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28 Dicembre 2010
Il decreto Milleproroghe e le conferme per l’autotrasporto
28 Dicembre 2010Roma, 28 dicembre 2010
FIS10231
SM
Oggetto: Fisco – comunicazione delle operazioni Iva non inferiori a 3.000 € – provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 21 del Decreto Legge n. 78 del 31 Maggio 2010 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.122 del 30 Luglio 2010), stabilisce l’obbligo di comunicare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, rilevanti ai fini IVA, per le quali sono stati erogati dei compensi di importo non inferiore a 3.000 €uro, al netto dell’imposta. Per le operazioni Iva esentate dall’emissione della fattura, il limite dei compensi è elevato a 3.600 € al lordo dell’imposta.
Con provvedimento del 22 Dicembre scorso, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità applicative di quest’obbligo, prevedendo inoltre alcuni accorgimenti per le comunicazioni relative all’anno 2010, che tengono conto del ritardo con il quale è intervenuta l’emanazione dello stesso Provvedimento. In particolare, relativamente alla predetta annualità sono state previste tre agevolazioni:
1) viene elevato a 25.000 €. (da 3.000 €, come già visto) il limite dei compensi oltre il quale scatta l’obbligo in commento;
2) la comunicazione va fatta soltanto in presenza di operazioni soggette ad obbligo di fatturazione;
3) la comunicazione potrà presentarsi fino al 31 Ottobre 2011, anziché entro l’originaria scadenza del 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (la quale, pertanto, verrà applicata per la prima volta soltanto per le operazioni Iva 2011, da comunicarsi nel 2012).
Dall’obbligo sono state escluse le importazioni e le operazioni eseguite nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi della cd black list.
Per ciascuna cessione o prestazione, all’interno della comunicazione Iva andranno specificati i dati indicati al paragrafo 3 del Provvedimento direttoriale, tra i quali: l’anno di riferimento; la partita Iva (o, in mancanza il codice fiscale) del cedente, prestatore, cessionario o committente; i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, con l’importo dell’Iva applicata o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.
Quanto alle modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrà inviare i dati telematicamente o in prima persona (tramite il servizio Entratel o Fisconline, per coloro che hanno ottenuto la relativa abilitazione), oppure tramite un intermediario abilitato alla trasmissione informatica delle dichiarazioni dei redditi.
Il Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 22.12. u.s, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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