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23 Dicembre 2010Roma, 23 Dicembre 2010
DVI10228
SM
Oggetto: Divieti di circolazione. Calendario 2011.
Il Ministero dei Trasporti ha diffuso il decreto n. 984 del 14.12.2010, sui divieti di circolazione per l’anno 2011, il cui testo (firmato dal Ministro dei Trasporti Sen. Matteoli, registrato dalla Corte dei Conti ed in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), è applicabile alla circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 ton.
Anche grazie all’iniziativa della scrivente, ed in particolare del Presidente FAI Conftrasporto Paolo Uggé, il lavoro condotto quest’anno con il Ministero dei Trasporti ha portato ad una razionalizzazione delle giornate di divieto (diminuite a 25, dalle 30 dello scorso anno), con l’eliminazione di quelle che, alla prova dei fatti, non hanno prodotto alcun miglioramento della viabilità. In particolare, occorre segnalare l’intervento effettuato sui divieti applicati nel 2010 in coincidenza con il periodo pasquale: più precisamente, il calendario 2011 ha eliminato il divieto di circolazione per il Martedì successivo alla Pasqua (in vigore l’anno precedente dalle ore 8 alle 14), ed ha abbreviato quello per la giornata di Sabato (dalle 8 alle 16 anziché dalle 8 alle 22). Per quanto riguarda il periodo estivo, non è stato confermato il divieto stabilito dal precedente calendario nell’ultimo Sabato del mese di Giugno (dalle 14 alle 24), mentre in coincidenza con il primo esodo del mese di Agosto è stato introdotto un divieto di circolazione di una giornata e mezza (dalle ore 16 del 5 Agosto alle 23 del 6 Agosto); pertanto, i mezzi pesanti potranno riprendere a circolare a partire dalle 23.01 del 6 Agosto per poi doversi nuovamente fermare alle ore 7 di Domenica 7 Agosto, fino alle ore 24.
Altra importante novità di quest’anno per favorire il trasporto intermodale, riguarda l’esonero dal divieto dei trattori isolati che abbiano sganciato il semirimorchio, per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale; l’art.1, comma 2, ultimo periodo del decreto prevede che a questi trattori non si applichi il limite di massa delle 7,5 ton, oltre il quale scatta il divieto di circolazione, purché muniti di idonea documentazione attestante la riconsegna del semirimorchio.
Per il resto, il calendario conferma le novità più importanti che sono state introdotte negli anni precedenti, quali:
– nei Sabati estivi caratterizzati dall’esodo e dal controesodo estivo, la fine del divieto di circolazione alle ore 23.
– L’esclusione dai divieti: dei veicoli in circolazione sulla viabilità ordinaria per ritornare in sede, purché nel momento in cui ha inizio il divieto non distino più di 50 Km dalla predetta sede (art. 3, comma 2, lett.b); dei mezzi prenotati per la revisione, per la giornata di Sabato, limitatamente al tragitto più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con l’esclusione dei tratti autostradali (art.3, comma 2, lett.a); dei trattori isolati per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del mezzo, limitatamente a quelli impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo (art.3, comma 2, lett.c)
Nel dettaglio, le giornate in cui resterà vietata la circolazione dei mezzi pesanti nel corso del 2011, sono le seguenti:
a) dalle ore 8 alle 22
– tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre
– il 1 Gennaio (Sabato, Capodanno);
– il 6 Gennaio (Giovedì, Epifania);
– il 25 Aprile (Liberazione e Lunedì dell’angelo);
– il 1 Novembre (Martedì, Ognissanti)
– l’8 Dicembre (Giovedì, festa dell’Immacolata);
– il 24 Dicembre (Sabato, vigilia di Natale);
– il 26 Dicembre (Lunedì, Santo Stefano);
b) dalle 8 alle 16
– il 23 Aprile (Sabato di Pasqua)
c) dalle 16 alle 22.
– il 22 Aprile (Venerdì precedente la Pasqua);
– il 7 Dicembre (Mercoledì, precedente la festività dell’8 Dicembre)
– il 23 Dicembre (Venerdì precedente le festività natalizie).
d) dalle ore 16 alle 24
– il 29 Luglio (Venerdì, precedente l’ultimo esodo di Luglio);
– il 12 Agosto (Venerdì, precedente al 2° esodo di Agosto);
e) dalle ore 16 del 5 Agosto alle ore 23 del 6 Agosto (Venerdì e Sabato coincidenti con il primo esodo estivo del mese di Agosto)
f) dalle ore 7 alle ore 24
– tutte le domeniche dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
– il 2 Giugno (Giovedì, Festa della Repubblica);
– il 2 Luglio (1° Sabato di esodo del mese di Luglio);
– il 30 Luglio (5° Sabato di esodo del mese di Luglio).
g) dalle ore 7 alle ore 23
– a partire dal secondo Sabato di Luglio, tutti i Sabati caratterizzati dall’esodo e dal controesodo estivo, ad eccezione di Sabato 30 Luglio, e di Sabato 6 Agosto: 9 Luglio, 16 Luglio, 23 Luglio, 13 Agosto, 20 Agosto, 27 Agosto.
– il 15 Agosto (Lunedì, Ferragosto).
h) dalle ore 14 alle ore 22.
– il 29 Ottobre (Sabato, in vista della festività del 1 Novembre)
Le deroghe ai divieti sono state tutte riconfermate. Pertanto, anche nel 2011 troveranno applicazione:
a) L’anticipo di due ore della fine del divieto, per i veicoli diretti all’estero muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio (art.2, comma 2).
b) il posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto per i veicoli provenienti dall’estero (art.2, comma 1), muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. Se il mezzo è condotto da un solo autista, qualora l’inizio del riposo giornaliero coincida con il predetto posticipo, il calendario prevede che il conducente possa usufruire dell’agevolazione al termine del periodo di riposo.
c) Le deroghe per favorire l’intermodalità ferroviaria ed aerea. In particolare, si tratta dell’anticipazione di quattro ore della fine del divieto, prevista:
– per i veicoli che trasportano merce da inviare all’estero tramite gli interporti di Bologna Padova, Verona, Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo, ed ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento (art.2, comma 3). Identica agevolazione si applica anche al trasporto di unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate oltre confine tramite gli stessi interporti o terminals intermodali, nonché ai complessi veicolari scarichi diretti sempre nei suddetti interporti e terminals intermodali, per essere poi caricati sul treno. Questi mezzi devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione), che attesti la destinazione della merce;
– per i veicoli diretti agli aeroporti per effettuare un trasporto, a mezzo cargo aereo, di merci destinate all’estero. Lo stesso anticipo si applica anche ai mezzi che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), da spedire oltre frontiera tramite aeroporto.
d) Le deroghe per favorire il trasporto combinato
Il decreto precisa l’ambito di applicazione delle deroghe volte a favorire il trasporto combinato come definito dal D.M.15.2.2001 (*), stabilendo in particolare:
– l’anticipo di quattro ore della fine del divieto per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/rotaia o strada/mare, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco (art.2, comma 3 ultimo periodo). Come già detto, per i trattori isolati utilizzati nei suddetti trasporti combinati, limitatamente al percorso di rientro presso la sede dell’impresa intestataria del mezzo, l’art.3, comma 2, lett.c) del calendario prevede l’esonero dal divieto.
– l’esenzione dal divieto per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/mare, su una delle tratte previste dalla normativa sull’ecobonus di cui al D.M. del 31.1.2007 e ss modifiche (art. 2, comma 5)
e) Le deroghe per tener conto della particolare collocazione geografica della Sicilia e della Sardegna
Si tratta:
– dell’anticipo di quattro ore del termine del divieto, per i mezzi diretti in Sardegna (art. 2, comma 2);
– dell’esonero dai divieti di circolazione per i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia, diretti ai porti dell’Isola per imbarcarsi verso il resto d’Italia (art.2, comma 5). I conducenti devono essere in possesso di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e della lettera di prenotazione o, in alternativa, del biglietto per l’imbarco. Per quanto riguarda la Sicilia, l’esonero di cui sopra non si applica ai mezzi diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni;
– del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi provenienti dalla Sardegna (art.2, comma 1);
– del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi che circolano in Sardegna ed in Sicilia, provenienti dal resto d’Italia, (art.2, comma 4). Per quanto attiene la Sicilia, la deroga si applica ai mezzi giunti in questa Regione tramite servizio di traghettamento, con l’esclusione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni (art.2, comma 4 ultimo periodo);
Sempre per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia (fatte salve le agevolazioni sopra descritte), visti i disagi dovuti ai cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno Reggio Calabria, nonché quelli legati alle operazioni di traghettamento da/per la Calabria (purché muniti di idonea documentazione sull’origine e la destinazione del viaggio), il calendario conferma che l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di due (art.2, comma 6 del decreto).
f) degli esoneri dal divieto per i quali non occorre l’autorizzazione prefettizia, stabiliti dall’art. 3 del Decreto, tra i quali figurano anche i veicoli che trasportano derrate alimentari deperibili in regime ATP, e quelli che trasportano tipologie particolari di beni deperibili, quali:
– frutta ed ortaggi freschi;
– carni e pesci freschi;
– fiori recisi;
– animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi;
– pulcini destinati all’allevamento;
– latticini freschi;
– derivati del latte freschi;
– semi vitali;
A tal fine, gli automezzi adibiti al trasporto di questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde – base 50 cm. ed altezza 40 cm. -, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
g) delle esenzioni legate al rilascio dell’autorizzazione prefettizia, per il trasporto di merce deperibile diversa da quella indicata nella precedente lettera e), e nei casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato alle lavorazioni a ciclo continuo (art. 4 del Decreto). Proprio per queste lavorazioni, ricordiamo che condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione è che si tratti di “situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite”. I veicoli che viaggiano con queste autorizzazioni devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde – base 50 cm ed altezza 40 cm – , con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 20 cm, fissati in modo visibile su ciascuna delle due fiancate e sul retro.
Quanto alle autorizzazioni prefettizie, evidenziamo che:
– permettono di circolare a vuoto nel solo caso stabilito dall’art. 10 del calendario, e cioè “unicamente nel caso in cui tale circostanza (quindi, la circolazione a vuoto) si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa”;
– A norma degli artt. 5 e 6, il loro rilascio va richiesto di norma alla Prefettura U.T.G del Governo della Provincia di partenza. Per i veicoli provenienti dall’estero, l’art. 7 abilita a presentare l’istanza anche al committente o al destinatario delle merci, presso la Prefettura U.T.G. del Governo della Provincia di confine dove ha inizio il viaggio in Italia.
Infine, per i mezzi che trasportano materiale esplosivo della classe I dell’A.D.R, resta confermato che, a prescindere dalla loro massa, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione dalle 18.00 del Venerdì alle 24 della Domenica successiva, nel periodo che va dal 1 Giugno al 18 Settembre compresi.
Entro quattro mesi dall’entrata in vigore del calendario divieti, il Ministero – in collaborazione con la Consulta per l’autotrasporto – verificherà la necessità di apportare delle modifiche.
Copia del calendario dei divieti è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
_________________________
(*) A questo proposito, ricordiamo che il D.M. del 15 Febbraio 2001, definisce il trasporto combinato come il trasporto di cose in cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, quando ricorrono le seguenti condizioni:
– la parte iniziale del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare deve superare i 100 Km in linea d’aria;
– la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 Km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o sbarco.
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