FIS12217 – Studi di settore. Periodo d’imposta 2011. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E dell’11 luglio 2012.

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Roma, 19 Luglio 2012

FIS12217
SM

OGGETTO: Studi di settore. Periodo d’imposta 2011. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E dell’11 luglio 2012.

Con la Circolare n. 30/E dell’11 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore per il periodo d’imposta 2011.
Con riferimento a tutti i 206 studi di settore, è stata valutata l’incidenza della particolare congiuntura economica dell’anno 2011 e, in occasione della riunione straordinaria del 4 aprile 2012, la Commissione degli esperti ha espresso il proprio parere in merito alla validità degli interventi individuati per adeguare le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2011.
A seguito di tale parere, è stata, quindi, approvata con il decreto ministeriale del 13 giugno 2012, la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2011, che si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi

Per quanto concerne i correttivi anticrisi previsti per lo studio di settore dell’autotrasporto merci su strada (VG68U), ne sono stati realizzati tre relativi all’incremento dei prezzi dei carburati, al credito d’imposta per caro petrolio ed al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria (pagg. 18 e 19 della circolare delle entrate).
– Il correttivo specifico per l’incremento dei prezzi dei carburanti prevede che:
– i “Costi per carburanti e lubrificanti” vengano riportati ai prezzi dell’anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello studio di settore, deflazionando i relativi costi dichiarati per il periodo d’imposta di applicazione;
– al ricavo puntuale, risultante dall’applicazione della sola analisi di congruità sulla base dei costi così deflazionati, viene aggiunta la quota parte di incremento dei “Costi per carburanti e lubrificanti” che, dalle analisi effettuate in fase di predisposizione del correttivo, è risultata traslabile sui ricavi.
– Con riferimento ai correttivi specifici relativi al credito d’imposta per caro petrolio ed al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria, nella funzione di stima dei ricavi viene utilizzata:
– la variabile “Costo per carburanti e lubrificanti” al netto dell’“Ammontare del credito d’imposta per caro petrolio”;
– la variabile “Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale e familiari diversi (numero normalizzato)” al netto del contributo del familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria.

Per quanto concerne gli altri chiarimenti forniti nella circolare, segnaliamo quelli in materia di:
– accertamento induttivo. Come noto, l’art. 8 del D.L. n. 16 del 2012 ha previsto la possibilità di ricorrere all’accertamento induttivo, qualora il contribuente ometta la presentazione del modello degli studi o indichi cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti. Inoltre, l’accertamento induttivo è possibile nei casi di compilazione infedele del modello, a condizione che vi sia uno scostamento tra i ricavi o compensi stimati dallo studio di settore e quelli dichiarati dal contribuente superiore al 15% o, comunque, ad euro 50.000.
Per espressa previsione normativa, tale modifica si applica a far data dagli accertamenti notificati dal 2 marzo 2012.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo l’interpretazione già fornita in occasione della precedente circolare n. 8/E del 2012, precisa nuovamente che gli uffici utilizzeranno ordinariamente la facoltà di applicare l’accertamento induttivo, soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010, alla luce dei principi di trasparenza e collaborazione cui sono improntati i rapporti Aministrazione-contribuenti.
Per le annualità precedenti il 2010, laddove il contribuente, spontaneamente o a seguito di invito, comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, gli uffici procederanno, qualora se ne ravvisasse l’interesse, con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo evitando, dunque, il ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo “puro”.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, evidenzia che l’accertamento induttivo previsto dall’art. 8 del D.L. n. 16 del 2012 non trova applicazione qualora il contribuente spontaneamente, o a seguito di eventuale invito, comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, mediante dichiarazione integrativa da presentare entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998. A tal fine, è necessario che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i contribuenti, abbiano avuto formale conoscenza.

– Correttivi congiunturali individuali. Servono ad adeguare la flessibilità del modello degli studi di settore, con specifico riferimento ai soggetti che hanno presentato nel 2011 una situazione di crisi. Tali correttivi sono stati previsti per tutti gli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2011, esaminando i seguenti aspetti:
– la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi);
– la contrazione dei costi variabili (per gli altri 194 studi di settore).
Questi correttivi  possono essere applicati dai soggetti che presentano, per il periodo d’imposta 2011, costi variabili inferiori ai costi variabili storici di riferimento, individuati, questi ultimi, come il maggior valore tra i costi variabili per i periodi d’imposta 2009 e 2010.

Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS12217

Circolare Agenzia delle Entrate