
LE NEWS DAL MONDO ECONOMICO
22 Aprile 2014
ASS14152 – Conferenza europea Il trasporto stradale delle merci: verso un’armonizzazione sociale europea – Parigi 16 aprile 2014
23 Aprile 2014Roma, 23 Aprile 2014
EUR14151
SM
Oggetto: Revisione delle direttive in materia di distacco dei lavoratori e di pesi e dimensioni dei veicoli pesanti. Punto della situazione.
Prosegue l’iter legislativo davanti alle istituzioni della U.E, che porterà alla revisione di due direttive europee che interessano il settore dell’autotrasporto merci: la direttiva 96/71 sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, e la direttiva 96/53 sui pesi e le dimensioni massime autorizzate. Per entrambi questi provvedimenti, il Parlamento Europeo ha approvato delle risoluzioni legislative che, ora, passano all’esame del Consiglio U.E il quale, a sua volta, dovrà decidere se modificarle o meno; in caso affermativo si renderebbe necessario un ulteriore esame del Parlamento e del Consiglio, altrimenti il testo diventerebbe definitivo.
Analizziamo ora i principi più importanti contenuti nelle due risoluzioni.
Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 Aprile 2014, in materia di revisione della normativa sul distacco di lavoratori.
Gli elementi attorno ai quali ruota la proposta licenziata dal Parlamento Europeo, sono i seguenti:
– Individuazione di una serie di indicatori per valutare la genuinità del distacco, da analizzare nel loro complesso, tenuto conto che non devono necessariamente ricorrere tutti affinché ci sia un distacco vero e proprio. Tra questi indicatori, indicati nell’art. 4.3 della risoluzione, figurano i seguenti:
„X- la data di inizio del distacco;
„X- il lavoratore distaccato ritorna o si prevede che riprenda l’attività nello Stato membro di provenienza, al termine della prestazione di servizi per la quale è stato distaccato;
„X- la natura delle attività;
„X- il lavoratore viene distaccato in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita abitualmente la sua attività, secondo il Regolamento 593/2008 e/o la Convenzione di Roma;
„X- il datore di lavoro che distacca il lavoratore provvede alle spese di viaggio, vitto o alloggio o le rimborsa. In tal caso, si considera anche il modo in cui si provvede in tal senso e il metodo di rimborso;
„X- eventuali periodi precedenti in cui il posto è stato occupato dallo stesso o da altro lavoratore distaccato.
– Migliorare le informazioni a favore del lavoratore distaccato, per renderlo più consapevole dei propri diritti. Per realizzare questo obiettivo, l’art.5 della risoluzione del Parlamento U.E prevede che all’interno di un unico sito web nazionale, consultabile gratuitamente, gli Stati membri mettano a disposizione del lavoratore una serie di informazioni a proposito dei contratti collettivi applicabili e delle condizioni di lavoro previste per questi soggetti dalla direttiva 96/71, comprese le disposizioni in materia di salute e sicurezza. Tra le informazioni da fornire, vi è anche una descrizione delle procedure per sporgere denuncia, quando le predette condizioni non vengano rispettate. Quanto sopra deve essere reso disponibile nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e nelle lingue più pertinenti, in funzione delle esigenze del mercato del lavoro. Gli Stati devono inoltre indicare una persona di contatto dell’ufficio di collegamento, incaricata di rispondere alle richieste di informazioni dei lavoratori distaccati. Per quanto riguarda le informazioni previste nei contratti collettivi (art. 5.4), quelle da mettere a disposizione dovrebbero riguardare, tra l’altro, le diverse tariffe minime salariali ed i loro elementi costitutivi, il metodo per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali.
– Migliorare la cooperazione tra gli Stati membri, rispondendo con sollecitudine alle richieste di informazioni e nell’esecuzione dei controlli. A questo proposito, la risoluzione stabilisce (art.6.6) che le richieste di informazioni provenienti da uno Stato membro o dalla Commissione U.E, devono essere evase entro 25 gg lavorativi; casi urgenti, che richiedono la consultazione di registri (tra cui quelli che consentono di verificare il numero di identificazione Iva per controllare lo stabilimento in altro Stato membro) vanno evasi entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della richiesta.
– Imporre obblighi amministrativi ai prestatori di servizio stabiliti in altro Stato membro, per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di distacco. In particolare, gli Stati possono imporre ai predetti soggetti di presentare una dichiarazione contenente alcune informazioni, tra le quali: il numero previsto di lavoratori distaccati identificabili; la durata, la data di inizio e di fine distacco previste; l’indirizzo del luogo di lavoro e la specificità dei servizi che giustifica il distacco (art. 9.1). Inoltre, per i lavoratori mobili nel settore dei trasporti, gli Stati possono imporre all’impresa utilizzatrice di mettere a disposizione e/o di conservare in luogo accessibile (base operativa o il veicolo su cui viene prestato il servizio) una serie di atti, quali le copie del contratto di lavoro, i fogli paga, i cartellini orari indicanti l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero e le prove del pagamento delle retribuzioni.
– Responsabilità in caso di subcontratto. L’art. 12 prevede la responsabilità del primo contraente (in aggiunta o in luogo del datore di lavoro – subcontraente), quando il subcontraente non corrisponda al lavoratore distaccato le retribuzioni nette e le contribuzioni previste dalla Legge o dai Contratti collettivi.
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 Aprile 2014, sulla proposta di modifica della direttiva 96/53, in materia di pesi e dimensioni massime dei veicoli pesanti.
Rispetto al testo originario proposto dalla Commissione U.E, quello licenziato dal Parlamento introduce modifiche significative, tra cui la bocciatura dei cd eurocombi (complessi veicolari più lunghi per aumentare la capacità di carico), che non potranno utilizzarsi neanche nei trasporti transfrontalieri. L’aumento della lunghezza dei veicoli è invece consentito, entro certi limiti, per agevolare l’installazione di dispositivi che migliorino l’aerodinamica, per le cabine motrici di nuova concezione e per il trasporto su strada dei container da 45 piedi. Su questo fronte, la risoluzione approvata dal Parlamento europeo si propone i seguenti obiettivi:
– Migliorare l’aerodinamica dei veicoli e degli autotreni. L’emendamento 23 consente di poter superare fino a 500 millimetri le lunghezze massime dei veicoli isolati e dei complessi, quando ciò sia dovuto all’installazione, sulla parte posteriore, di dispositivi a scomparsa o pieghevoli in grado di migliorare le prestazioni aerodinamiche;
– Aumentare la sicurezza delle cabine motrici (emendamenti dal 33 al 40). Viene autorizzato l’aumento delle lunghezze massime dovuto all’utilizzo di cabine motrici di nuova concezione, al fine di incrementare la sicurezza ed il comfort del conducente (ad esempio, con la predisposizione della via di fuga antincendio sicura ed intervenendo sui sedili di guida e sulle cuccette), e la sicurezza dei pedoni (con la riduzione degli angoli ciechi sotto il parabrezza anteriore ed intorno alla cabina, anche grazie all’installazione di specchi aggiuntivi e di telecamere, e con l’installazione di dispositivi di protezione anti incastro all’altezza delle ruote e, posteriormente, sotto i semirimorchi).
– Aumentare la massa complessiva di 1 tonnellata per i veicoli che utilizzano motorizzazioni alternative (ad esempio sistemi ibridi diesel – elettrici). Tale aumento, come spiega l’emendamento n.11, non deve tuttavia comportare un incremento della portata utile, in ossequio al principio della neutralità tecnologica.
– Aumentare la lunghezza massima di 15 cm, per i veicoli ed i complessi che effettuano un trasporto di container o di casse mobili di 45 piedi, purché l’operazione rientri nel quadro di un trasporto combinato (emendamento 44).
Peraltro, la risoluzione del Parlamento europeo affronta anche altri aspetti di indubbio interesse:
– L’emendamento n. 4 impegna la Commissione:
„X a sviluppare un approccio per ridurre i percorsi a vuoto, nel quadro delle misure su “pesi e dimensioni”;
„X a studiare norme minime di armonizzazione per il cabotaggio stradale, allo scopo di evitare pratiche di dumping;
„X a presentare una proposta di modifica della direttiva “eurobollo” (direttiva 1999/62/CE), entro il 1 Gennaio 2015, al fine di internalizzare i costi esterni prodotti dalla circolazione dei mezzi pesanti.
– Gli emendamenti 49 e 50 intervengono sulla pesatura dei mezzi pesanti, prescrivendo:
„X trascorsi due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’utilizzo da parte degli Stati membri di sistemi di preselezione dei mezzi da sottoporre a controllo, da installare sulle infrastrutture. In futuro, la preselezione potrà avvenire anche grazie all’interazione tra la pattuglia di Polizia ed i nuovi tachigrafi digitali, che saranno dotati di un sistema per la comunicazione da remoto.
„X Sempre al fine di agevolare la preselezione dei veicoli da controllare, l’obbligo di dotare i nuovi mezzi di massa superiore alle 3,5 ton, di sistemi di bordo di pesatura che consentano di trasmettere il dato ad una pattuglia in movimento, per la successiva verifica. Ciò dovrebbe entrare in vigore trascorso un certo lasso di tempo (nel testo distribuito, sono indicati 5 anni) dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
– L’emendamento 60 introduce la corresponsabilità dello spedizioniere per il sovraccarico, quando egli non abbia fornito al vettore la dichiarazione scritta sul peso lordo della merce trasportata oppure quando tale dichiarazione riporti un dato errato. A sua volta, l’emendamento 61 prescrive che nelle operazioni di trasporto intermodale, le informazioni relative al peso lordo di un container imballato sono fornite alla parte successiva che si prende carico del container.
Il testo delle due risoluzioni del Parlamento europeo, è disponibile all’interno di un unico file, prelevabile dal link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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