FIS15023 – Riforma fiscale. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 sulle altre novità del provvedimento.

FIS15022 – Oggetto: Riforma fiscale. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014 sull’esecuzione dei rimborsi IVA.

12 Gennaio 2015

LAV15024 – Lavoro. Settore e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna per il 2015.

12 Gennaio 2015

FIS15022 – Oggetto: Riforma fiscale. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014 sull’esecuzione dei rimborsi IVA.

12 Gennaio 2015

LAV15024 – Lavoro. Settore e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna per il 2015.

12 Gennaio 2015

Roma, 12 Gennaio 2015

FIS15023
SM

Oggetto: Riforma fiscale. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 sulle altre novità del provvedimento.

Con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito le altre novità contenute nel D.lgvo 175/2014 in materia di semplificazione fiscale (sul quale vedi la nota Conftrasporto FIS14360 del 1 Dicembre scorso; le novità sui rimborsi Iva sono state approfondite con la circolare Conftrasporto FIS15022 del 12 Gennaio 2015).

Tra gli argomenti trattati, segnaliamo i seguenti.

Società in perdita sistematica
Ai sensi dell’art. 18 del decreto semplificazioni, il periodo di osservazione per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, Dl 138/2011), è passato da tre a cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale oppure, indifferentemente, quattro in perdita e uno con reddito imponibile inferiore al “reddito minimo” di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994
L’Agenzia delle Entrate precisa che tale novità vale già a partire dal 2014. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione per il periodo d’imposta 2014, qualora:
– hanno conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013);
– oppure si trovino, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, possono ottenere l’iscrizione alla banca dati Vies già al momento dell’attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui tale volontà è espressa.
Per i soggetti già titolari di partita IVA, la richiesta di inclusione nella banca dati VIES potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi on line disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e l’inclusione nella stessa banca dati avrà effetto immediato.
La circolare chiarisce che non è sanzionabile chi ha effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30 giorni in cui, ai sensi della precedente disciplina, l’ufficio avrebbe potuto emettere provvedimento di diniego all’iscrizione al Vies.
L’Agenzia può escludere dalla banca dati coloro che non presentino alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi (ai fini della verifica, sono ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”). Prima della cancellazione, l’ufficio invia un’apposita comunicazione, al ricevimento della quale partono i 60 giorni a disposizione del contribuente per fornire o la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento, oppure adeguati elementi sulle operazioni in corso o da effettuare, oppure per manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

Solidarietà passiva in materia di appalti
Com’è noto, l’art. 28 del decreto semplificazione ha abrogato la responsabilità solidale fiscale dell’appaltatore, per il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovute dal subappaltatore sulle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Rimane invece in vigore la responsabilità solidale negli appalti e nei subappalti, in relazione al trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori. A questo proposito, l’art. 28 del decreto semplificazioni prevede che il committente che esegua i pagamenti sopracitati, assuma gli adempimenti propri del sostituto d’imposta; tale previsione, secondo l’Agenzia delle Entrate, ha natura confermativa di un principio di carattere generale, già risultante dall’applicazione delle ordinarie disposizioni in materia di sostituzione d’imposta previste dal DPR n. 600 del 1973.

Il testo della nota delle Entrate è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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FIS15023

Circolare Agenzia Entrate