FIS13015 – IVA. Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 10 gennaio 2013.

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Roma, 15 Gennaio 2013

FIS13015
SM

Oggetto: IVA. Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 10 gennaio 2013.

Con la Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai profili interpretativi ed applicativi dell’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, comma 325, lett. d), della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013, sulla quale vedi la circolare Conftrasporto FIN13003 del 2 Gennaio u.s).

In particolare, l’art. 21 sopra citato non prevede più che la numerazione della fattura sia “in ordine progressivo per anno solare”, stabilendo ora che la fattura debba contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Come ricordato dalla nota dell’Agenzia,  questa modifica si è resa necessaria per recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa nazionale, imponendo ai soggetti passivi di azzerare all’inizio di ogni anno solare la numerazione delle fatture, introduceva un adempimento non richiesto dall’art. 226 della citata Direttiva n. 2006/112/CE; di qui, la necessità di eliminare dal testo del suddetto art. 21 del D.P.R. 633 del 1972, il requisito della numerazione progressiva delle fatture “per anno solare”.

Premesso ciò, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”. Quindi, in via di principio, possono essere adottate due tipologie di numerazione progressiva:

– una prima, senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, iniziando il 1° gennaio 2013 con il numero 1, ovvero proseguendo progressivamente la numerazione del 2012 per tutta la vita dell’impresa.
A titolo esemplificativo, se l’ultima fattura del 2012 aveva il numero x, la prima fattura del 2013 può avere il numero x+1.
– Una seconda, invece, con l’azzeramento della numerazione progressiva all’inizio di ciascun anno solare, secondo una modalità del tutto analoga a quella adottata in vigenza del citato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, prima della modifica introdotta dalla legge di stabilità 2013. Pertanto, “qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura”.

Qualora il contribuente opti per il “sistema di numerazione progressiva per anno solare”, con azzeramento all’inizio di ciascun anno, il numero della prima fattura emessa in ciascun anno deve, necessariamente, essere 1; qualsiasi numero diverso da 1, infatti, genererebbe incertezze sull’avvenuta emissione, per quell’anno, di fatture con numeri inferiori.

La circolare delle entrate fornisce, infine, alcuni esempi utili a chiarire le diverse possibilità di numerare le fatture emesse dal 1° gennaio 2013, adottando la numerazione progressiva all’interno dell’anno solare, con azzeramento all’inizio di ciascun anno.

Esempio n. 1:

Fattura n. 1
Fattura n. 2

Esempio n. 2:

Fattura n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fattura n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

La numerazione progressiva senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, potrà procedere dal numero 1 – ovvero dal numero x+1 qualora si proceda con la numerazione dell’anno precedente – fino all’infinito, senza necessità di specificazioni ulteriori (riferimento all’anno, a serie alfanumeriche, eccetera), in quanto “di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale”.

La nota dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti

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FIS13015

Risoluzione Agenzia Entrate