FIS13067 – Studi di settore. Sentenza della Corte di Cassazione.

NOR13066 – Carta di qualificazione del conducente (CQC-merci). Inizio dei corsi di formazione per il rinnovo quinquennale.

7 Marzo 2013

FIS13068 – Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013.

8 Marzo 2013

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8 Marzo 2013

Roma, 7 Marzo 2013

FIS13067
SM

Oggetto: Studi di settore. Sentenza della Corte di Cassazione.

Prosegue il filone delle sentenze di Corte di Cassazione, che riducono la portata probatoria delle risultanze degli studi di settore. In particolare, con la sentenza n. 4166 del 20 Febbraio scorso, la Suprema Corte ha confermato la decisione di una Commissione tributaria Regionale che, nel respingere le istanze dell’Agenzia delle Entrate, ha affermato che i risultati dello studio di settore, da soli, non hanno valore di presunzione grave, precisa e concordante, per cui non possono fondare un atto di accertamento nei confronti del contribuente .

La Cassazione ha confermato questo orientamento, richiamando una decisione delle Sezioni Unite della medesima Corte del 2009 (sentenza 26635/2009). Pertanto, la Cassazione ha sostenuto che l’applicazione dei parametri o degli studi di settore da vita ad una presunzione semplice, la cui gravità, precisione e concordanza non scaturisce automaticamente dallo scostamento del reddito dichiarato con le risultanze di questi strumenti. La presunzione acquista valore soltanto se l’amministrazione finanziaria attiva il contradditorio obbligatorio con il contribuente, a pena di nullità dell’accertamento; è soltanto in questa fase, infatti, che il contribuente è in grado di esporre tutta una serie di elementi idonei a giustificare lo scostamento con lo studio di settore, in maniera tale che i risultati vengano adattati alla concreta realtà economica dell’impresa.
La valenza del contradditorio viene ulteriormente rafforzata  nella Sentenza in esame, quando la Corte afferma che se il contribuente non risponde all’invito rivoltogli dall’Agenzia delle entrate, l’Ufficio è legittimato a motivare l’accertamento in base ai soli risultati dei parametri o dello studio di settore.

Quindi, conclude la Corte, l’atto di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, per essere valido, non solo deve evidenziare lo scostamento  con i risultati dello studio di settore o dei parametri, ma deve altresì riportare i motivi per cui le ragioni esposte dal contribuente durante il contradditorio obbligatorio, sono state disattese.

Il testo della sentenza è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS13067

Sentenza Corte di Cassazione