
NOR14170 – Contributi agli investimenti 2013. Arrivo delle prime lettere di ammissione ai contributi.
14 Maggio 2014
FIS14172 – Istituzione codici tributo per versamento delle imposte sui redditi alla Regione Sicilia, dalle imprese fiscalmente domiciliate in altra Regione ma con stabilimenti in Sicilia.
15 Maggio 2014Roma, 15 Maggio 2014
FIS14171
SM
Oggetto: Fisco. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati. Chiarimenti ulteriori dell’Agenzia delle Entrate.
Con circolare n.9/E del 14 Maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati, prevista dall’art. 1 del decreto legge 66/2014, in corso di conversione in Legge (vedi la circolare Conftrasporto FIS14154 del 29 Aprile u.s).
Tra gli aspetti oggetto di questo nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate (fornito nella forma della domanda/risposta), segnaliamo i seguenti:
A. SOGGETTI BENEFICIARI.
– Il beneficio spetta anche ai lavoratori non residenti fiscalmente in Italia, in presenza delle condizioni previste dalla norma istitutiva (che ha introdotto un nuovo comma, l’ 1bis, all’interno dell’art. 13 del TUIR), e cioè:
• l’imposta lorda determinata sul reddito da lavoro (che deve essere imponibile in Italia), superi l’ammontare delle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1, art. 13 del TUIR;
• il reddito complessivo del contribuente, prodotto nel nostro Paese, non superi i 26.000 € (da 24.000 € a 26.000 € l’importo del credito diminuisce fino ad azzerarsi).
– rientrano tra i soggetti beneficiari anche i lavoratori in cassa integrazione guadagni, o che percepiscono indennità di mobilità o di disoccupazione (in questi casi, all’erogazione provvede l’ente che corrisponde questi trattamenti, in qualità di sostituto d’imposta), e gli eredi del lavoratore deceduto entro il mese di Aprile u.s
B. CALCOLO DEL CREDITO.
– Come l’Agenzia aveva già chiarito nella precedente circolare esplicativa del 28 Aprile, il datore di lavoro è chiamato a compiere una serie di attività propedeutiche al riconoscimento del bonus al lavoratore. In particolare egli deve:
1. verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro, rispetto alle detrazioni per lavoro;
2. calcolare l’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo, tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
3. determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga.
In merito al punto 1), l’Agenzia ha affermato che sia l’imposta lorda che le detrazioni da lavoro dipendente, vanno calcolate sullo stesso reddito.
In merito al punto 2), l’Agenzia ha chiarito che per i periodi di lavoro del 2014 inferiori a 365 gg, l’importo del credito deve essere parametrato al numero di giorni lavorativi nell’anno. Pertanto, un lavoratore con reddito complessivo di 22.000 € che:
a) ha terminato di lavorare il 30 Aprile 2014 (120 gg di lavoro nel 2014), avrà diritto ad una parte del credito, pari a 640/365 x 120 = 210,41 €
b) ha iniziato a lavorare dal 3 Giugno 2014 (212 giorni di lavoro fino al 31.12.2014), avrà diritto a ricevere 371,73 € (640/365×212).
In relazione al punto 3) il credito va riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di Maggio o, eccezionalmente, nel mese di Giugno in presenza di ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni. Il credito deve essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni lavorativi. L’Agenzia ha riportato nella sua circolare (pag. 9) un esempio di suddivisione del beneficio nel periodo di paga maggio/dicembre 2014 evidenziando, tuttavia, che:
• i datori di lavoro possono avvalersi di altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del beneficio tra le retribuzioni del 2014;
• per i rapporti di lavoro protrattisi per tutto il 2014, può anche non tenersi conto dell’esatto numero di giorni di ciascun mese. Pertanto, i 640 € del credito su base annua potranno erogarsi in misura pari ad 80 € al mese in ciascuna delle 8 mensilità che vanno da Maggio a Dicembre 2014. Se, invece, l’erogazione dovesse iniziare da Giugno 2014, l’importo sarebbe di 91,43 € al mese;
• non è consentito dividere l’importo di 640 € su base annua per 12 mensilità, e riconoscere 53,33 € per i mesi da Maggio a Dicembre 2013, erogando solo a conguaglio la differenza (213,33 €).
– Per i lavoratori assunti nel 2014 che, sempre nello stesso anno, hanno intrattenuto precedenti rapporti di lavoro, il bonus viene riconosciuto dal nuovo datore di lavoro, il quale dovrà tener conto della retribuzione già erogata durante il precedente rapporto, soltanto se il lavoratore gli ha consegnato il relativo CUD. Per i lavoratori che intrattengono rapporti di lavoro contestuali:
„« se la somma dei redditi supera la soglia dei 26.000 €, non hanno diritto al bonus e devono comunicare questa circostanza ai sostituti d’imposta;
„« se la somma dei redditi non supera la suddetta soglia dei 26.000 €, il lavoratore deve chiedere di non riconoscere il credito ad uno dei due sostituti d’imposta.
– I redditi assoggettati a cedolare secca, concorrono a determinare il reddito complessivo utile per il riconoscimento del beneficio. Diversamente, al calcolo di questo reddito non concorre quello assoggettato ad imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività.
Infine, il recupero mediante compensazione in F24 delle somme erogate ai lavoratori per il beneficio in esame, non è soggetto al limite annuale di 700 mila € previsto dall’art. 34 della Legge 388/2000.
Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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