

Roma, 4 Aprile 2014
FIS14133
SM
Oggetto: Fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Avvio.
Com’è noto, dal prossimo 6 Giugno gli operatori che svolgono attività per conto di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, sono tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico nel rispetto delle specifiche definite nel D.M. 3 Aprile 2013, n. 55 (vedi la circolare Conftrasporto FIS13149 del 27 Maggio 2013). Per tutti le altre amministrazioni incluse nell’elenco Istat e per quelle locali, l’obbligo scatterà dal 6 Giugno 2015.
Con l’avvicinarsi della scadenza per il primo gruppo di obbligati, il Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e quello delle Finanze hanno emesso una circolare interpretativa del citato D.M (circolare n. 1 del 31 Marzo 2014), dove hanno fornito alcune, importanti, precisazioni sul nuovo adempimento.
INDICAZIONE IN FATTURA DEL CODICE UNIVOCO.
La fattura elettronica viene recapitata all’amministrazione committente attraverso il Sistema di interscambio istituito presso il Ministero dell’Economia (SDI), ed è per questo motivo che, sulla stessa, deve essere riportato il codice univoco dell’ufficio della predetta amministrazione incaricato di riceverla. Questi codici sono assegnati attraverso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ed un loro elenco viene reso disponibile al pubblico tramite il sito www.indicepa.gov.it.; peraltro, la circolare obbliga le amministrazioni a comunicare, ai rispettivi fornitori, i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche, unitamente ai contratti a cui sono stati associati. La fattura priva del codice univoco viene rifiutata dal sistema di interscambio, per cui non sarà recapitata al competente ufficio dell’amministrazione committente.
NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA.
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dall’amministrazione committente, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI (art. 2.4 del dm 55/2013). Qualora il SDI non riuscisse ad inoltrare la fattura, esso invia al mittente una notifica di mancata consegna che è idonea a dimostrarne il ricevimento da parte del SDI, per cui la fattura può ritenersi emessa a tutti gli effetti.
FATTURE CARTACEE EMESSE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.
L’art. 6.6 del D.M. 55/2013 prevede che trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (quindi, per il primo gruppo di obbligati, a partire dal 6 Settembre 2014), le pubbliche amministrazioni non possono mettere in pagamento delle fatture cartacee, per cui devono richiedere al mittente l’emissione del formato elettronico. La circolare afferma che la disposizione non deve risolversi in una penalizzazione per coloro che, trascorsi questi 3 mesi, non abbiano ancora ricevuto pagamenti di fatture cartacee emesse prima che la modalità elettronica diventasse obbligatoria. Pertanto, per il primo gruppo di obbligati, ciò comporta che l’amministrazione potrà pagare le fatture cartacee anche dopo il 5 Settembre 2014, purché siano state emesse entro il 5 Giugno 2014; per le fatture emesse dopo quella data è invece obbligatorio il formato elettronico, per cui quelle su carta non verranno più accettate.
IMPOSSIBILITA’ DI RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA.
La circolare individua tre diverse motivazioni, da cui può dipendere l’impossibilità di recapito della fattura elettronica al competente ufficio dell’amministrazione committente:
a) Codice ufficio dell’amministrazione non deducibile dall’IPA.
L’ipotesi si verifica quando l’amministrazione committente non abbia comunicato il codice univoco al fornitore del bene/servizio e, a sua volta, questi non sia stato in grado di risalire all’Ufficio destinatario della fattura. In questo caso:
– il fornitore inserisce in fattura il codice dell’ufficio centrale di fatturazione elettronica dell’amministrazione committente;
– il SDI verifica se nell’IPA esiste un ufficio competente, non centrale, a cui poter inviare la fattura e, in caso affermativo, invia al fornitore una notifica di scarto con il codice univoco corretto da riportare sulla fattura; diversamente, il SDI inoltra la fattura all’ufficio centrale dell’amministrazione, il quale non potrà rifiutarla a meno che quella fattura non si riferisca ad altra amministrazione.
b) Amministrazione non censita in IPA.
Rispetto alla situazione precedente, questa ipotesi si verifica quando l’amministrazione committente non abbia comunicato al fornitore il codice univoco e, inoltre, in IPA non risulti un ufficio centrale di fatturazione designato dalla medesima amministrazione. In questo caso:
– sulla fattura viene inserito il valore di default riportato nelle specifiche tecniche allegate al D.M. 55/2013;
– il SDI verifica l’effettiva mancanza dell’ufficio di fatturazione, come segnalato dal fornitore e, in caso affermativo, rilascia a quest’ultimo un “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, per effetto della quale la fattura può considerarsi emessa; a quel punto il mittente potrà scegliere se trasmettere la fattura elettronica direttamente (quindi senza passare per il SDI) all’amministrazione committente, oppure metterla a disposizione di quest’ultima tramite portali telematici. Se, invece, l’ufficio di fatturazione risulta nell’IPA, il SDI invia al mittente una notifica di scarto con l’indicazione del codice univoco da riportare in fattura.
c) Impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche.
In questo caso, la fattura elettronica perviene correttamente al SDI ma, per motivi tecnici, questi non può inoltrarla all’amministrazione committente. A quel punto il SDI invia al mittente una notifica di mancata consegna per motivi tecnici; dopodiché, trascorsi 10 gg senza che sia riuscito a recapitare la fattura all’ufficio competente dell’amministrazione, il SDI invia al fornitore un “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SDI con impossibilità di recapito”, con gli effetti visti al precedente punto.
Il testo della circolare interministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.