

Roma, 5 gennaio 2012
FIS12006
MQ
Oggetto: Rimborso delle Accise 2011. Nota Agenzia delle Dogane 4 gennaio 2012. Conferma codice tributo 6740. Emanazione entro gennaio del software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni.
Accogliendo la richiesta di Conftrasporto, l’Agenzia delle Dogane ha anticipato di circa due mesi, rispetto allo scorso anno, la procedura per il recupero delle accise sul gasolio consumato nel 2011, dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi ed in conto proprio, con autoveicoli o complessi veicolari di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Con propria nota, prot. RU 771, emanata ieri 4 gennaio 2012, l’Agenzia ha evidenziato difatti le diverse entità del rimborso, dovute a cinque aumenti delle accise verificatisi lo scorso anno, le modalità e le procedure da seguire per ottenere l’agevolazione, al fine, dichiarato, di rendere più celere la fruizione del beneficio, nonché la conferma del codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito in F24, che è lo stesso dello scorso anno: 6740.
Pur apprezzando lo sforzo fatto dall’Agenzia, giova tuttavia evidenziare che per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni da consegnare ai competenti Uffici delle Dogane (insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico) occorre, da un lato, attendere il nuovo software aggiornato, che la stessa nota in oggetto preannuncia disponibile “entro la fine del corrente mese” ; dall’altro, che arrivino tutte le fatture del gasolio acquistato nel 2011 (che spesso giungono alle imprese solo a fine mese gennaio o anche a febbraio).
Passando all’entità del rimborso richiedibile per ogni litro di gasolio consumato e fatturato, la nota dell’Agenzia precisa quanto segue (da noi per comodità riportato in tabella):
| Entità del rimborso | Periodo |
| 1,978609 centesimi a litro | Per i consumi effettuati dal 1° gennaio al 5 aprile 2011 |
| 2,708609 centesimi a litro | Per i consumi effettuati dal 6 aprile al 27 giugno 2011 |
| 6,708609 centesimi a litro | Per i consumi effettuati dal 28 al 30 giugno 2011 |
| 6,898609 centesimi a litro | Per i consumi effettuati dal 1° luglio al 31 ottobre 2011 |
| 7,788609 centesimi a litro | Per i consumi effettuati dal 1° novembre al 6 dicembre 2011 |
| 18,998609 centesimi a litro | Per i consumi effettuati dal 7 al 31 dicembre 2011 |
Sull’esclusione dal beneficio del gasolio consumato con i veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate, la nota dell’Agenzia specifica che la Commissione UE non si è ancora pronunciata sulla richiesta avanzata dal nostro Paese di ricomprendere questi ultimi consumi nell’agevolazione in esame. Per questa ragione, ritiene, che detti consumi “non possano essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola”.
Per quanto concerne l’utilizzo del credito in compensazione, dopo aver confermato il codice tributo dello scorso anno (6740), da utilizzare sul modello F24, la nota delle Dogane richiama l’attenzione sul rispetto del limite annuale delle compensazioni di crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi: limite fissato a 250.000 euro annui, con possibilità di utilizzare l’intera eccedenza a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata (ad esempio l’anno 2012, con riferimento alle eccedenze maturate nel 2009). Le compensazioni operate al di fuori di questo limite si considerano come non avvenute, con tutte le ulteriori conseguenze sul piano sanzionatorio.
L’Agenzia ribadisce che il credito d’imposta sulle accise va utilizzato entro l’anno solare in cui è sorto e che per le eccedenze non compensate entro la fine di quest’anno, occorre chiederne il rimborso in denaro agli stessi Uffici entro il 30 giugno 2013. Per questa ragione ci sentiamo di ribadire il suggerimento già dato alle imprese lo scorso anno, ovvero di avvalersi del credito di imposta per le accise entro il mese di Dicembre p.v., con precedenza rispetto agli altri crediti per i quali le singole leggi istitutive non prevedono limiti di tempo per il loro utilizzo in compensazione.
Quanto all’invio delle domande, si sottolinea che le stesse possono essere presentate ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Dogane da quando sarà disponibile il software per la compilazione delle stesse e fino alla data ultima del 30 giugno 2012. Una volta presentata la domanda, il credito diventa fruibile decorsi 60 giorni dalla presentazione, in assenza di una pronuncia sulla stessa da parte delle stesse Dogane.
La nota dell’Agenzia delle Dogane è prelevabile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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