Europa – Regolamento sugli aiuti ?de minimis?

ADR – Merci pericolose

20 Dicembre 2006

T.F.R. Riforma della previdenza complementare

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Pubblicato il Regolamento n.1998-2006 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.L379 del 28 dicembre 2006

Si comunica che la Commissione Europea ha approvato, lo scorso 12 dicembre, alcune modifiche al regolamento comunitario che prevede l’esenzione degli aiuti di Stato di importanza minore (c.d. ?de minimis?), dall’obbligo di notifica previsto dalle norme del Trattato CE.
Dette modifiche, che sono state adottate tenuto conto delle opinioni espresse dai Paesi e dalle categorie economiche interessate, riguardano principalmente:

a) l’estensione del regolamento a diversi settori, prima esclusi, tra cui espressamente quello del ?trasporto stradale?;
b) l’aumento dell’importo massimo degli aiuti liberamente finanziabili da 100 a 200mila euro in tre anni. Detto aumento non riguarda tuttavia il settore del trasporto stradale, per il quale continua ad operare il massimale dei 100mila euro in tre anni (il periodo di riferimento sar? calcolato facendo riferimento agli esercizi fiscali). Gli aiuti che supereranno il limite previsto non potranno godere dell’esenzione neppure per la parte non eccedente il limite stesso;
c) la limitazione dell’esenzione agli aiuti per i quali sia possibile calcolare in anticipo l’importo preciso;
d) l’inclusione nel regime degli aiuti ?de minimis? delle garanzie finanziarie, purch? il prestito che sottende la garanzia non sia superiore a 1,5 milioni di euro ad impresa per tre anni, per il settore trasporti stradali fino a 750mila euro, e la garanzia stessa non superi l’80% del prestito.

Il nuovo regolamento continua a escludere dagli aiuti ?de minimis? l’acquisto dei veicoli per trasporto stradale, da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi. Ci? non esclude tuttavia l’atteggiamento favorevole della Commissione sulla compatibilit? con le regole per gli aiuti di Stato degli incentivi volti all’acquisto di veicoli pi? puliti ed ecocompatibili, per i quali la Commissione potr? prendere opportune decisioni in materia.
Da ultimo si fa presente che il nuovo testo prevede la retroattivit? del nuovo regime ?de minimis?, stabilendo espressamente (articolo 5) che esso si applica anche ?agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore del trasporto stradale?.