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16 Luglio 2010
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19 Luglio 2010Roma, 19 luglio 2010
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Oggetto: Accesso in particolari aree. Obbligo osservanza regolamentazioni interne. Accesso al Terminal di Genova Voltri.
Riteniamo opportuno ricordare alle imprese di trasporto che quando nella loro attività occorre accedere a particolari aree, come ad esempio la zona merci di un porto, l’area cargo di un aeroporto, i depositi petroliferi delle raffinerie, gli spazi degli interporti o degli scali ferroviari, al fine di poter effettuare operazioni connesse al carico o allo scarico della merce è necessario, per disposizioni di sicurezza, che l’impresa ed il suo conducente siano preventivamente autorizzati dall’autorità proprietaria o che gestisce quell’area.
Si consiglia quindi alle imprese di contattare preventivamente l’ente proprietario o la società che gestisce l’area presso cui si svolgerà la sua attività (la maggior parte di detti soggetti ha un proprio sito internet), al fine di evitare ostacoli e divieti al libero accesso dei propri mezzi e dipendenti.
Al riguardo segnaliamo che l’Autorità Portuale di Genova ha diramato, già da alcuni mesi, comunicazioni relative all’accesso delle imprese di autotrasporto e loro conducenti agli sportelli merci del Voltri Terminal Europa, che si dovevano applicare dal 1° luglio scorso e che sono state rimandate a data da stabilirsi (che sarà cura della scrivente comunicare tempestivamente).
Tali comunicazioni, che riportiamo nel link sotto indicato, prevedono che l’impresa compili una specifica richiesta per ottenere il tesserino (badge) necessario, per ogni suo autista, per l’accesso nell’area portuale e per semplificare le procedure di ritiro/rilascio dei contenitori.
Da ultimo si evidenzia che ciascuna regolamentazione di queste aree appare legittima nella misura in cui non discrimini, nell’accesso, tra un trasportatore e l’altro e laddove non preveda il pagamento di somme per il rilascio dei tesserini, che non siano quelle legate al suo costo e alla sua gestione.
Cordiali saluti
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