FIS13320 – Aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22%. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 novembre 2013.

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Roma, 7 Novembre 2013

FIS13320
SM

OGGETTO: Aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22%. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 novembre 2013.

Com’è noto, a decorrere dal 1° ottobre 2013 l’aliquota ordinaria dell’Iva è passata al 22% (dal 21%). Con la Circolare n. 32/E del 5 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i dovuti chiarimenti sui criteri per applicare la nuova aliquota d’imposta e sulla correzione degli eventuali errori.

Criteri applicativi. L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che la nuova aliquota del 22% si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013 e che, ai fini della individuazione del momento di effettuazione, rilevano:
– per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972;
– per gli acquisti intracomunitari di beni, l’art. 39 del D.L. n. 331 del 1993;
– per le importazioni, l’art. 201 del codice doganale comunitario.

Per quanto concerne le prestazioni di servizi, l’art. 6 del D.P.R 633/1972 prescrive che si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo o, se precedente, a quello dell’emissione della fattura.
In relazione agli acquisti intracomunitari, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il momento di effettuazione coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza, e non più con quello di consegna o di arrivo nel territorio dello Stato di destinazione.

Correzione degli errori. L’Agenzia delle Entrate ha richiamato quanto già precisato con il Comunicato stampa del 30 settembre scorso (vedi la circolare Conftrasporto TRI13279 del 1 Ottobre u.s), con cui sono state diramate le prime istruzioni riguardanti l’entrata in vigore della nuova aliquota Iva del 22%. In particolare è stato ribadito che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione ed i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse ed i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del citato D.P.R. n. 633 del 1972. Tale regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà, comunque, versata entro i seguenti termini:
– per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile, entro la data di versamento dell’acconto Iva (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre, ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
– per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale (16 Marzo), per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.

Il testo della circolare della Agenzia delle Entrate è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti

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FIS13320

Circolare Agenzia Entrate