FIN11263 – Manovra per il consolidamento dei conti pubblici – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

“Caro ministro Fornero, non faccia più versare lacrime per nuovi morti sul lavoro”

28 Dicembre 2011

Russo:”Difenderemo i costi di sicurezza dinnanzi al TAR”

30 Dicembre 2011

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Roma, 29 dicembre 2011

FIN11263

SM

Oggetto: Manovra per il consolidamento dei conti pubblici – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto FIN11246 del 7 Dicembre scorso, per informarvi che sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 Dicembre 2011 (S.O. n. 276), è stata pubblicata la Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 (in vigore dal 28 Dicembre scorso – d’ora in avanti “Legge”), di conversione del Decreto Legge n. 201/2011 che, com’è noto, contiene  misure adottate dal Governo in carica per il consolidamento dei conti pubblici.

Per quanto riguarda gli interventi che interessano da vicino l’autotrasporto, l’art. 15 della Legge ha riconfermato l’aumento delle accise sul gasolio per autotrazione che, di conseguenza, ammontano ad € 593,20/1000 litri fino al prossimo 31 Dicembre ed a € 593,70/1000 litri dal 1 Gennaio 2012. Rispetto alla formulazione del Decreto Legge, la norma di conversione prevede che l’incremento di €. 593,20/1000 litri decorra dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto (quindi, dal 7 Dicembre), anziché dalla suddetta pubblicazione (avvenuta il 6 Dicembre). Alla luce di quanto detto, ripubblichiamo la tabella contenuta nella circolare Conftrasporto FIN11246 sopracitata, in cui viene riportato l’ammontare dell’accisa vigente nei vari periodi di quest’anno e l’entità del recupero a cui hanno diritto le imprese di autotrasporto per i consumi di gasolio effettuati negli stessi periodi, sui veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 ton. L’istanza per ottenere il beneficio dovrà essere rivolta, come di consueto, all’Agenzia delle Dogane nel corso del 2012, dopo che la stessa Agenzia avrà comunicato le modalità del recupero.

PERIODO DI CONSUMO DEL GASOLIO NEL 2011 LIVELLO ACCISA/1.000 litri ENTITA’ DEL RECUPERO RISPETTO ALL’ALIQUOTA BASE DEL SETTORE/1.000 litri
Dall’1.1. al 5 aprile € 423 €. 19,78609
Dal 6.4 al 27 Giugno € 430,30 €  27,08609
Dal 28.6 al 30 Giugno € 470,30 €  67,08609
Dall’1.7 al 30 Ottobre € 472,20 €  68,98609
Dal 1.11 al 6 Dicembre € 481,10 €  77,88609
Dal 7.12 al 31 Dicembre € 593,20 €  189,98609

Riportiamo ora un commento alle disposizioni più importanti contenute nella manovra economica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1.           Aiuto alla crescita economica (Ace) (Art. 1)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 (quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, per le società con esercizio solare) – con lo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano – ai fini della determinazione del reddito complessivo netto delle società soggette all’Ires, viene introdotta una deduzione pari all’importo corrispondente al “rendimento nozionale” del capitale proprio diretto al finanziamento l’impresa.

Circa la valutazione del “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio, è data dall’applicazione di una determinata aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Per il primo triennio di applicazione, in via transitoria, tale aliquota è stabilita nella misura del 3%.

2.   Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani (Art.2)

Viene disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (quindi, a partire dal 1° gennaio 2012, per i soggetti con esercizio solare), è ammesso in deduzione dall’Ires e dall’Irpef un importo pari all’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato, al netto delle relative deduzioni.

Inoltre, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 (quindi, a partire dal 1° gennaio 2012, per i soggetti con esercizio solare), viene prevista una deduzione dalla base imponibile Irap di 10.600 euro per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni. Tale deduzione è elevata a 15.200 euro, qualora i predetti lavoratori siano impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3.   Regime premiale per favorire la trasparenza e novità in materia di studi di settore (Art. 10)

Nuovo “regime premiale” per i lavoratori autonomi e per i titolari di reddito d’impresa svolta in forma individuale

Al fine di promuovere la trasparenza fiscale e l’emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, viene introdotto per i lavoratori autonomi ed i titolari di reddito d’impresa svolta in forma individuale od in forma associata, ai sensi dell’art. 5 del Tuir (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), un “regime premiale” opzionale che prevede:

a)    la semplificazione degli adempimenti amministrativi;

b)   l’assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria;

c)    l’accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva;

d)    l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore;

e)    la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (quindi, tale termine passa dal quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al terzo anno). Tale riduzione non si applica qualora sia commessa una violazione che comporti l’obbligo di denuncia per un reato penal-tributario.

Tale “regime premiale” si applica a condizione che il contribuente:

a)    provveda all’invio telematico all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

b)   istituisca un “conto corrente dedicato” ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

Vengono demandate ad un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,  le modalità:

–       per la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;

–       per la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate del Modello 770 semplificato, del Modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché per la gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;

–       per la soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;

–       per l’anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, per l’abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro e per l’esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva.

Ai soggetti che non sono in “regime di contabilità ordinaria” e che provvedano all’invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute ed istituiscano il “conto corrente dedicato”, la norma in esame, prevede, inoltre, il riconoscimento delle seguenti semplificazioni:

  • determinazione del reddito ai fini Irpef secondo il “criterio di cassa” e non di “competenza”;
  • predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni ai fini dell’Irpef e dell’Irap;
  • esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
  • esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini dell’Iva.

Come detto, il predetto “regime premiale” è opzionale e l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione dello stesso.

I soggetti che optino per tale “regime” e che:

a)    non provvedano all’invio telematico all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

b)   non istituiscano un “conto corrente dedicato” ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata;

c)    non limitino l’uso del denaro contante per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro;

perdono il diritto di avvalersi del predetto “regime premiale” e sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 4.000 euro.

I soggetti che adempiono ai predetti obblighi – seppur con un ritardo non superiore a 90 giorni – non decadono dal “regime” e sono tenuti solo alla corresponsione della sanzione amministrativa, per la quale possono avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso”.

Novità in materia di studi di settore

La norma in esame, introduce, anche, importanti novità in materia di studi di settore. In particolare, viene prevista, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarino, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi (cosiddetti “contribuenti congrui”):

  • l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (quindi, tale termine passa dal quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al terzo anno). Tale riduzione non si applica qualora sia commessa una violazione che comporti l’obbligo di denuncia per un reato penal-tributario;
  • l’ammissione dell’accertamento sintetico “puro” e del “redditometro” solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello dichiarato.

Tali “premialità” si applicano a condizione che:

  • il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
  • sulla base dei predetti dati, la posizione del contribuente risulti “coerente” con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore.

Circa i contribuenti “non congrui” agli studi di settore, viene previsto che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinino parte della propria capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria fornite dagli intermediari finanziari per qualsiasi rapporto intrattenuto o qualsiasi operazione effettuata con gli stessi.

Circa i contribuenti “non congrui” e “non coerenti” agli studi di settore, viene, invece, disposto che i controlli da parte degli uffici finanziari o della Guardia di Finanza siano svolti, prioritariamente, attraverso la richiesta di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o a qualsiasi operazione effettuata con gli intermediari finanziari.

Di conseguenza, vengono abrogate le norme che stabiliscono che i soggetti che risultino “congrui e coerenti” agli studi di settore (anche per effetto di adesione agli inviti al contraddittorio), non risultino accertabili, in base alle rettifiche basate su presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti), fino al 40% dei ricavi e compensi dichiarati, con il limite di 50.000 euro.

Infine, viene previsto che le predette disposizioni sugli studi di settore si applichino con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive, mentre, con riferimento all’attività di accertamento relativa alle annualità precedenti al 2011, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente. La Legge ha poi aggiunto i commi da 13 bis a 13 decies. In particolare, i commi 13-bis e 13-ter mirano a prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari e a razionalizzarne complessivamente la disciplina.

Il comma 13-bis prevede che in caso di comprovato peggioramento della situazione per cui è stata concessa la dilazione di pagamento, questa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Invece, il comma 13-ter prevede che le dilazioni di pagamento concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell’art. 2, comma 20, del D.L. n. 225 del 2010, possono essere prolungate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

I commi da 13-quater a 13-sexies comportano un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, sostituendo l’aggio previsto dalla legislazione vigente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato. E’ stato precisato, inoltre, che le nuove regole di determinazione della remunerazione degli agenti della riscossione dovranno, comunque, garantire al contribuente oneri più bassi di quelli attualmente in vigore.

Il comma 13-septies precisa che dalle suddette disposizioni non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 13-octies e 13-novies recano, invece, norme complessivamente volte a posticipare, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni.

I commi 13-decies e 13-undecies intervengono in materia di dilazione delle somme dovute all’Erario, in particolare eliminando l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione. Il comma 13-undecies precisa che le suddette disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il comma 13-duodecies è finalizzato a esplicitare, con riferimento all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico pubblicato dall’Istat entro il 30 settembre di ciascun anno, quali siano le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali a cui si applicano le disposizioni sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, e ad adottare un’unica regolamentazione a livello nazionale per quanto attiene alle modalità di gestione della predetta fatturazione elettronica.

Il comma 13-terdecies, novellando l’art. 52 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede la facoltà per il debitore di vendere il bene pignorato od ipotecato con il consenso dell’agente della riscossione, al quale è versato interamente il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore.

4.   Emersione di base imponibile (Art. 11)

Il primo comma dell’art. 11 dispone l’applicazione delle norme penali per chi esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero, fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, a seguito di richieste da parte degli Uffici finanziari e della Guardia di Finanza nell’esercizio dei rispettivi poteri. Peraltro, per le dichiarazioni non rispondenti al vero, la Legge ha precisato che la sanzione penale si applica solo se si configurino le specifiche fattispecie previste dal D.lgvo 74/2000, in ordine ai reati in materia di imposta sui redditi e sull’iva.

I successivi commi (2, 3 e 4) modificano il regime delle informzioni bancarie che gli intermediari devono comunicare all’Anagrafe Tributaria. In pratica, dal 1° gennaio 2012, tutti gli operatori finanziari saranno obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe Tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti ed ogni informazione relativa, necessaria per i controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni medesime; i dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria. Le modalità di comunicazione verranno stabilite con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e potranno essere utilizzate per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio evasione da sottoporre a controllo.

Di conseguenza, viene abrogata la disposizione contenuta nel recente D.L. n. 138 del 2011, secondo cui l’Agenzia delle Entrate poteva procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate su informazioni fornite dagli operatori finanziari (comma 5).

Il comma 6 prevede, invece, l’obbligo per l’Inps di comunicare all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati relativi ai soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, al fine di eseguire controlli sui redditi da loro dichiarati.

Il comma 7 va a modificare alcune disposizioni in materia di semplificazione fiscale previste dal D.L. n. 70 del 2011. Dall’entrata in vigore del decreto in esame, gli accessi nei confronti dei contribuenti dovranno essere programmati da parte degli enti competenti e coordinati tra i vari soggetti interessati, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, dovrà operare, per quanto possibile, in borghese. In questo modo, viene cancellato il divieto di reiterazione degli accessi nel semestre, previsto dalla lett. a) dell’art. 7 del D.L. n. 70 del 2011.

I commi 8, 9 e 10, infine, intervengono sulle norme istitutive dei “consigli tributari” presso i comuni e ne dispongono l’abrogazione. In particolare, vengono abrogati i commi 2, 2-bis e 3 dell’art. 18 del D.L. n. 78 del 2010, e l’art. 1, comma 12-quarter, del D.L. n. 138 del 2011. Inoltre, il comma 8, apporta alcune modifiche all’art. 44 del D.P.R. n. 600 del 1973, al fine di assicurare il raccordo normativo con le abrogazioni operate. Infine, con il comma 10-bis è stato prorogato, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, il termine per lo svolgimento di attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i “condoni” e le “sanatorie” previsti dalla Legge Finanziaria del 2003.

5.   Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (Art. 13)

La disposizione in commento anticipa al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria, introdotta lo scorso marzo, dal decreto sul federalismo fiscale municipale (D.Lgs. n. 23 del 2011). La nuova imposta verrà applicata in via sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014 ed entrerà a regime nel 2015.

L’imposta ha come presupposto il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze (nella versione prevista dal fisco municipale, invece, il prelievo sarebbe stato escluso per la prima casa)..

6.   Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Art. 14)

La norma introduce una serie di disposizioni volte all’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (in sigla RES), a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni. Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo tributo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi ala gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (Tarsu e Tia).

Il tributo si articola in due componenti: uno per la gestione dei rifiuti, l’altro per la fruizione da parte del cittadino dei c.d. servizi indivisibili (illuminazione, manutenzione stradale, sicurezza, pulizia) resi dal comune.

Soggetti passivi sono tutti i soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo di locali o aree, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 5).

Per l’occupazione di immobili di durata non superiore a 6 mesi soggetto passivo è sempre il proprietario o chi è titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Sono escluse dalla tassazione solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree comuni condominiali.

Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l’applicazione del tributo e deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente.

7.   Disposizioni per la tassazione di auto di lusso  (Art. 16)

Il D.L. n. 98 del 2001, ha introdotto, a decorrere dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 225 Kw. Tale tassazione aggiuntiva è pari a 10 euro per ogni Kw superiore 225 kw.

La norma in esame dispone che, a decorrere dall’anno 2012, la predetta addizionale erariale è stabilita per i veicoli di potenza superiore a 185 kw nella misura di 20 euro per ogni kw ulteriore.

8.   Canone RAI (Art. 17)

Viene disposto che – ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale – le imprese e le società debbano indicare nella relativa dichiarazione dei redditi:

  • il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione;
  • la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale;
  • altri elementi che saranno, eventualmente, indicati nel Provvedimento di approvazione del Modello per la dichiarazione dei redditi.

9.   Clausola di salvaguardia (Art. 18)

L’art. 1, comma 6, del D.L. n. 138 del 2011, modificando i commi 1-ter ed 1-quater dell’art. 40 del D.L. n. 98 del 2011, aveva disposto che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale fossero ridotti del 5% per l’anno 2012 e del 20% a decorrere dall’anno 2013.

Tale disposizione non si applicava qualora, entro il 30 settembre 2012, fossero stati “adottati” provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Inoltre – al fine di garantire i predetti effetti finanziari, in alternativa, anche parziale, alle suddette riduzioni – con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, poteva essere disposta “la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l’accisa”.

Ora, con la norma in esame vengono, nuovamente, modificati i commi 1-ter ed 1-quater del citato art. 40 del D.L. n. 98 del 2011, prevedendo, di fatto, a decorrere dal 1° ottobre 2012, l’incremento di 2 punti percentuali delle aliquote Iva del 10% (che, quindi, è elevata al 12%), e del 21% (che, quindi, è elevata al 23%). Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tali aliquote sono, ulteriormente, incrementate dello 0,5%.

Il predetto incremento delle aliquote Iva non si applica qualora, entro il “30 settembre 2012”, “entrino in vigore” provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a “13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014”.

10.   Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” (Art. 19)

La nuova norma interviene (commi 1-5) sulla disciplina dell’imposta di bollo per gli strumenti finanziari, introducendo una imposizione su base proporzionale, pari all’1 per mille per il 2012, ed all’1,5 per mille a decorrere dal 2013, ed, al contempo, ampliando la base imponibile su cui si applica l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito.

Gli estratti conto bancari nonché gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali sono soggetti ad una imposta fissa pari a:

a)    34,20 euro, se il cliente è persona fisica, con una esenzione qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a 5.000 euro;

b)   100 euro, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

I commi da 6 a 12 del nuovo art. 19 prevedono l’applicazione di una “imposta di bollo speciale annuale” del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del D.L. n. 350 del 2001, ed all’art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009 (cosiddetto “scudo fiscale”). Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille. Rispetto al testo originario, la norma specifica l’ambito oggettivo di applicazione, che riguarda le sole attività finanziarie e non quelle patrimoniali, previste, invece, dalle disposizioni sullo “scudo fiscale”.

I nuovi commi da 13 a 17 prevedono, a decorrere dall’anno 2011, l’istituzione di un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetti passivi della predetta imposta sono:

  • il proprietario dell’immobile;

ovvero

  • il titolare di altro diritto reale sullo stesso immobile.

11.   Aumento dell’addizionale regionale all’Irpef (Art. 28, commi 1 e 2)

A decorrere dall’anno d’imposta 2011, l’aliquota di base della addizionale regionale all’Irpef, di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, e destinata alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale di parte corrente, passa dallo 0,9% all’1,23%.

Tale nuova aliquota di base si applica anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

DISPOSIZIONI IN MATERIA LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

1.      Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante (Art. 34)

Viene innanzitutto fissato il principio generale secondo cui la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, limitando al contempo le ipotesi in cui tali attività siano subordinate a preventivi atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, ai soli casi in cui ricorrano esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario. Si prevede inoltre l’obbligo in capo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di rendere parere obbligatorio in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche.

In relazione ai requisiti richiesti per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio preventivo, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito. Le Regioni devono adeguare la propria legislazione ai principi e alle regole sopra richiamati, con l’ulteriore precisazione che dall’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono comunque esclusi i servizi di trasporto persone mediante auto servizi pubblici non di linea (taxi e n.c.c)

 Potenziamento dell’Antitrust (Art. 35)

Vengono attribuiti nuovi poteri all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato relativamente agli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza mediante  l’inserimento di una nuova previsione nella legge 10 ottobre 1990, n.287.

In particolare  L’Autorità garante è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. Inoltre L’Autorità, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato entro 60 gg un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate.  Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i  successivi trenta giorni.

Ai giudizi instaurati ai sensi  di questo articolo si applica la disciplina dei riti abbreviati relativi a speciali controversie di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3.   Tutela della privacy (art.40, comma 2)

Per finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, l’articolo 40, comma 2, modifica il cd. Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), escludendo persone giuridiche, enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.

Tale disposizione porta a compimento un lungo processo di ripensamento degli obblighi in materia di protezione dei dati rendendo la normativa italiana più aderente ai principi della Convenzione di Strasburgo e della direttiva 95/46/CE. Essa inoltre rappresenta il primo concreto esempio di applicazione della disposizione in  materia di gold plating introdotta dall’art. 15 della legge di stabilità per il 2012.

A tal fine viene modificata la definizione di “dato personale”, che viene limitata a qualunque informazione relativa a persona fisica, escludendo invece le informazioni relative a persone giuridiche, enti ed associazioni (lettera a).

Analogamente, la definizione di “interessato” è circoscritta alla persona fisica cui si riferiscono i dati (lettera b).

Sono conseguentemente soppresse le ulteriori disposizioni del codice della privacy che riguardano specificamente la tutela di dati personali riferibili e persone giuridiche, enti o associazioni.

 In particolare:

–       è soppresso il comma 3-bis dell’art. 5, che esclude dall’applicazione del Codice i soli trattamenti di dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni ove effettuati nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrativo – contabili (lettera c);

–       è soppresso l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 9, che detta le modalità del diritto di accesso ai dati personali ove l’interessato sia una persona giuridica, un impresa o un’associazione (lettera d);

–       è soppressa la lett. h) del comma 1 dell’art. 49, che consente il trasferimento all’estero di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente alla UE, ove il trattamento concerna dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni (lettera e).

4.      Misure in materia di appalti (Art. 44)

Accanto ad alcune disposizioni interpretative e di coordinamento, in particolare riguardo le discipline succedutesi nel tempo, al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, viene abrogato l’art. 81 comma 3-bis d.lgs 163/2006 ai sensi del quale l’offerta migliore veniva determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Viene inoltre soppresso l’art. 12 dello Statuto imprese che prevedeva a beneficio delle PMI l’applicazione di alcune misure di favore in relazione a tutti gli appalti sotto le soglia comunitarie introducendo, tuttavia, contestualmente, una nuova disciplina di favore per le stesse PMI nei nuovi commi 1-bis e 1-ter all’art. 2  d.lgs 163/2006 che prevedono, rispettivamente, quali principi generali, la suddivisione degli appalti in lotti funzionali ove possibile e conveniente nonché la necessità di garantire modalità di coinvolgimento delle PMI anche nella realizzazione delle grandi infrastrutture.

Nell’ambito dei subappalti viene altresì garantita la possibilità (e non più l’obbligo, come invece originariamente previsto dall’art. 12, comma 2, lett. a dello Statuto delle imprese) da parte della stazione appaltante di corrispondere direttamente i pagamenti alle PMI subappaltatrici garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari.

Un’ulteriore modifica che riguarda lo Statuto delle imprese è rappresentata dalla soppressione dell’art. 13, comma 4, ai sensi del quale la documentazione probatoria dei requisiti d’idoneità poteva essere richiesta solo all’impresa aggiudicataria qualora si trattasse di PMI.

Per i lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro da affidare tramite procedura ristretta viene infine prevista una consultazione preliminare, nell’ambito della quale deve essere garantito il contraddittorio tra le parti, in relazione al progetto posto a base di gara. Viene infine ripristinata  la formulazione dell’articolo 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006 antecedente alla modifica apportata dall art. 12 della legge n. 180/2011 – che aveva previsto l’elevazione delle soglie relativamente all’affidamento dei servizi di progettazione, da 100.000 euro a 125.000 euro per i committenti che sono amministrazioni centrali dello Stato (sostanzialmente i ministeri) e 193.000 euro per gli altri committenti.

Con la modifica in oggetto,  la soglia è stata riportata al valore di 100.000 euro. La relazione tecnica precisa che la norma è volta a garantire maggiore trasparenza e concorrenza nell’affidamento dei contratti pubblici di architettura ed ingegneria

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

1.      Ridefinizione ruolo Province – Centrale di committenza intercomunale (Art. 23)

Le  Province divengono soggetti di mero indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti fissati dallo Stato e dalle Regioni.

Viene soppresso l’istituto della Giunta provinciale, mentre permane il Consiglio, che elegge al suo interno il Presidente. L’uno e l’altro durano in carica 5 anni.

Il Consiglio è composto da un massimo di 10 consiglieri, che sono eletti dagli organi elettivi dei Comuni, con modalità definite con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.

Entro la stessa data, Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze,  provvederanno a conferire ai Comuni le funzioni oggi esercitate dalla Province, salvo che per alcune di esse non si ritenga opportuno che siano esercitate dalla Regione, al fine di assicurarne un esercizio unitario. In caso di inerzia della Regione nel conferire le funzioni di propria competenza, subentra il potere sostitutivo dello Stato.

Con successiva legge dello Stato sarà fissato il termine di decadenza degli organi delle Province attualmente in carica.

A partire dal 1° aprile 2012, i Comuni con popolazione fino 5.000 abitanti  ricadenti nella stessa provincia debbono affidare l’acquisizione di servizi, lavori e forniture ad un’unica centrale di committenza nell’ambito delle unioni di Comuni, ove esistenti, ovvero attraverso un apposito accordo consortile. Tutti i Comuni possono poi istituire unioni altre forme di raccordo finalizzate all’esercizio di specifiche funzioni, salva l’invarianza  della spesa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E SISTEMI DI PAGAMENTO

1.      Rifinanziamento e modifiche all’operatività del Fondo centrale di garanzia (Art. 3, comma 4; Art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6)

La dotazione del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è incrementata di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 (articolo 3, comma 4).

Vengono inoltre introdotte le seguenti modifiche alla normativa riguardante l’operatività del Fondo:

 –       la garanzia diretta e la controgaranzia sono elevate, per tutto il territorio nazionale e non solo per il Mezzogiorno come era finora previsto, fino all’80 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovranno essere definiti la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche (articolo 39, comma 1);

 –       per ogni operazione finanziaria ammessa all’intervento del Fondo, il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà ridefinire la misura dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, attualmente pari all’8% (articolo 39, comma 2);

 –       l’importo massimo garantito per singola impresa viene elevato a 2,5 milioni di euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore all’80% delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a 500.000 euro d’importo massimo garantito per singola impresa (articolo 39, comma 3);

 –       la garanzia del Fondo può essere concessa, oltre che su singole operazioni, anche su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del testo unico bancario. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, verranno definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia (articolo 39, comma 4);

 –       la misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti potrà essere modificata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (articolo 39, comma 5);

 –       sempre con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno definite le modalità e le condizioni per l’eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo (articolo 39, comma 6).

 –       Con la nuova disposizione introdotta in sede di conversione della manovra finanziaria, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all’articolo 111 del TUB, da destinare alla microimprenditorialità.  Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l’Ente nazionale per il microcredito, dovranno essere definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia. L’Ente nazionale per il microcredito stipulerà convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l’incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l’istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo.

2.      Patrimonializzazione dei confidi (Art. 39, comma 7)

Al capitale sociale dei confidi vigilati da Banca d’Italia e delle banche di garanzia collettiva fidi possono ora partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell’assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all’assemblea.

 3.     Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti bancari (art. 6 bis)

Con l’inserimento dell’articolo 117-bis nel Testo unico bancario viene stabilito che:

–  i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva (calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento) e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;

–  a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.

–  le clausole che prevedono oneri diversi sono nulle, ma la loro nullità non comporta la nullità del contratto;

–  il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) deve adottare le disposizioni applicative, prevedendo i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce.

4.      Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (Art. 12, commi 1 e 11)

Con la modifica dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.  viene fissato a 1.000 euro il nuovo limite all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Conseguentemente:

–        è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento  è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla menzionata soglia, tali da apparire artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 1 del Decreto summenzionato);

–        gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5);

–        il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 8);

–        il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro (art. 49, comma 12);

–        i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente la soglia sopra citata entro  il 31.3.2012. Non sono sanzionabili le violazioni in materia di utilizzo del contante e dei titoli al portatore riferite alla nuova soglia limite di 1000€, commesse tra il 6 Dicembre ed il 31.1.2012; per la violazione delle disposizioni in materia di libretti al portatore con saldo inferiore a 3000 €, è stabilita una sanzione pari al saldo del libretto stesso. Le banche e Poste Italiane S.p.A. saranno tenute a dare ampia diffusione e informazione riguardo a tale disposizione (art. 49, comma 13).

Con la modifica dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (disposizioni antiriciclaggio), i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dello stesso d.lgs. 231/07, tra cui banche, intermediari finanziari, confidi, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, professionisti (definizione che include ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori o commercianti, CAF e patronati) che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni relative all’uso del contante e dei titoli al portatore, ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

 Modernizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione (Art. 12, comma 2)

Viene introdotto il termine di 3 mesi, a decorrere dal 6 dicembre 2011, per l’adozione delle azioni finalizzate a favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Viene altresì stabilito che gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 1.000, anziché 500 euro.

Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa, a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le tessere sanitarie di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per consentire alle pubbliche amministrazioni centrali e locali ed ai loro enti di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.

6.      Commissioni sulle operazioni effettuate con carte di pagamento (Art. 12, commi 9, 10)

L’Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale devono definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dovrà verificare l’efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183. norma che ha stabilito la gratuità per l’acquirente ed il venditore delle operazioni di pagamento fino a 100 euro effettuate presso gli impianti di distribuzione di carburante con carte di pagamento.

  1. 7.      Prescrizione anticipata delle lire in circolazione (Art. 26)

Le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 3, commi 1 e 1-bis della legge 7 aprile 1997. n. 96 e dell’articolo 52-ter, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI LAVORO

Clausola di salvaguardia (comma 3)

 

I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 maturino i requisiti anagrafici e contributivi vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalle nuove regole e conseguono la pensione di vecchiaia e di anzianità, nonché la pensione nel sistema contributivo, secondo le norme previgenti; a tal fine, possono richiedere all’INPS la certificazione di tale diritto. L’Istituto ha precisato, con il messaggio n.24126 del 20 dicembre 2011, che anche in caso di mancata certificazione del diritto alla pensione, il lavoratore, che entro il 31 dicembre 2011 maturi i prescritti requisiti consegue, in ogni caso, il diritto alla pensione stessa, secondo la normativa antecedente al decreto in esame.

 

Pensione di vecchiaia ordinaria – parificazione fra uomini e donne (commi 6 e 7)

Dall’1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia  fra lavoratrici e lavoratori è parificato. Tale parificazione è stata anticipata rispetto all’1 gennaio 2026 come previsto dalla precedente normativa.                                          Dall’1 gennaio 2012 per i lavoratori che maturano i requisiti a partire dalla predetta data, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia saranno i seguenti:

  1. lavoratrici dipendenti settore privato

1.1.2012-31.12.2013 = 62 anni

1.1.2014-31.12.2015 = 63 anni e 6 mesi

1.1.2016-31.12.2017 = 65 anni

Dall’1.1.2018 = 66 anni

Resta fermo, in ogni caso, l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.

  1. lavoratrici autonome e parasubordinate

1.1.2012-31.12.2013 = 63 anni e 6 mesi

1.1.2014-31.12.2015 =  64 anni e 6 mesi

1.1.2016-31.12.2017 =  65 anni e 6 mesi

Dall’1.1.2018  = 66 anni.

Resta fermo, in ogni caso, l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.

  1. c) lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratrici del pubblico impiego

Dall’1.1.2012  = 66 anni

  1. lavoratori autonomi e parasubordinati

Dall’1.1.2012 = 66 anni

La pensione di vecchiaia si consegue con il requisito contributivo minimo di venti anni. Tale requisito, già in vigore per il sistema misto, è esteso anche al sistema di calcolo contributivo (in precedenza pari a 5 anni). Per i lavoratori cui si applica il sistema contributivo (cioè la cui contribuzione sia successiva all’1.1.1996) la prestazione è corrisposta  a condizione che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,5 volte (non più pari a 1,2 volte) l’importo dell’assegno sociale (nel 2012 pari a circa 643 euro  mensili).Tale importo è indicizzato. Il predetto requisito reddituale non è richiesto al compimento dell’età anagrafica di 70 anni, in presenza, comunque,  di almeno 5 anni di contributi effettivi.

Deroga per le lavoratrici (comma 15-bis lettera b)

Durante l’iter parlamentare è stata introdotta una particolare deroga al regime sopraindicato. Le sole lavoratrici dipendenti che al 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contributi ed almeno 60 anni di età possono andare in pensione all’età di 64 anni.

 

Età minima pensione vecchiaia ordinaria (comma 9)  

A decorrere dal 2021, l’età anagrafica  minima per la pensione di vecchiaia non può, in ogni caso, essere inferiore a 67 anni. Resta fermo, in ogni caso, l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.

 

Pensione anticipata (ex pensione di anzianità) (comma 10)

A decorrere dall’1 gennaio 2012 la pensione è erogata esclusivamente ai lavoratori in possesso dell’anzianità contributiva di 42 anni ed un mese per gli uomini e di 41 anni ed un mese per le donne. Non è più previsto né il possesso del requisito anagrafico, né  il sistema delle cosiddette quote ( età anagrafica + anzianità contributiva).

A decorrere dall’1 gennaio 2013 il requisito contributivo minimo è elevato a 42 anni e 2 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 2 mesi per le donne

A decorrere dall’1 gennaio 2014 il requisito contributivo minimo è elevato a 42 anni e 3 mesi per gli uomini ed a 41 anni e tre mesi per le donne.

Ai predetti requisiti contributivi sono da aggiungere gli adeguamenti connessi all’incremento della speranza di vita (tre mesi in più  a decorrere dall’1.1.2013 ed eventuali ulteriori incrementi a scadenza triennale e biennale).

Sulla quota di pensione relativa all’anzianità contributiva antecedente l’1.1.2012 è applicata una riduzione del 1% (il D.L. prevedeva il 2%) per ogni anno di anticipo rispetto all’età anagrafica di 62 anni. Tale penalizzazione è pari al 2% annuo se l’anticipo supera i due anni.   

Qualora l’età di pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è riproporzionata in base al numero dei mesi.

Deroghe (comma 15-bis lettera a)

Durante l’iter parlamentare è stata introdotta una particolare deroga al regime della pensione anticipata. I soli lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 2012 abbiano maturato almeno 35 anni di contributi ed almeno 60 anni di età, possono andare in pensione al compimento dell’età anagrafica di 64 anni.

 

Esclusioni nuove disposizioni (commi 14 e 15)

Come già precisato, sono esclusi dalla nuova normativa  tutti coloro che al 31 dicembre 2011 risultino in possesso dei requisiti precedentemente in vigore.           Sono escluse, altresì, le donne che accedono alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2015 in possesso di 57 anni di età per le dipendenti, 58 anni per le lavoratrici autonome ed almeno 35 anni di contributi, a condizione che l’interessata opti per la liquidazione della pensione interamente con il sistema di calcolo contributivo.   Sono esclusi, altresì nei limiti delle risorse stabilite e delle previste procedure  (il D.L. prevedeva invece un numero massimo di  50.000 beneficiari), anche qualora maturino i requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2011, i seguenti soggetti:

  1. lavoratori in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati prima del prima del 4 dicembre 2011 (invece del 31 ottobre 2011) e che maturano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione del’indennità di mobilità;
  2. lavoratori in mobilità lunga in base ad accordi collettivi stipulati prima del 4 dicembre 2011 (invece del 31 ottobre 2011);
  3. lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 (invece del 31 ottobre 2011).

Nel corso dell’iter parlamentare è stato introdotto un limite di spesa. Con decreto interministeriale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità attuative delle esclusioni dalla nuova normativa, ivi compresa la determinazione del numero massimo dei beneficiari nel limite delle risorse, pari a 240 milioni di euro per il 2013, pari a 630 milioni per il 2014, a 1.040 milioni per il 2015, a 1.220 milioni  per il 2016, a 1.030 milioni per il 2017, a 610 milioni per il 2018 ed, infine, a 300 milioni per il 2019.

Il monitoraggio del raggiungimento del predetto limite massimo sarà effettuato dagli Enti previdenziali competenti.

Una volta raggiunto tale limite, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento relative a tali fattispecie.

Nell’ambito del predetto limite numerico vanno computati, entro il numero massimo di diecimila, anche i lavoratori posti in mobilità con accordi sindacali stipulati prima del 30.4.2010, nonché i soggetti collocati  in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per la pensione a decorrere dall’1 gennaio 2011.

Resta fermo che per i soggetti sopraindicati, che maturano i requisiti  dall’1 gennaio 2012, trovano comunque applicazione gli adeguamenti all’incremento della speranza di vita.

 

Lavori usuranti (comma 17)

In via transitoria, l’agevolazione per i lavoratori che hanno svolto attività usuranti sono limitate agli anni 2008-2011, con l’esclusione del 2012.

Dall’1 gennaio 2012, di conseguenza, l’accesso alla pensione per gli addetti alle attività usuranti sarà  possibile al raggiungimento di una quota (somma di età anagrafica ed anzianità contributiva) pari a 96 (almeno 60 anni di età e almeno 35 anni di contributi). Restano fermi  gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita.

La precedente normativa prevedeva invece, dal 2013, l’accesso alla pensione con un’età anagrafica inferiore di tre anni ed una quota inferiore di un valore pari a tre, rispetto ai requisiti introdotti dalla Tabella B della legge 247/2007. Pertanto,per tali lavoratori, la pensione poteva essere conseguita al raggiungimento di quota 94 (invece di 97) e di un’ età pari a 58 anni (invece di 61).

Per i lavoratori che svolgano attività lavorativa notturna, articolata in turni, per almeno sei ore e per  meno di 78  giornate l’anno e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2011, la riduzione dell’età anagrafica non può superare:

  1. un anno per coloro che svolgono attività lavorativa notturna per un numero di giornate annue comprese fra 64 e 71;
  2. due anni per coloro che svolgono attività lavorativa notturna per un numero di giornate annue comprese fra 72 e 77.

Per i lavoratori che svolgano attività lavorativa notturna, articolata in turni,  per almeno sei ore e per meno di 78  giornate l’anno e che maturino i requisiti per l’accesso anticipato dall’1 gennaio 2012, il requisito anagrafico ed il valore della quota, di cui alla Tabella B della legge 247/2007:

  1. sono incrementati rispettivamente di 2 anni e di 2 unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giornate annue da 64 a 71;
  2. sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giornate annue da 72 a 77.

Aliquote contributive lavoratori autonomi (comma 22)

Dall’1.1.2012 le aliquote contributive e di computo di artigiani e commercianti sono aumentate dell’1,3% e successivamente dello 0,45% annuo fino a raggiungere il 24% nel 2018. Il D.L. prevedeva invece, un aumento dello 0,3% annuo, fino a raggiungere il 22% nel 2018.

Enti previdenziali privatizzati (comma 24)

Gli enti previdenziali privatizzati, fra i quali anche l’ENASARCO, adottano, entro il 30 giugno 2012 (il D.L. prevedeva entro il 31 marzo 2012), misure finalizzate ad assicurare l’equilibrio fra entrate contributive e spese per prestazioni, in base a bilanci tecnici, con un arco temporale di 50 anni.

Qualora gli enti non provvedano entro il predetto termine, troverà applicazione il sistema contributivo pro-rata agli iscritti per le anzianità successive all’1 gennaio 2012 ed un contributo di solidarietà dell’1% per il biennio 2012-2013, a carico dei pensionati.

Perequazione automatica pensioni (comma 25)

Per il biennio 2012-2013 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta, nella misura del 100 per cento, solo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo, nel 2011 pari a  circa 1.400 euro mensili. Il D.L. prevedeva la rivalutazione automatica del 100% solo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo  fino a due volte il trattamento minimo, nel 2011 pari a  936 euro mensili.

Per le pensioni superiori al predetto limite che raggiungano il limite stesso mediante la rivalutazione automatica che sarebbe spettata, l’aumento per il predetto biennio verrà comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Fondo interventi occupazione giovanile e femminile (comma 27)

Presso il Ministero del lavoro è istituito un Fondo per finanziare interventi  per l’incremento dell’occupazione giovanile e femminile. Tale Fondo è finanziato con 200 milioni di euro per il 2012, con 300 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 240 milioni per il 2015. A tale riguardo  il D.L. stanziava 300 milioni  a partire dal 2013.

 

Prelievo su pensioni di importo più elevato (comma 31-bis)

Durante l’iter parlamentare, è stata introdotta una norma sulle pensioni di importo più elevato. Fino al 2014, pertanto,  il prelievo sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 200.000 euro è aumentato dal 10 al 15%.

Cordiali saluti

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FIN11263