FIS15071 – Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 19 febbraio 2015.

Sentenza TAR del Lazio

24 Febbraio 2015

INP15072 – Inps. Garanzia Giovani. Istruzioni per l’invio delle istanze per le assunzioni decorrenti dal 1 Maggio 2014.

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24 Febbraio 2015

Roma, 24 Febbraio 2015

FIS15071
SM

Oggetto: Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 19 febbraio 2015.

Com’è noto, il decreto legge n.91 del 24 Giugno 2014 (convertito in Legge 11 Agosto 2014, n. 116 – cd decreto competitività – vedi la circolare Conftrasporto FIS14230 del 1 Luglio 2014) ha previsto un credito di imposta per i titolari di reddito d’impresa, per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO (tra cui, ad esempio, rientrano anche i carrelli trasbordatori, quelli elevatori e le piattaforme girevoli, oltre che le macchine ed altre attrezzature per ufficio ).

L’agevolazione compete per gli  investimenti realizzati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, di importo unitario pari ad almeno euro 10.000; la misura del credito ammonta al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Con la Circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha ora fornito i primi chiarimenti su questa misura, tra i quali segnaliamo i seguenti:

1. Soggetti beneficiari.
Il credito d’imposta si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

2. Investimenti agevolabili.
Come già scritto, il beneficio spetta per l’acquisizione dei beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (“fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca”).  Con riferimento ai beni complessi, rilevano anche quelli che nonostante non rientrino nella divisione 28, sono tuttavia indispensabili per il funzionamento di beni appartenenti alla predetta divisione.
Inoltre, gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell’agevolazione, anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti.
I beni devono poi essere:
– strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta;
– durevoli ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa;
– nuovi;
– destinati a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.

3. Importo minimo.
Per accedere al beneficio, la norma richiede un ammontare minimo di investimento di 10.000 euro, da verificare non in relazione ai singoli beni ma a ciascun progetto di investimento effettuato dall’impresa in beni strumentali agevolabili.
Il credito è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella tabella ATECO 2007, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. La norma prevede la facoltà di escludere dal calcolo della media, il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. A tale proposito, per il calcolo della media degli investimenti pregressi, da raffrontare con quelli realizzati nel periodo di vigenza dell’agevolazione,  dopo aver escluso dalla somma il valore più alto, occorre dividere il risultato ottenuto per il numero delle annualità residue (media aritmetica).

4. Utilizzo e rilevanza del credito di imposta.
I soggetti beneficiari devono ripartire il credito di imposta maturato in tre quote annuali, di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti con il modello F24. In merito alla data a partire dalla quale il credito di imposta può essere fruito, la disposizione di legge stabilisce che “la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento“. La seconda quota è invece utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del terzo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato realizzato, mentre la terza quota è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo d’imposta successivo.

5. Cumulo con altre agevolazioni.
L’agevolazione fiscale è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

6. Revoca e controlli.
Il credito di imposta è revocato se i beni oggetto di investimento:
– non sono mantenuti nell’impresa almeno fino alla fine del periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto;
– sono trasferiti, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato, in strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato, anche appartenenti al beneficiario.
La revoca esplica i propri effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle suddette cause e comporta la perdita del diritto all’agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione, entro il termine per il versamento del saldo di imposta, dell’importo effettivamente utilizzato, maggiorato degli interessi. Inoltre si applicano le dovute sanzioni se l’indebita fruizione è accertata nell’ambito dell’attività di controllo.

La circolare precisa che le imprese beneficiarie, in sede di controllo, devono conservare sia la documentazione idonea a dimostrare l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute, sia un prospetto con l’elencazione analitica degli investimenti fatti nei periodi d’imposta precedenti e utilizzati per la determinazione del credito d’imposta spettante.

Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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FIS15071

Circolare Agenzia Entrate