Roma, 7 Giugno 2010
FIS10102
SM
Oggetto: Fisco. Comunicazione delle operazioni attive e passive effettuate con imprese aventi sede in Paesi della cd. black list.
Nell’ambito delle iniziative dirette a reprimere le frodi Iva con Paesi cosiddetti a rischio, con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 Maggio u.s è stato approvato il modello con il quale i soggetti Iva devono comunicare alla stessa Agenzia, in via telematica (tramite i servizi Entratel o Fisconline, oppure mediante intermediari abilitati), le operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati riportati nella tabella seguente, appartenenti alla cd black list (Decreto del Ministro delle Finanze del 4 Maggio 1999, e Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 Novembre 2001).
Alderney | Grenada | Nauru |
Andorra | Guatemala | Niue |
Angola | Guernsey | Nuova Caledonia |
Anguilla | Herm (Isole del Canale) | Oman |
Antigua e Barbuda | Honk Kong | Panama |
Antille olandesi | Isola di Man | Polinesia Francese |
Aruba | Isole Cayman | Portorico |
Bahamas | Isole Cook | Principato di Monaco |
Bahrein (Dawlat al bahrain) | Isole Marshall | Salomone |
Barbados | Isole Vergini Britanniche | San Marino |
Barbuda | Isole Vergini Statunitensi | Sant’elena |
Belize | Jersey | Sark |
Bermuda | Kenia | Seicelles |
Brunei | Kiribati (ex Isole Gilbert) | Singapore |
Cipro | Libano | Saint Kitts e Nevis |
Corea del Sud | Liberia | Saint Lucia |
Costa Rica | Liechtenstein | Saint Vincent e Grenadine |
Dominica | Lussemburgo | Samoa |
Emirati Arabi | Macao | Svizzera |
Ecuador | Malaysia | Taiwan |
Filippine | Maldive (Divehi) | Tonga |
Giamaica | Malta | Turks e Caicos |
Gibilterra | Maurizio (Republic of) | Tuvalu |
Gibuti | Monserrat | Uruguay |
Vanuatu |
Le operazioni che fanno scattare l’obbligo sono le cessioni di beni, le prestazioni di servizi rese, gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute, a partire dal 1 Luglio p.v. L’invio telematico va fatto entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (quindi, tornando alle operazioni di Luglio, entro il 31 Agosto p.v); per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna delle sopracitate categorie di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale non superiore a 50 mila €uro, l’invio ha periodicità trimestrale e coincide con la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (quindi, per il trimestre Luglio – Settembre, entro il 31 Ottobre p.v). La periodicità trimestrale è stata prevista anche per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, purché non superino il limite dei 50 mila €uro prima citato; diversamente, la periodicità si trasforma in mensile a partire dal mese successivo in cui la soglia è stata oltrepassata, con la conseguenza di dover presentare, per le mensilità già trascorse, le comunicazioni riepilogative appositamente contrassegnate.
In merito al contenuto del modello, esso si compone di un frontespizio e di un quadro A da compilare per ciascun cliente o fornitore con il quale sono state effettuate operazioni rilevanti; tra le informazioni da inserire nel quadro A, segnaliamo il codice IVA del cliente/fornitore estero e la ripartizione in imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA, delle operazioni attive e passive eseguite nel periodo di riferimento.
Cordiali saluti.
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