Disposizioni concernenti i contratti bancari.

Sig. Ministro, gli sforzi non vanno vanificati

10 Marzo 2009

Determinazione dei tassi effettivi globali e dei tassi soglia antiusura per il primo trimestre 2009

10 Marzo 2009

Sig. Ministro, gli sforzi non vanno vanificati

10 Marzo 2009

Determinazione dei tassi effettivi globali e dei tassi soglia antiusura per il primo trimestre 2009

10 Marzo 2009

La Legge n.2 del 28 gennaio 2009 (di conversione del decreto legge n.185 del 29 novembre 2008 pubblicata sul S.O. n.14 alla G.U. n.22 del 28 gennaio 2009), contenente misure anticrisi, stabilisce, all’articolo 2 bis, precise limitazioni circa la possibilit?, da parte delle banche, di applicare la commissione di massimo scoperto (cio? la clausola del contratto bancario di apertura di credito, in base alla quale agli interessi convenzionali va aggiunta una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento).

Si evidenzia quanto di seguito sull’argomento.

Le clausole relative alla commissione di massimo scoperto sono da ritenersi nulle:

  • se il saldo del cliente risulta a debito (scoperto di conto) per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni;
  • a fronte di utilizzi del conto corrente da parte del cliente in assenza di fido.

In entrambi i casi, le banche possono applicare ai correntisti esclusivamente gli interessi passivi.

Sono nulle, inoltre, le clausole che prevedono una remunerazione a favore della banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista, indipendentemente dall’effettivo prelevamento e/o dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi stessi. Tuttavia, dette clausole sono considerate lecite, se la remunerazione in favore delle banche viene predeterminata in misura omnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate. Tale determinazione deve avvenire con patto scritto non rinnovabile tacitamente, al quale far? seguito l’invio, con cadenza annuale, di uno specifico rendiconto, con l’indicazione dell’effettivo utilizzo delle somme nello stesso periodo.

E’ fatta comunque salva la facolt? del cliente di recedere dal patto in qualsiasi momento.

Sia i tassi debitori che le remunerazioni applicate sono sottoposte alle disposizioni riguardanti i tassi usurari.

I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (29 gennaio 2009) devono essere adeguati entro 150 giorni dalla medesima data. Pertanto, entro tale termine, gli Istituti di credito dovranno adeguare i contratti di fido con i propri correntisti.