

Roma, 2 Ottobre 2014
FIS14308
SM
Oggetto: Fisco. Visto di conformità. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 25 settembre 2014.
La legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 574, legge n. 147/2013) ha esteso l’obbligo del visto di conformità sulle dichiarazioni, già previsto per compensare i crediti Iva di importo superiore a 15mila euro annui, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap.
Con la Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito a tale nuovo obbligo, precisando gli adempimenti che i professionisti devono porre in essere al fine di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’intento di apporre il visto di conformità.
Prima di approfondire sinteticamente le formalità per l’apposizione del visto, segnaliamo l’importante precisazione effettuata sempre in circolare a proposito dei crediti di imposta che sono stati esclusi da quest’adempimento, tra i quali viene espressamente citato (a pag.17) quello per il recupero delle accise sul gasolio da parte degli autotrasportatori; ciò in quanto si tratta di crediti che hanno natura strettamente agevolativa, mentre il presupposto per l’apposizione del visto è quello che il credito sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali.
Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, segnaliamo i seguenti:
– Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
I soggetti che possono apporre il visto di conformità, sono stati individuati: nei responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese e dei Caf-dipendenti; negli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro; negli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi.
– Adempimenti preliminari a carico dei professionisti
Per rilasciare il visto di conformità, gli intermediari devono presentare una comunicazione (il cui fac-simile è contenuto nella circolare che si allega) alla direzione regionale competente sulla base del proprio domicilio fiscale, che dovrà contenere:
• i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA;
• il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
• la denominazione o ragione sociale ed i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ovvero del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
La comunicazione, può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.
– Abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
Il professionista che intende apporre il visto di conformità deve essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998), rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. La circolare ricorda che ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto n. 164 del 29 maggio 1999, i professionisti possono rilasciare il visto di conformità se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso soggetto che appone il visto. Le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche se elaborate e tenute direttamente dal contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del predetto professionista.
Richiamando la circolare n. 57/E del 2009, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi ad un soggetto abilitato al visto.
– Polizza assicurativa
Gli intermediari che intendano apporre il visto, devono possedere un’apposita polizza assicurativa congrua a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato
Nel caso in cui il professionista si avvalga di una società di servizi può essere utilizzata la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che in essa vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendano avvalersene.
– Controlli
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i controlli per il rilascio del visto sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Pertanto, non richiedono un valutazione di merito ma soltanto il controllo formale delle dichiarazioni.
In linea generale i controlli necessari al rilascio del visto implicano:
• la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
• la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Per le dichiarazioni 2014, ferma restando la verifica della liquidazione della dichiarazione, il controllo potrà essere limitato agli elementi dai quali scaturisce direttamente il credito compensabile quali, ad esempio:
• duplicazioni di versamento;
• eccedenze di credito dell’anno precedente;
• errati versamenti di ritenute;
• crediti d’imposta;
• imposte sostitutive.
Inoltre, la circolare richiama, per il solo 2013, un controllo della documentazione contabile limitata ai costi di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi.
– Modalità e ambito di applicazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità
L’ultimo paragrafo della circolare n. 28/E è dedicato alle modalità e all’ambito di applicazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità. Tra i chiarimenti più interessanti, segnaliamo i seguenti:
– l’attestazione dei controlli di conformità da parte dei soggetti abilitati, si attua mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei medesimi soggetti e l’indicazione del codice fiscale;
– il limite dei 15.000 euro, superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti e non a quella verticale;
– circa l’ambito di applicazione del visto, la circolare – come detto agli inizi – sottopone a tale obbligo tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali (da qui, l’esclusione del credito d’imposta per le accise sul gasolio a beneficio dell’autotrasporto) .
Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :