EUR16082 – Oggetto: Accesso alla professione. Revisione delle infrazioni gravi alle norme U.E che possono incidere sull’onorabilità. Regolamento (UE) 2016/403 del 18 Marzo 2016.

NOR16081 – Oggetto: Contributo 2016 agli oneri di funzionamento dell’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato.

23 Marzo 2016

Cluster marittimo e logistico di Confcommercio incontra il Ministro Delrio.

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24 Marzo 2016

Roma, 23 Marzo 2016

EUR16082
SM

Oggetto: Accesso alla professione. Revisione delle infrazioni gravi alle norme U.E che possono incidere sull’onorabilità. Regolamento (UE) 2016/403 del 18 Marzo 2016.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 74 del 19 Marzo, è stato pubblicato il Regolamento comunitario n. 403 del 18 Marzo 2016, con il quale sono stati aggiornati gli elenchi delle infrazioni gravi che possono incidere sull’onorabilità delle imprese di autotrasporto o dei rispettivi gestori.

La Commissione ha adottato questo Regolamento sulla scorta di quanto previsto dall’art. 6, par.2, lett b) del Regolamento 1071/2009 sull’accesso alla professione, che ha assegnato a questa Istituzione il compito di stilare “un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa comunitaria che, oltre a quelli di cui all’allegato IV, possono comportare la perdita dell’onorabilità..”.

La lettera a) di questa disposizione, a sua volta, stabilisce che in presenza di una condanna o di una sanzione applicata al gestore o all’impresa di trasporti in uno o più Stati membri per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria, lo Stato membro di stabilimento avvia una procedura amministrativa (che, se del caso, include anche il controllo nei locali dell’impresa), al termine della quale può decidere se la perdita dell’onorabilità costituisca o meno una risposta proporzionata.

Il Regolamento in esame interviene su tre fronti:

  1. l’allegato 1 raggruppa le infrazioni gravi alla normativa comunitaria in materia di autotrasporto, ad ognuna delle quali viene assegnato uno dei seguenti livelli di gravità: grave (IG), molto grave (IMG), più grave (IPG). Il raggruppamento è avvenuto rispetto alle violazioni riportate all’art.6, par.1, lett.b) del Regolamento 1071/2009, relative:
  • ai tempi di guida e di riposo (Reg.561/2006) ;
  • al cronotachigrafo (Reg. 165/2014);
  • all’orario di lavoro (direttiva 2002/15);
  • ai pesi e alle dimensioni dei veicoli pesanti (direttiva 96/53);
  • al controllo tecnico su strada (direttiva 2014/45 e direttiva 2014/47);
  • ai limitatori di velocità (direttiva 92/6);
  • alla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti (direttiva 2003/59);
  • alla patente di guida (direttiva 2006/126);
  • al trasporto su strada di merci pericolose (direttiva 2008/68);
  • all’accesso al mercato del trasporto internazionale su strada (Regolamento 1072/2009);
  • all’accesso al mercato dei servizi di trasporto con autobus (Regolamento 1073/2009);
  • al trasporto di animali (Regolamento 1/2005).

All’interno di questi gruppi sono state individuate le infrazioni più gravi che come già scritto, in aggiunta a quelle riportate nell’allegato IV del Regolamento 1071/2009, possono determinare la perdita dell’onorabilità.

Sempre a proposito delle sopraelencate violazioni, il Regolamento 1071/2009 stabilisce:

  • all’art.12, che gli Stati membri estendano alle medesime il sistema di classificazione del rischio attualmente stabilito dalla direttiva 2006/22  per le infrazioni sui tempi di guida e di riposo e sul cronotachigrafo, allo scopo di indirizzare i controlli nei locali verso le imprese classificate a maggior rischio. Ricordiamo che questo sistema di classificazione è stato introdotto in Italia, con  decreto del Ministro dei Trasporti del 24 Ottobre 2011 (vedi la nota Conftrasporto NOR12103 del 3 Aprile 2012);
  • all’art. 16, par.2, lett. e), che le infrazioni gravi che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni, debbano risultare nel Registro elettronico nazionale (REN).

  1. All’allegato 2 stabilisce la frequenza massima del ripetersi dell’evento, raggiunta la quale l’infrazione grave diventa molto grave e, infine, più grave, potendo a quel punto incidere sull’onorabilità. Tale frequenza è stata fissata tenendo conto del numero dei conducenti dell’impresa (media annua) e del periodo di riferimento (almeno 1 anno dalla data del controllo), e risulta essere:
  • 3 IG/per conducente/per anno = 1MG;
  • 3 IMG/per conducente/per anno = avvio della procedura nazionale sull’onorabilità.

Il numero di infrazioni per conducente per anno rappresenta un valore medio, calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di conducenti occupati durante l’anno. Il Regolamento lascia facoltà agli Stati membri di stabilire soglie più severe.

  1. All’allegato 3, adegua l’allegato 3 della direttiva 2006/22, riproducendo in sostanza i contenuti dell’allegato 1 per le violazioni in materia di tempi di guida e di riposo e di cronotachigrafo.

Il Regolamento sarà applicabile a partire dal 1 Gennaio 2017; il testo è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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EUR16082

Regolamento UE