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso sul gasolio consumato nel II trimestre 2015.
Con nota prot. 71811/RU del 23 Giugno 2015, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel II trimestre 2015 (1 Aprile/31 Giugno 2015), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata entro il 31 Luglio 2015.
L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro).
Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 0 e inferiori (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2015 – Legge 190/2014, art.1, comma 233), la circolare precisa che:
– il soggetto che presenta la dichiarazione attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato su veicoli euro 0 o inferiore;
– sono classificabili coma appartenenti alla categoria euro 0 o inferiore, i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.
Ricordiamo che l’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it – sezione dogane/accise/benefici per il gasolio da autotrazione, il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono:
• trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I;
• oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), unitamente alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta.
Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al II trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 Dicembre 2016, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate c’è tempo fino al 30 Giugno 2017. Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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