
CEMT
16 Aprile 2009
Albo degli autotrasportatori
16 Aprile 2009Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 3 aprile 2009.
E’ stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che detta disposizioni restrittive ai vettori esteri comunitari che intendano effettuare operazioni di cabotaggio stradale di merci in Italia.
Il decreto entrer? in vigore il 29 aprile 2009, cio? proprio alla vigilia dell’ammissione al cabotaggio in Italia per i vettori di 7 nuovi paesi comunitari, quali cechi, estoni, lettoni, lituani, polacchi, slovacchi ed ungheresi che proprio dal 1? maggio 2009 saranno ammessi ad effettuare servizi di cabotaggio stradale di merci nel nostro Stato, secondo tuttavia le disposizioni pi? severe dettate dal nuovo decreto.
Secondo i precedenti decreti, difatti, il vettore comunitario poteva effettuare cabotaggio in Italia per un massimo di 30 giorni nell’arco di un periodo di 60 giorni consecutivi, lasciando il nostro Paese almeno una volta ogni mese di calendario ed utilizzando, per ogni veicolo un apposito libretto dei resoconti.
Con il nuovo decreto, invece, i vettori comunitari ammessi ad effettuare il cabotaggio in Italia (1) potranno svolgere detto servizio solo alle seguenti condizioni:
- che effettuino prima un trasporto internazionale a carico da un altro Stato membro o da un Paese terzo all’Italia, dopo aver consegnato e scaricato le merci in territorio italiano;
- limitatamente a 2 trasporti di cabotaggio nel nostro territorio, che devono essere svolti entro il termine di 7 giorni dall’ultimo scarico fatto in Italia e relativo al trasporto internazionale in entrata;
- a bordo del veicolo che effettua il cabotaggio stradale va conservata, insieme alla copia conforme della Licenza Comunitaria, la documentazione che provi il trasporto internazionale in entrata in Italia (quale presupposto dei servizi di cabotaggio ? ad esempio la lettera di vettura CMR), nonch?, per ogni trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che riporti almeno i seguenti dati (maggiori di quelli previsti prima nel libretto dei resoconti, che viene ora abolito):
- generalit?, indirizzi e firme, del mittente, del vettore e del destinatario della consegna delle merci con l’apposizione della data relativa a detta consegna;
- il luogo e la data di presa in consegna delle merci ed il luogo di scarico previsto;
- la descrizione della merce e suo imballaggio (per le merci pericolose anche la denominazione e la classificazione ADR, nonch? il numero dei colli, i contrassegni speciali ed i numeri riportati su di essi);
- il peso lordo (o la quantit? altrimenti espressa) delle merci;
- la targa del veicolo a motore e del rimorchio.
Per chi svolge servizi di cabotaggio senza rispettare le condizioni e le altre disposizioni sopra indicate, il decreto prevede che vengano applicate le disposizioni sanzionatorie nazionali vigenti in materia di trasporto stradale, tra cui ricordiamo gli articoli 26 e 46 della legge 298/74.
In particolare si ritiene, anche in base alle precedenti disposizioni e chiarimenti ministeriali sui servizi di cabotaggio, che risulter? applicabile l’articolo 26, con le gravi sanzioni amministrative pecuniarie da esso previste anche per i committenti e proprietari delle merci, e la possibile confisca della merce, almeno nei seguenti casi:
- cabotaggio svolto da imprese stabilite in Stati non ammessi ad effettuarlo;
- cabotaggio svolto da impresa comunitaria senza aver effettuato prima il trasporto internazionale di entrata con scarico in Italia;
- cabotaggio svolto da vettori comunitari, che pur appartenendo a Stati ammessi al cabotaggio, risultano privi della Licenza Comunitaria.
Soggetti invece all’articolo 46 (trasporti abusivi), che prevede sanzioni pecuniarie unitamente al fermo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione del fatto, la confisca del mezzo, dovrebbero infine risultare almeno i seguenti casi:
- violazioni del numero massimo dei servizi effettuabili in Italia nell’arco della settimana successiva allo scarico della merci in entrata in Italia;
- violazione del tempo massimo di una settimana per effettuare i due servizi di cabotaggio dallo scarico della merce in entrata in Italia;
- mancanza dei documenti atti a comprovare i servizi di cabotaggio effettuati.
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(1) Alla data del 1? maggio 2009 sono ammessi ad effettuare cabotaggio in Italia i vettori dei seguenti Paesi comunitari: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Polonia, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
Bulgaria e Romania, pur essendo entrati a far parte dell’Unione Europea dal 1? gennaio 2007, hanno il divieto di svolgere servizi di cabotaggio negli altri Stati UE sino al 1? gennaio 2010, salvo ulteriore estensione di tale divieto al 1? gennaio 2012.


