

Roma, 4 gennaio 2013
FIS13006
MQ
Oggetto: Accise 2012. Rimborso quarto trimestre 2012. Disponibilità del modello di domanda e del software per la sua compilazione.
Com’è noto, dal 2012 le imprese di autotrasporto merci possono chiedere il recupero delle accise ogni tre mesi, anziché ogni anno, presentando (anche in via telematica) una domanda all’Agenzia delle Dogane competente entro il primo mese successivo a ciascun trimestre.
Nel corrente mese di gennaio è pertanto necessario che le imprese interessate presentino la domanda relativa al rimborso delle accise per il quarto trimestre 2012: cioè per il periodo 1° ottobre- 31 dicembre 2012.
Al riguardo, si segnala che con nota prot. RU 151656 del 28 dicembre 2012 l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono già disponibili il modello di domanda ed il software per la sua compilazione e stampa, per richiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato nel quarto trimestre 2012, sui veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
Detta richiesta va presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2013 all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente oppure inviata telematicamente (entro lo stesso termine) per mezzo del servizio telematico doganale – E.D.I.
L’importo del beneficio in esame ammonta a 21,418609 centesimi di euro a litro di gasolio consumato nel periodo: 1° ottobre- 31 dicembre 2012 (tenuto conto che in tale periodo non sono intervenuti aumenti dell’importo delle accise) .
La nota delle Dogane riepiloga i punti salienti relativi alla richiesta del rimborso delle accise per il quarto trimestre 2012, che di seguito si evidenziano:
– la domanda (come già anticipato) deve essere presentata, accompagnata dai dati salvati su floppy disk o cd-rom, dal 1° gennaio e fino al 31 gennaio 2013 al competente Ufficio delle Dogane (per gli esercenti comunitari, all’Ufficio delle Dogane di Roma 1). In alternativa, la domanda può essere inviata telematicamente attraverso il servizio telematico doganale – E.D.I., previa abilitazione dell’impresa richiedente rilasciata dall’Agenzia delle Dogane;
– una volta sorto il credito (per risposta diretta dell’Ufficio o trascorsi 60 giorni – silenzio/assenso – dal ricevimento da parte dello stesso Ufficio) l’utilizzo in compensazione nel modello F24 è possibile entro il 31 dicembre 2013 con il codice tributo 6740, mentre il rimborso dell’eccedenza non utilizzata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2014;
” il beneficio, come sopra ottenuto, è inoltre compensabile anche nel caso in cui il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi superi il limite delle 250mila euro.
Il testo della nota dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al link sotto indicato, mentre il software ed il modello di domanda possono essere prelevati all’indirizzo e-mail: www.agenziadogane.it (in un click – Accise – Benefici per il gasolio 4° trimestre 2012).
Cordiali saluti.
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