
INP12255 – Sisma Abruzzo 2009. Versamento contribuzione sospesa
25 Settembre 2012
Divieti di circolazione all’estero 2012
26 Settembre 2012Roma 26 Settembre 2012
FIS12256
SM
OGGETTO: Beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o familiari. Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 Settembre scorso (vedi la circolare Conftrasporto FIS12251 del 21 Settembre), vi abbiamo informato della proroga al 31 Marzo 2013 del termine per comunicare i dati dei soggetti, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati o ricevuti.
Con la Circolare n. 36/E del 24 settembre 2012, la stessa Agenzia, a seguito di alcune criticità connesse alle modalità di applicazione della norma, ha fornito ulteriori precisazioni.
1. Certificazione
In assenza della documentazione di data certa antecedente all’inizio dell’uso privato del bene, i termini dell’accordo fra le parti (corrispettivo, durata ed altre condizioni contrattuali), possono essere dimostrati dal contribuente con altri mezzi di prova. L’Agenzia delle Entrate ha in tal modo chiarito il passaggio contenuto nelle istruzioni fornite con la Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012, relativo alla “verificabilità” degli elementi essenziali a determinare l’eventuale reddito diverso imputabile al socio/familiare, utilizzatore del bene aziendale, dove si soffermava sull’esigenza dell’atto scritto preesistente.
2. Beni aziendali dati in godimento all’imprenditore individuale e a soci di società di persone e di società trasparenti per opzione
Il reddito diverso attribuibile all’utilizzatore del bene deve essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato al medesimo utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza ai sensi dell’art. 116 del Tuir), a seguito dell’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha originato il reddito diverso.
E’ questo un altro importante chiarimento contenuto nella nota in esame, volto a sterilizzare eventuali fenomeni di doppia tassazione quando l’utilizzatore coincida con l’imprenditore individuale o con il socio di società di persone e di società trasparenti per opzione; ipotesi, queste, nelle quali questi contribuenti – per la stessa operazione – si troverebbero a vedersi imputato sia un maggior reddito d’impresa/partecipazione a causa dell’indeducibilità del costo, sia un reddito diverso.
3. Ulteriori chiarimenti sul godimento di autoveicoli
Circa il godimento degli autoveicoli, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il valore normale deve essere determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4, del Tuir. Di conseguenza, per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione, occorre confrontare il valore normale del diritto di godimento del bene determinato ai sensi della predetta disposizione (al netto del corrispettivo eventualmente pagato), con il reddito imputato all’imprenditore individuale od attribuito al socio utilizzatore per trasparenza, corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista dal Tuir. L’eventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sarà, quindi, assoggettata a tassazione come reddito diverso.
Le disposizioni sul godimento dei beni d’impresa ad uso privato non si applicano per le autovetture adibite ad uso pubblico e, in generale, per tutti i beni per i quali il legislatore ha riconosciuto l’integrale deducibilità dei relativi costi, anche quando gli stessi, per loro natura, possono essere utilizzati promiscuamente. Tipico esempio, i taxi, i cui costi sono integralmente deducibili e per i quali “è consentito l’uso proprio fuori servizio”.
Il testo della circolare dell’Agenzia delle entrate è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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