FIS10071 – Studi di settore. Circolare n.19/E dell’Agenzia delle Entrate, del 14 Aprile u.s.

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Roma, 19 Aprile 2010

FIS10071
SM

Oggetto: studi di settore. Circolare n.19/E dell’Agenzia delle Entrate, del 14 Aprile u.s.

Con la circolare n. 19/E del 14 Aprile u.s, l’Agenzia delle Entrate ha preso atto degli ultimi orientamenti delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di studi di settore, dettando delle istruzioni operative alle proprie strutture territoriali affinché vi si conformino.

Nelle sentenze in questione (n. 26635, n. 26636 e n.26638, depositate il 18 Dicembre 2009), la Suprema Corte ha ribadito in maniera inequivocabile che gli scostamenti della dichiarazione dei redditi con le risultanze dello studio di settore, non giustificano l’automatico invio al contribuente dell’avviso di accertamento. Infatti, la divergenza tra i valori dichiarati e quelli presunti dallo studio, legittima solamente l’avvio di una nuova fase: quella del contradditorio, in cui il contribuente è chiamato a fornire all’Amministrazione quegli elementi che, tenuto conto della propria, concreta, realtà economica, potrebbero giustificare gli scostamenti in questione. Pertanto, la nota in commento stabilisce che l’invio dell’avviso di accertamento deve essere obbligatoriamente preceduto dalla notifica, al contribuente, dell’invito al contradditorio, in mancanza del quale viene a mancare un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento, che comporta la nullità dell’avviso di accertamento così emanato.
Tenuto conto di quanto appena detto, l’Agenzia ha invitato le proprie strutture territoriali ad abbandonare i giudizi in corso, nei quali vi siano degli avvisi di accertamento emanati in assenza del preventivo contraddittorio; circostanza, questa, che deve essere eccepita dal contribuente (non essendo rilevabile d’ufficio dal giudice) nel giudizio di primo grado giacché “non è ammissibile, qualora venga proposta per la prima volta nelle successive fasi del giudizio” (Cass, 37312 del 27 Marzo 1993).

Sempre nella circolare in commento, le Entrate  ricordano che le predette Sentenze della Cassazione hanno stabilito che l’Amministrazione, nella motivazione dell’avviso di accertamento, deve riportare le ragioni per le quali ritenga di non dover  recepire le motivazioni fornite dal contribuente in contraddittorio; tuttavia, la loro assenza nell’atto non configura una carenza di motivazione, quando le stesse ragioni siano state comunque evidenziate nel verbale redatto al termine del contraddittorio.
Se il contribuente non risponde all’invito al contradditorio recapitatogli, l’Ufficio delle Entrate potrà notificargli l’avviso di accertamento basandosi soltanto sulle risultanze dello studio di settore.
La circolare delle Entrate è disponibile al link sottostante.

Cordiali saluti.

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FIS10071

circolare Agenzia delle Entrate