FIS12122 – Accise 2011 e 2012. Chiarimenti dell’Agenzia delle dogane sulle modalità di compilazione del modello di domanda.

FIS12121 – Rimborso trimestrale delle Accise. Scadenza del 30 aprile 2012.

23 Aprile 2012

SIA12123 – SISTRI. Rinvio del termine per il pagamento del contributo dal 30 aprile al 30 novembre 2012.

23 Aprile 2012

FIS12121 – Rimborso trimestrale delle Accise. Scadenza del 30 aprile 2012.

23 Aprile 2012

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23 Aprile 2012

Roma, 23 Aprile 2012

FIS12122
SM

Oggetto: Accise 2011 e 2012. Chiarimenti dell’Agenzia delle dogane sulle modalità di compilazione del modello di domanda.

Con la nota prot. RU45963 del 20 Aprile scorso, l’Agenzia delle Dogane ha fornito dei chiarimenti su alcuni aspetti controversi relativi alla compilazione dei modelli di domanda del 2011 e del 2012, anche al fine di uniformare le condotte sul territorio da parte dei singoli Uffici territoriali delle Dogane che, in alcuni casi, avevano adottato soluzioni differenti per le stesse problematiche.
La nota è disponibile al link indicato alla fine di questa nota. Di seguito, ne illustriamo i passaggi più importanti.

A) Determinazione litri consumati.
Le Dogane pongono fine alle opinioni contrastanti sull’argomento da parte dei vari Uffici periferici dell’Agenzia, affermando che “per litri consumati devono intendersi quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura”. Quindi, occorre far riferimento ai litri di gasolio riforniti tenuto conto che, come evidenzia l’Agenzia, è nel momento in cui avviene la consegna del carburante che “l’onere dell’accisa, nella misura dell’aliquota inglobata nel prezzo di vendita, viene trasferito sugli esercenti l’attività di autotrasporto che vengono incisi dal relativo carico fiscale, subendone il peso economico”.
L’argomento è di particolare interesse soprattutto per il 2011, visto che in quell’anno ci sono stati ben 6 aumenti delle accise. Ebbene, l’Agenzia scrive che “il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputarne il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento dell’accisa, tra quelli individuati nel quadri da A1 ad A6”; quindi, a titolo di esempio, il gasolio rifornito in data 6 dicembre 2011 da diritto ad un recupero delle accise, in centesimi,  di 7,788609 €/l, mentre quello rifornito in data 7 Dicembre 2011 da titolo ad un recupero, in centesimi, di 18,998609 €/l visto che, da quella data, è scattato l’aumento dell’imposta di 112,10 €/1.000 litri.
Lo stesso discorso vale per il 2012, dove il calcolo andrà eseguito tenuto conto dei litri di gasolio riforniti nel trimestre solare di competenza.

B) Emissione differita fatture
Altro problema che riguarda soprattutto le domande del primo trimestre 2012, è quello dell’emissione delle fatture da parte dei rivenditori di gasolio che, nella maggior parte dei casi,  avviene in via differita per cui è possibile che alla scadenza del termine di decadenza per la presentazione della richiesta di recupero (30 Aprile p.v), l’impresa non abbia ancora ricevuto la fattura d’acquisto. Anche in questo caso la nota delle Dogane individua una soluzione: poiché al momento del rifornimento del gasolio, il gestore dell’impianto è tenuto ad emettere una bolla di consegna o documento analogo dove, tra le altre cose, deve riportare la data dell’operazione, la quantità del prodotto rifornito ed il corrispettivo pagato,  l’impresa potrà includere questa fornitura nel trimestre in cui è stata effettuata, anche se alla fine del mese successivo non è ancora in possesso della relativa fattura. Tuttavia, nella domanda, l’impresa stessa deve annotare espressamente di “riservarsi, con specifica comunicazione, di integrare l’indicazione del numero totale delle fatture riferite al trimestre solare, riportando gli estremi di quelle pervenute successivamente”; comunicazione che dovrà inviare all’Ufficio competente delle Dogane prima che scada il termine di presentazione della dichiarazione del trimestre solare successivo, onde evitare sovrapposizioni di richieste che rallenterebbero la procedura di riconoscimento del credito.
La stessa procedura va seguita anche in presenza di rifornimenti di gasolio periodici, effettuati da compagnie petrolifere sulla basa di contratti di somministrazione.

C) Rifornimento a mezzo depositi o distributori privati.
Anche per gli automezzi riforniti attraverso depositi o distributori privati di cui siano titolari le imprese di autotrasporto, valgono le considerazioni appena viste alla precedente lettera A) a proposito della rilevanza del momento di effettuazione della fornitura, con alcune precisazioni:
– soprattutto nei casi di emissione differita della fattura, la data di ricevimento del prodotto potrà essere comprovata dal documento di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa (DAS)
– se il deposito o il distributore  privato viene impiegato anche per rifornire mezzi non ammessi al beneficio (es veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton, da riportare nel quadro C del modello), i litri consumati che danno diritto all’agevolazione da indicare nel modello del primo trimestre del 2012, sono soltanto quelli consegnati all’impianto e destinati ai veicoli ammessi al beneficio, anche se parte del carburante sarà utilizzata da quest’ultimi nel trimestre successivo (circostanza, questa, possibile soprattutto per le consegne di gasolio avvenute alla fine del trimestre di riferimento). Visto che nelle fatture di acquisto del gasolio destinato a questi impianti non sono riportate le targhe dei mezzi che verranno riforniti, la nota delle Dogane specifica che “il totale dei litri fatturati riportato nel quadro B della dichiarazione va ripartito, in termini di litri consumati, per ciascuno degli autoveicoli riforniti da indicare nel quadro A, sulla base di stime che tengono conto dei consumi specifici di questi mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo.”

D) Autoveicoli adibiti a particolari trasporti
Buone notizie per le imprese che utilizzano veicoli destinati a trasporti specifici come furgoni frigoriferi, betoniere e altri mezzi similari che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di materiali.
La nota afferma che sempreché questi mezzi abbiano massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton e vengano utilizzati da imprese che hanno titolo al beneficio (in quanto iscritte all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, oppure perché titolari di licenza per il conto proprio, ecc..) “non si rilevano ragioni ostative al pieno riconoscimento del credito d’imposta sui litri consumati, legate alla destinazione d’uso del veicolo impiegato”. In altre parole, come spiega meglio l’Agenzia nel prosieguo della sua nota, il beneficio può essere richiesto anche per il gasolio utilizzato in questi mezzi  per azionare le speciali attrezzature permanenti che li compongono (quindi per l’alimentazione della cella frigorifera, piuttosto che per l’utilizzo della betoniera), visto che queste sono parte integrante del veicolo ed appaiono essenziali per il suo utilizzo.

E) COMPILAZIONE QUADRI A1-A6 IN MERITO AI CHILOMETRI PERCORSI
L’ultima precisazione riguarda l’indicazione dei Km percorsi nel modello di domanda. Per quanto concerne il 2011, nell’apposito campo del quadro A6 va specificato il totale dei Km percorsi al 31 Dicembre di quell’anno dai singoli mezzi aventi titolo al beneficio. Visto che questo dato è richiesto anche in ciascuno dei riquadri intermedi del modello 2011 (da A1 ad A5), qualora l’impresa non conosca il chilometraggio maturato da ciascun veicolo alla fine dei periodi intermedi, può annullare il campo dei Km percorsi inserendo per nove volte il numero 9 (“999999999”) oppure, in alternativa, può ripetere in ogni riquadro il chilometraggio registrato alla fine del 2011.
Per quanto concerne il 2012, il campo dei Km percorsi andrà riempito con il dato registrato dal contachilometri del mezzo alla fine del trimestre di riferimento.
Infine l’Agenzia ricorda i termini di presentazione delle domande di recupero delle accise sul gasolio:
– entro il 30 Giugno 2012, per quanto concerne le domande del 2011;
– entro il 30 Aprile 2012, per le domande relative al primo trimestre di quest’anno. Ricordiamo che, al momento, questo termine è stato stabilito a pena di decadenza per cui, se non rispettato, l’impresa perde il diritto a richiedere la misura per quel trimestre. Per i trimestri successivi, invece, come vi abbiamo già informato con la circolare Conftrasporto FIS12121 del 23 Aprile u.s, appare probabile che il riferimento alla decadenza scompaia, per cui le imprese potranno chiedere la misura  anche dopo la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Il testo della nota delle dogane è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

 

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