I Tir dell’Est “esportano” in Italia concorrenza sleale ma l’Europa sembra non voler vederla
7 Febbraio 2018La Settimana FAI
9 Febbraio 2018Roma, 8 Febbraio 2018
EUR18044
SM
Oggetto: distacco illecito di manodopera. Sentenza della Corte Europea di Giustizia.
Segnaliamo una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che potrebbe avere riflessi significativi nella lotta contro i distacchi intracomunitari irregolari di lavoratori.
Infatti, con Sentenza del 6 Febbraio u.s (causa C-359/16), la Corte ha stabilito che l’autorità giudiziaria del Paese in cui il lavoratore è stato distaccato, “può, nell’ambito di un procedimento promosso contro persone sospettate di aver fatto ricorso a lavoratori distaccati servendosi di tali certificati (n.d.r. si tratta del certificato sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile – E 101 o A1- , rilasciato dall’istituzione competente dello Stato di provenienza del lavoratore distaccato), ignorare questi ultimi se, sulla base di detti elementi e in osservanza delle garanzie inerenti al diritto a un equo processo….., constati l’esistenza di una frode”.
Non solo: in presenza di indizi gravi che facciano sospettare l’acquisizione fraudolenta del certificato E 101 o A1, laddove gli stessi vengano comunicati all’autorità competente del Paese di stabilimento dell’impresa distaccante, quest’ultima deve “in forza del principio di leale cooperazione, riesaminare, sulla scorta di tali elementi, la correttezza del rilascio dei suddetti certificati e, eventualmente, revocarli..” (punto 54 della Sentenza). Detta autorità, pertanto, non può far finta di niente perché, altrimenti, ciò potrebbe aprire la strada verso un disconoscimento di questi certificati da parte del Paese ospitante, con conseguente applicazione del regime previdenziale vigente in quest’ultimo Stato.
Il testo della pronuncia è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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