Detraibilit? dell’IVA al 40% per le auto aziendali.

Diritto annuale CCIAA 2007

10 Luglio 2007

Frazionabilit? dei permessi giornalieri.

10 Luglio 2007

Diritto annuale CCIAA 2007

10 Luglio 2007

Frazionabilit? dei permessi giornalieri.

10 Luglio 2007

Decisione del Consiglio dell’Unione Europea pubblicata sulla GUCE L165-33.

Vi informiamo che sulla Gazzetta dell’Unione Europea L.165/33 del 27 Giugno scorso, ? stata pubblicata la Decisione del Consiglio U.E del 18 Giugno, che ha autorizzato l’Italia ad applicare il limite del 40%, alla detraibilit? dell’Iva per gli acquisti, le importazioni e le spese di impiego delle auto aziendali. Questa detrazione ? gi? operativa, senza che a tal fine occorra uno specifico provvedimento normativo.

Con questa decisione, il nostro Paese pu? derogare all’art. 168 della direttiva 2006/112/CE in materia di Iva, introducendo una misura forfetaria che segue quella gi? stabilita dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 22 Febbraio scorso, per gli esborsi sostenuti nel periodo 1 Gennaio 2003 ? 13 Settembre 2006; misura, quest’ultima, che, come si ricorder?, era stata prevista per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia, che condannava l’Italia proprio per aver imposto dei limiti alla predetta detraibilit?.

L’art. 4 della Decisione evidenzia le spese dei veicoli oggetto della detrazione in esame: si tratta di quelle relative all’acquisto (compresi i contratti di assemblaggio e simili), fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonch? quelle relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione al loro uso, compresi lubrificanti e carburante. I mezzi per i quali il beneficio ? applicabile ? prosegue la decisione ? sono quelli ?normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3500 Kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non ? superiore a otto?.

La detrazione ? invece totale per una serie di veicoli indicati all’art. 3, tra cui segnaliamo quelli utilizzati a fini formativi dalle scuole guida.

Questo regime si applicher? fino alla prossima revisione comunitaria della normativa Iva (che dovr? individuare le spese non soggette alla detrazione totale dell’imposta), e comunque non oltre il 31.12.2010.