FIS12250 – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.

UNATRAS

20 Settembre 2012

FIS12251 – Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari. Ulteriore proroga dei termini.

21 Settembre 2012

UNATRAS

20 Settembre 2012

FIS12251 – Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari. Ulteriore proroga dei termini.

21 Settembre 2012

Roma 21 Settembre 2012

FIS12250
SM

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.

L’art. 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto un nuovo credito d’imposta per i datori di lavoro che nel Mezzogiorno d’Italia incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
In attuazione della predetta norma, sono stati fin’ora emanati il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 ed il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2012: il primo (commentato con la circolare FIS12173 del 13 Giugno u.s) obbliga gli interessati a presentare un’apposita istanza alla Regione dove si è svolta l’attività per la quale si è verificato l’incremento occupazionale; il secondo definisce invece le modalità ed i termini per fruire del beneficio in esame. In particolare, allo scopo di evitare utilizzi impropri del credito d’imposta, il citato Provvedimento stabilisce che il modello F24 con il quale il predetto credito d’imposta è utilizzato in compensazione, può presentarsi soltanto all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale.

Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte della Regione.

Al fine di consentire la fruizione di questo incentivo tramite il modello F24, con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88/E del 17 settembre 2012, è stato istituito il codice tributo “3885”, denominato “Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, dl n. 70/2011”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Regioni” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “codice regione” deve essere valorizzato con il codice della Regione che ha concesso il credito d’imposta, indicando per:

– l’Abruzzo, 01;
– la Basilicata, 02;
– la Calabria, 04;
– la Campania, 05;
– il Molise, 12;
– la Puglia, 14;
– la Sardegna, 15;
– la Sicilia, 16.

Infine, il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è concesso il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Cordiali saluti

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FIS12250