FIS10102 – Fisco. Comunicazione delle operazioni attive e passive effettuate con imprese aventi sede in Paesi della cd. black list.

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Roma, 7 Giugno 2010

FIS10102
SM

Oggetto: Fisco. Comunicazione delle operazioni attive e passive effettuate con imprese aventi sede in Paesi della cd. black list.

Nell’ambito delle iniziative dirette a reprimere le frodi Iva con Paesi cosiddetti a rischio, con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 Maggio u.s è stato approvato il modello con il quale i soggetti Iva devono comunicare alla stessa Agenzia, in via telematica (tramite i servizi Entratel o Fisconline, oppure mediante intermediari abilitati), le  operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati riportati nella tabella seguente, appartenenti alla cd black list (Decreto del Ministro delle Finanze del 4 Maggio 1999, e Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 Novembre 2001).

Alderney Grenada Nauru
Andorra Guatemala Niue
Angola Guernsey Nuova Caledonia
Anguilla Herm (Isole del Canale) Oman
Antigua e Barbuda Honk Kong Panama
Antille olandesi Isola di Man Polinesia Francese
Aruba Isole Cayman Portorico
Bahamas Isole Cook Principato di Monaco
Bahrein (Dawlat al bahrain) Isole Marshall Salomone
Barbados Isole Vergini Britanniche San Marino
Barbuda Isole Vergini Statunitensi Sant’elena
Belize Jersey Sark
Bermuda Kenia Seicelles
Brunei Kiribati (ex Isole Gilbert) Singapore
Cipro Libano Saint Kitts e Nevis
Corea del Sud Liberia Saint Lucia
Costa Rica Liechtenstein Saint Vincent e Grenadine
Dominica Lussemburgo Samoa
Emirati Arabi Macao Svizzera
Ecuador Malaysia Taiwan
Filippine Maldive (Divehi) Tonga
Giamaica Malta Turks e Caicos
Gibilterra Maurizio (Republic of) Tuvalu
Gibuti Monserrat Uruguay
Vanuatu

Le operazioni che fanno scattare l’obbligo sono le cessioni di beni, le prestazioni di servizi rese, gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute, a partire dal 1 Luglio p.v. L’invio telematico va fatto entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (quindi, tornando alle operazioni di Luglio, entro il 31 Agosto p.v); per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna delle sopracitate categorie  di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale non superiore a 50 mila €uro, l’invio ha periodicità trimestrale e coincide con la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (quindi, per il trimestre Luglio – Settembre, entro il 31 Ottobre p.v). La periodicità trimestrale è stata prevista anche per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, purché non superino il limite dei 50 mila €uro prima citato; diversamente, la periodicità si trasforma in mensile a partire dal mese successivo in cui la soglia è stata oltrepassata, con la conseguenza di dover presentare, per le mensilità già trascorse, le comunicazioni riepilogative appositamente contrassegnate.
In merito al contenuto del modello, esso si compone di un frontespizio e di un quadro A da compilare per ciascun cliente o fornitore con il quale sono state effettuate operazioni rilevanti; tra le informazioni da inserire nel quadro A, segnaliamo il codice IVA del cliente/fornitore estero e la ripartizione in imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA, delle operazioni attive e passive eseguite nel periodo di riferimento.

Cordiali saluti.

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