FIS10118 – Iva comunitaria. Compilazione degli elenchi Intrastat. Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Roma, 22 Giugno 2010

FIS10118
SM

Oggetto: Iva comunitaria. Compilazione degli elenchi Intrastat. Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Con la circolare n. 36/E del 21 Giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla compilazione del modello Intrastat, diffondendo alcune delle risposte rilasciate agli operatori del settore in questi primi mesi di vigenza dei nuovi obblighi Iva; com’è noto, infatti, dal 1 Gennaio di quest’anno sono entrate in vigore le nuove disposizioni  europee sull’Iva intracomunitaria (recepite in Italia con D.lgvo n. 18 dell’11 Febbraio 2010 – per approfondimenti, vedi la circolare Conftrasporto FIS10050 del 19 Marzo 2010, e le ulteriori circolari in essa richiamate), le quali prevedono la compilazione del modello Intrastat anche per le prestazioni di servizi rese/ricevute a/da operatori comunitari stabiliti in uno Stato della U.E diverso da quello del prestatore.

Tra i chiarimenti di maggior interesse, segnaliamo i seguenti:
– negli elenchi Intrastat non vanno indicate le prestazioni di servizi rese/ricevute a/da operatori stabiliti in Paesi extracomunitari che, nonostante si siano identificati ai fini Iva nella U.E, non possiedono in territorio comunitario né la sede principale dell’attività né una stabile organizzazione. Diversamente, questa conclusione non vale per gli acquisti e le cessioni di beni, dal momento che in esse si prescinde dal luogo di stabilimento di una delle parti del contratto.
– Sono obbligati a presentare l’Intrastat anche gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che non esercitino un’attività commerciale in via principale, titolari di partita IVA, per gli acquisti di beni e servizi da operatori comunitari.
– Per quanto riguarda i contribuenti minimi (ovvero le persone fisiche che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato ricavi inferiori a 30 mila €uro, non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e, nel triennio solare precedente, non hanno acquistato beni strumentali per un valore complessivo superiore a 15.000 € – vedi art. 1, comma 69 della Legge 244/2007), l’Agenzia li esenta dalla compilazione dell’Intrastat per i servizi prestati a beneficio di committenti stabiliti nella U.E, trattandosi di operazioni interne senza diritto di rivalsa. Al contrario, l’operazione è considerata intracomunitaria quando il servizio viene eseguito a favore di un soggetto U.E sottoposto al regime delle piccole imprese e, pertanto, il contribuente minimo deve includerla nell’Intrastat.
– L’intrastat non va compilato per i servizi resi ad un committente U.E esenti da Iva, ai sensi delle Leggi vigenti nel Paese di quest’ultimo, né per i servizi ricevuti da un committente comunitario per i quali l’Iva non è dovuta secondo le norme italiane.
– In merito alle rettifiche, se riferite ad operazioni già indicate nell’Intrastat, i documenti relativi (fatture integrative ovvero note di accredito) vanno riportati negli elenchi del periodo in cui dette rettifiche sono state registrate e riepilogate. Se, invece, riguardano operazioni omesse nei precedenti modelli Intrastat, occorre compilare una dichiarazione (sezione 2) sulla quale evidenziare, come periodo di riferimento, il mese o il trimestre in cui l’operazione andava esposta. Se la rettifica riguarda operazioni che non andavano elencate nell’Intrastat (in quanto non soggette ad Iva in Italia – prestazioni ricevute – o nell’altro Stato membro – prestazioni rese), il contribuente dovrà compilare la sezione 4. Da evidenziare che, in linea generale, le predette rettifiche possono effettuarsi immediatamente, senza dover attendere il successivo modello Intrastat.
– Sulla periodicità di presentazione, l’Agenzia ha confermato il proprio orientamento espresso nella circolare 14/2010 (vedi la circolare Conftrasporto FIS10050 del 19 Marzo u.s), a proposito del mutamento di tale periodicità da trimestrale a mensile. In particolare, il contribuente trimestrale che superi la soglia dei 50.000 € in un trimestre, è obbligato a presentare il modello Intrastat con cadenza mensile. A titolo di esempio – prosegue l’Agenzia – se il superamento si è verificato a Gennaio, entro il 25 Febbraio l’operatore presenterà un elenco trimestrale con i dati di Gennaio, contrassegnando nel frontespizio del modello la casella “primo mese del trimestre”. Non solo, ma la perdita del beneficio della trimestralità obbliga il contribuente a presentare l’elenco Intrastat mensile per almeno quattro trimestri consecutivi; pertanto, per diventare nuovamente un contribuente trimestrale, occorre che in nessuno dei predetti quattro trimestri oltrepassi la soglia dei 50.000 € di operazioni IVA. Ricordiamo che per il 2010, le imprese tenute a presentare soltanto gli elenchi riepilogativi dei servizi, godono della periodicità trimestrale fino a quando non superino la soglia più volte citata di 50.000 €uro.
– Il momento della prestazione del servizio, a partire dal quale il committente è obbligato ad autofatturare o ad integrare la fattura senza Iva ricevuta dal prestatore, coincide con il pagamento del corrispettivo fatte salve determinate eccezioni (prestazioni continuative di durata superiore ad un anno, che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali).  Tuttavia, l’Agenzia ha escluso dall’Intrastat le prestazioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle nuove regole (quindi, entro il 31.12 dello scorso anno), per le quali il prestatore ha emesso fattura comprensiva d’Iva nel 2009 e ricevuto il pagamento del corrispettivo nel corso 2010.

Gli interessati possono prelevare la circolare dell’Agenzia delle Entrate, al link sotto riportato.

Cordiali saluti

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FIS10118

circolare Agenzia delle Entrate