
Attestato del conducente
13 Dicembre 2007
Tachigrafo
13 Dicembre 2007Decreto del Ministero del lavoro del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. n.279 del 30 novembre 2007.
Come ? noto, la Finanziaria 2007 (Legge 296/06 art.1, comma 1176), ha esteso l’obbligo del possesso del Documento unico di regolarit? contributiva (Durc), gi? operante per il settore dell’edilizia, a tutti i datori di lavoro (indipendentemente dall’attivit? esercitata), che intendano richiedere i benefici normativi o contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, nonch? le sovvenzioni previste dalla disciplina comunitaria.
Tale provvedimento (che era rimasto in sospeso in attesa di apposito decreto del ministero del lavoro) diviene operativo dal 30 dicembre 2007, trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto in oggetto.
A partire da tale data, pertanto, i benefici di cui sopra sono subordinati al possesso del citato documento.
Si evidenzia quanto di maggior interesse per il nostro settore.
Soggetti tenuti al rilascio del Durc
I soggetti tenuti al rilascio del Durc sono l’INPS e l’INAIL, entro il termine massimo di trenta giorni, oltre il quale si verificano gli effetti del silenzio assenso.
Sono abilitati, inoltre, al rilascio del Durc, gli enti bilaterali limitatamente ai propri aderenti e previa convenzione con l’INPS e l’INAIL, in via sperimentale solo per 24 mesi dall’emanazione del suddetto decreto.
Contenuto del Durc
Il Durc serve ad attestare la regolarit? dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e deve, pertanto, contenere:
– la denominazione o ragione sociale, la sede legale e l’unit? operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
– l’iscrizione agli Istituti previdenziali;
– la dichiarazione di regolarit? ovvero non regolarit? contributiva, con l’indicazione della motivazione e della specifica scopertura;
– la data di effettuazione della verifica di regolarit? contributiva;
– la data di rilascio del documento;
– il nominativo del responsabile del procedimento.
Requisiti di regolarit? contributiva
Il riconoscimento della regolarit? contributiva da parte dei soggetti che rilasciano il DURC ? subordinato ai seguenti requisiti:
– correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
– corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
– inesistenza di inadempienze in atto;
– richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
– sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
– istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Validit? del Durc
Il Durc ha la seguente validit?:
– un mese nella generalit? dei casi
– tre mesi nel settore degli appalti privati.
Si segnala che ? prevista una procedura di diffida a regolarizzare la propria posizione nel termine di 15 giorni, nel caso in cui il Durc venga richiesto agli Enti bilaterali ed il soggetto richiedente sia sprovvisto dei sopra citati requisiti di regolarit?.
Cause ostative e non ostative al rilascio del Durc
Il Ministero ha individuato nell’allegato al decreto, le cause ostative che sospendono il rilascio del Durc e la durata della predetta sospensione.
Viceversa il Durc pu? essere rilasciato nei seguenti casi di non regolarit?:
– crediti iscritti a ruolo, quando sia stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
– pendenza di contenzioso amministrativo sino alla sospensione che respinge il ricorso;
– pendenza di contenzioso giudiziario, fino al passaggio in giudicato della (eventuale) sentenza di condanna, salva eventuale iscrizione a ruolo in forma di esecutiva disposta dall’autorit? giudiziaria;
– scostamento inferiore o pari al 5%, o comunque inferiore ad ? 100,00, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, tra le somme dovute e quelle versate per ciascun periodo di paga o di contribuzione, fermo restando l’obbligo di versamento della differenza entro i 30 giorni successivi al rilascio del Durc;
– aver usufruito dei benefici di stato connessi al contenzioso a livello comunitario relativo ai contratti di formazione e lavoro.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni


