
Ecobonus 2010-2011
12 Settembre 2012
COS12244 – Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto del Luglio 2012, determinati ai sensi dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche.
13 Settembre 2012Roma 13 Settembre 2012
FIS12243
SM
Oggetto: Società di persone. Conseguenze dalla mancata formalizzazione dell’uscita del socio. Ordinanza della Corte di Cassazione.
L’uscita del socio dalla società di persone non comporta la sua automatica estraneità alle obbligazioni sociali contratte dall’ente nel periodo successivo, qualora il fatto non sia stato adeguatamente pubblicizzato nei confronti dei terzi con l’iscrizione nel Registro delle Imprese. La Corte di Cassazione è giusta a questa conclusione con l’Ordinanza n. 14002 del 3 Agosto scorso (sezione V, civile), nella quale ha affermato che la perdita della qualità di socio nella società di persone (a seguito di recesso, esclusione, cessione della partecipazione), alla pari di tutte le altre modifiche dell’atto costitutivo, va iscritta nel registro delle imprese a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che non si provi che questi ultimi ne erano a conoscenza.
Il principio della responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci della società di persone per le obbligazioni societarie (previsto dall’art. 2291 c.c per la s.n.c e, limitatamente agli accomandatari, dall’art. 2313 c.c per le società in accomandita semplice), si applica anche ai debiti tributari; pertanto, il socio che non ha formalizzato la sua uscita con l’iscrizione del fatto nel Registro delle imprese, risponde illimitatamente ed in solido con gli altri soci anche dei debiti fiscali contratti dalla società dopo questo evento.
Cordiali saluti
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