DVI14380 – Divieti di circolazione dei mezzi pesanti in Italia. Calendario 2015.

LAV14379 – Oggetto: Lavoro. Giurisprudenza.
17 Dicembre 2014
Divieti di circolazione in Italia
18 Dicembre 2014

Roma, 18 Dicembre 2014

DVI14380
SM

Oggetto: Divieti di circolazione dei mezzi pesanti in Italia. Calendario 2015.

Il Ministero dei Trasporti ha diffuso il decreto ministeriale n. 533 del 4 Dicembre scorso sui divieti di circolazione per l’anno 2015, in vigore dal 1 Gennaio p.v ed applicabile alla circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 ton. Il Decreto è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sono state introdotte importanti novità, come:
– l’eliminazione del divieto il Martedì successivo alla Pasqua  (in vigore quest’anno nella fascia oraria 8/14). Pertanto, in questa giornata i mezzi pesanti potranno circolare.

– la riduzione della fascia oraria di applicazione dei divieti di circolazione estivi nelle giornate di Sabato, sia nel mese di Luglio che in Agosto. Infatti:

„«- nel mese di Luglio (Sabato 4,11,18 e 25), il divieto di circolazione scatterà dalle ore 8 per terminare alle 16. Ricordiamo che nel 2014, il calendario prevedeva per lo stesso periodo un divieto dalle ore 7 alle 22 (7 – 14 il 5 Luglio);
„«
– nel mese di Agosto (Sabato 1,8,15), il divieto vige dalle 8 alle 22 (nel 2014, 7 – 22), mentre il penultimo e l’ultimo Sabato di Agosto (22 e 29 Agosto) il divieto è previsto dalle 8 alle 16 (nello stesso periodo del 2014, il divieto è scattato dalle 7 alle 22 fino al 23 Agosto, e dalle 8 alle 22 il 30 Agosto).

– Nel fine settimana a cavallo tra Luglio e Agosto, non ci sarà più un divieto continuativo dalle 16 del Venerdì alle 22 del Sabato seguente. Questo divieto è stato infatti spezzato in due giornate, e precisamente: dalle 16 alle 22 il Venerdì 31 Luglio; dalle 8 alle 22 Sabato 1 Agosto.

Nelle domeniche da Giugno a Settembre, la riduzione di un’ora del divieto. Infatti, i camion potranno riprendere a circolare alle 22 anziché alle 23 com’è avvenuto fino a quest’anno, per cui il divieto scatterà alle 7 per finire, appunto, alle 22.

Per favorire il rientro dei veicoli in sede, la deroga al divieto di circolazione prevista all’art.3, comma 2, lett. b) per i veicoli in circolazione sulla viabilità ordinaria quando, nel momento in cui scatta il divieto, distino a non più di 50 km dalla sede dell’impresa, è stata estesa anche alle sedi secondarie. L’esistenza della sede andrà documentata con l’esibizione di un certificato aggiornato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Per favorire il trasporto combinato ferroviario e marittimo, in accoglimento di una richiesta effettuata dalla Conftrasporto, a titolo sperimentale per l’anno 2015, e fatta salva la deroga per i veicoli diretti agli interporti di cui all’art.2, comma 3, il divieto di circolazione non si applica ai veicoli ed ai complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada – rotaia (combinato ferroviario) o strada – mare (combinato marittimo), che rientrino nella definizione di trasporto combinato prevista dall’art.1 del d.m. 15.2.2001, purché muniti di CMR o di documentazione equipollente che attesti la destinazione o la provenienza del carico, e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco. Proprio ai sensi del citato d.m, affinché si abbia trasporto combinato occorre che la parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada non superi i 150 Km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o sbarco. Anche questa è una novità significativa visto che, nel 2014, per questa tipologia di trasporto era semplicemente previsto l’anticipo di 4 ore della fine del divieto.

Il decreto ha confermato le novità più importanti introdotte negli anni precedenti, quali l’esclusione dai divieti:

„«- dei mezzi prenotati per la revisione, per la giornata di Sabato, limitatamente al tragitto più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con l’esclusione dei tratti autostradali (art.3, comma 2, lett.a);
„« – dei trattori isolati per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del mezzo, limitatamente a quelli impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo di cui all’art.2, comma 3, ultimo periodo  (art.3, comma 2, lett.c). Evidenziamo peraltro che il riferimento all’art. 2, comma 3 dovrebbe in realtà intendersi al comma 3, art. 3, visto che è questa la disposizione che ora disciplina la deroga per il combinato.

Nel dettaglio, le giornate in cui sarà vietata la circolazione dei mezzi pesanti fuori dei centri abitati, sono le seguenti:

a) tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, dalle ore 8 alle 22;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 22;
c) nei giorni evidenziati nella tabella seguente:

Giornata di divieto Orario
Giovedì 1 Gennaio 8 – 22
Martedì 6 Gennaio 8 – 22
Venerdì 3 Aprile (precedente alla Pasqua) 14 – 22
Sabato 4 Aprile 8 – 16
Lunedì  6 Aprile (lunedì dell’Angelo) 8 – 22
Sabato 25 Aprile (liberazione) 8 – 22
Venerdì 1 Maggio 8 – 22
Martedì 2 Giugno 8 – 22
Sabato 4 Luglio 8 – 16
Sabato 11 Luglio 8 – 16
Sabato 18 Luglio 8 – 16
Sabato 25 Luglio 8 – 16
Venerdì 31 Luglio 16 – 22
Sabato 1 Agosto 8 – 22
Venerdì 7 Agosto 14 – 22
Sabato 8 Agosto 8 – 22
Sabato 15 Agosto (ferragosto) 8 – 22
Sabato 22 Agosto 8 – 16
Sabato 29 Agosto 8 – 16
Martedì 8 Dicembre 8 – 22
Venerdì 25 Dicembre (Natale) 8 – 22
Sabato26 Dicembre (S.Stefano) 8 – 22

Le deroghe ai divieti sono state tutte riconfermate. Pertanto, anche nel 2015 troveranno applicazione:

a) L’anticipo di due ore della fine del divieto, per i veicoli diretti all’estero muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio (art.2, comma 2).

b) il posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto per i veicoli provenienti dall’estero (art.2, comma 1), muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. Se il mezzo è condotto da un solo autista, qualora l’inizio del riposo giornaliero coincida con il predetto posticipo, il calendario prevede che il conducente possa usufruire dell’agevolazione al termine del periodo di riposo.

c) Le deroghe per favorire l’intermodalità ferroviaria ed aerea. In particolare, si tratta dell’anticipazione di quattro ore della fine del divieto,  prevista per i veicoli che trasportano merce da inviare all’estero tramite: gli interporti di Bologna Padova, Verona, Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo; i terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento; gli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo (vedi l’art.2, comma 3). Identica agevolazione si applica anche al trasporto di unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate oltre confine tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, nonché ai complessi veicolari scarichi  diretti sempre nei suddetti interporti e terminals intermodali per essere caricati sul treno. Questi mezzi devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione), che attesti la destinazione della merce;

d) Le deroghe per favorire il trasporto combinato.
Abbiamo già scritto dell’esenzione dal divieto di circolazione prevista a titolo sperimentale per il 2015, per favorire il trasporto combinato strada/ ferrovia e strada/mare, che rientri nei parametri definiti dall’art.3, comma 3 del calendario divieti. Il decreto, inoltre, prevede  l’esenzione dal divieto per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/mare, su una delle tratte previste dalla normativa sull’ecobonus di cui al D.M. del 31.1.2007 e ss modifiche, che rientrino anche in questo caso nella definizione di trasporto combinato di cui al d.m 15.2.2001 (art. 2, comma 5). Evidenziamo che, probabilmente, anche in questo caso ci troviamo davanti ad un problema di coordinamento tra vecchie e nuove disposizioni del calendario divieti, giacché la deroga dell’art.2, comma 5  riteniamo che sia compresa in quella più ampia dell’art.3 comma 3.

e) Le deroghe per tener conto della particolare collocazione geografica della Sicilia e della Sardegna.
Si tratta:
– dell’anticipo di quattro ore del termine del divieto, per i mezzi diretti in Sardegna (art. 2, comma 2);
– dell’esonero dai divieti di circolazione per i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia, diretti ai porti dell’Isola per imbarcarsi verso il resto d’Italia (art.2, comma 5). I conducenti devono essere in possesso di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e della lettera di prenotazione o, in alternativa, del biglietto per l’imbarco. Per quanto riguarda la Sicilia, l’esonero di cui sopra non si applica ai mezzi diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni;
– del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi provenienti dalla Sardegna (art.2, comma 1);
– del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi che circolano in Sardegna ed in Sicilia, provenienti dal resto d’Italia, (art.2, comma 4). Per questa facilitazione, il decreto precisa che per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale, anche quando quest’ultimo non provenga dalla rimanente parte del territorio nazionale. Per la Sicilia, vale sempre l’affermazione del precedente capoverso, per cui dalla deroga sono esclusi i mezzi provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni (art.2, comma 4 ultimo periodo);

Sempre per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia (fatte salve le agevolazioni sopra descritte), visti i disagi dovuti ai cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno Reggio Calabria, nonché quelli legati alle operazioni di traghettamento da/per la Calabria (purché muniti di idonea documentazione sull’origine e la destinazione del viaggio), il calendario conferma che l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di due (art.2, comma 6 del decreto).

f) Gli esoneri dal divieto per i quali non occorre l’autorizzazione prefettizia, stabiliti dall’art. 3 del Decreto, tra i quali figurano anche i veicoli che trasportano esclusivamente derrate alimentari deperibili in regime ATP, e quelli che trasportano tipologie particolari di beni deperibili, quali:
– frutta ed ortaggi freschi;
– carni e pesci freschi;
– latticini freschi;
– derivati dal latte freschi;
– fiori recisi;
– semi vitali non ancora germogliati;
– pulcini destinati all’allevamento;
– uova da cova (si tratta di una novità), con specifica attestazione nella scheda di trasporto o nel documento equipollente;
– animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i    sottoprodotti   derivanti dalla macellazione degli stessi;

A tal fine, gli automezzi adibiti al trasporto di questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde – base 50 cm. ed altezza 40 cm. -, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

g) Le esenzioni legate al rilascio dell’autorizzazione prefettizia, per il trasporto di merce deperibile diversa da quella indicata nella precedente lettera f), e nei casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato alle lavorazioni a ciclo continuo (art. 4 del Decreto). Proprio per queste lavorazioni, ricordiamo che condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione è che si tratti di “situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite”. I veicoli che viaggiano con queste autorizzazioni devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde – base 50 cm ed altezza 40 cm – , con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 20 cm, fissati in modo visibile su ciascuna delle due fiancate e sul retro.
Quanto alle autorizzazioni prefettizie, evidenziamo che:
– permettono di circolare a vuoto nel solo caso stabilito dall’art. 10 del calendario, e cioè “unicamente nel caso in cui tale circostanza (quindi, la circolazione a vuoto) si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa”;
– A norma degli artt. 5 e 6, il loro rilascio va richiesto di norma alla Prefettura U.T.G del Governo della Provincia di partenza, almeno 10 giorni prima della data in cui si richiede di circolare. Per i veicoli provenienti dall’estero, l’art. 7 abilita a presentare l’istanza anche al committente o al destinatario delle merci, presso la Prefettura U.T.G. del Governo della Provincia di confine dove ha inizio il viaggio in Italia.

Per i mezzi che trasportano materiale esplosivo della classe I dell’A.D.R (art.9), resta confermato che, a prescindere dalla loro massa, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione  dalle 08.00 di ogni Sabato alle ore 24 della domenica successiva, nel periodo dal 30 Maggio al 13 Settembre compresi.

Per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità, l’art.2, comma 8 del calendario precisa che sono applicabili le disposizioni dettate dall’art.2 sugli anticipi e posticipi dei divieti.

Conformemente a quanto concordato nel Protocollo d’intesa siglato dal Governo lo scorso 28 Novembre con le associazioni di categoria, entro 3 mesi dall’entrata in vigore di questi divieti sarà verificata la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni, sempre con l’obiettivo di coniugare la sicurezza sulle strade con la necessità di favorire l’incremento di competitività dell’autotrasporto.

Copia del calendario dei divieti è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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DVI14380

Direttiva prot 533