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12 Settembre 2005Riteniamo opportuno fare il punto della situazione in ordine all’installazione del tachigrafo digitale ed in particolare sulla:
– data e l’obbligo dell’installazione
– sulle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche e loro diverse tipologie
– sui costi di rilascio, sulla durata ed il rinnovo delle citate carte
alla luce degli ultimi provvedimenti delle Istituzioni comunitarie e dei competenti Ministeri italiani.
Data ed obbligo d’installazione
Com’è noto, la data a decorrere dalla quale è richiesta l’installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione nell’Unione Europea è quella del 5 agosto 2005.
Questa data figura nella proposta di emendamento ai regolamenti comunitari 3821/85 e 2135/98 (relativi all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada), attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento Europeo e, con buona possibilità, verrà ulteriormente differita.
Ciò in quanto, se da un lato il Consiglio ritiene doveroso mantenere questo termine; dall’altro, il Parlamento – constatato che oltre un terzo dei Paesi membri non è pronto per l’installazione dell’apparecchio, la sua abilitazione ed il rilascio delle relative carte alla data fissata – ha recentemente adottato un emendamento che prevede un rinvio della data d’introduzione dell’obbligo di allestimento dei veicoli con tachigrafo digitale al 5 agosto 2006 (ai fini costruttivi) ed al 5 agosto 2007 (per la messa in servizio dei veicoli).
Le posizioni divergenti fra Consiglio e Parlamento hanno già fatto scattare una procedura di conciliazione, il cui esito sarà presumibilmente noto entro la fine del corrente anno e condurrà, con ogni probabilità, alla fissazione di una data diversa da quella del 5 agosto 2005 a decorrere dalla quale il tachigrafo digitale diverrà obbligatorio per i veicoli immatricolati successivamente e per i veicoli già immatricolati per i quali sarà necessario sostituire il (vecchio) cronotachigrafo analogico, con un nuovo apparecchio digitale (ad esempio per rottura, malfunzionamento, ecc
)
Questa situazione è stata accertata dal Dipartimento Trasporti Terrestri del nostro Ministero che, con circolare prot. n. 664/MOT1 del 26 luglio scorso, dopo aver affermato che: In Italia le procedure amministrative necessarie al fine di poter emettere le carte tachigrafiche sono in fase di perfezionamento e, con ogni probabilità, non saranno ultimate entro il 5 agosto 2005, ha stabilito espressamente che: sarà possibile immettere in circolazione veicoli nuovi muniti di cronotachigrafo analogico sino al 31 dicembre 2005.
Con ciò l’obbligo di munire i veicoli nuovi dell’apparecchio digitale viene di fatto spostato al 1° gennaio 2006.
La menzionata circolare – disponibile nel Sistema Informativo – Area Modulistica Anno 2005 del sito confederale – chiarisce inoltre che sussiste la possibilità di immatricolare veicoli muniti di tachigrafo digitale, ma che tale apparecchio deve essere abilitato da officine autorizzate, munite della carta tachigrafica officina. Carta che, per le vie brevi, il Ministero delle Attività produttive ci ha segnalato sarà disponibile soltanto a partire dal mese di settembre. Nulla osta, invece, per i veicoli immatricolati all’estero, provvisti di tachigrafo digitale funzionante (cioè abilitato e munito di carta conducente), che potranno regolarmente circolare in Italia.
Modalità di rilascio e diverse tipologie delle carte tachigrafiche
Con decreto 23 giugno 2005 (su G. U. n. 172 del 26 luglio 2005 disponibile sempre nell’Area Modulistica Anno 2005 del sito confederale), il Ministero delle Attività Produttive ha fissato le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche necessarie per il completo utilizzo dell’apparecchio digitale, nonché per la tenuta del registro dei marchi, dei dati elettronici di sicurezza e del registro delle officine abilitate all’installazione dell’apparecchio.
Le carte tachigrafiche (del tipo smart-card) sono suddivise in quattro categorie:
– la carta del conducente;
– la carta dell’impresa;
– la carta dell’officina;
– la carta di controllo.
Le prime due riguardano in particolare il nostro settore, mentre quella dell’officina e quella di controllo (rilasciata quest’ultima alle autorità deputate ai controlli di natura tecnica-amministrativa in materia di sicurezza sul lavoro, sul trasporto stradale o autorizzate ai servizi di polizia stradale) attengono invece a fasi diverse del funzionamento del tachigrafo digitale.
Tutte le carte vengono rilasciate in Italia da parte del sistema camerale, in particolare dalla Camera di Commercio del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza o la sua sede, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta redatta su modello conforme a quello che il Ministero delle Attività produttive ha in corso di approvazione.
Alla scadenza del periodo di validità il possessore della carta ha l’obbligo di restituirla, come in tutti i casi in cui non necessiti più della carta per l’esercizio della sua attività, ovvero abbia perso i requisiti per mantenere il rilascio della stessa (nel caso ad esempio di cessazione dell’attività da parte di un’impresa, l’ufficio del registro che ha ricevuto la domanda di cessazione provvede attraverso il sistema informatico camerale a sospendere la validità della carta ed a farne espressa richiesta di restituzione all’impresa).
A) La carta del conducente è una carta personale, richiesta ad ogni autista per la guida di veicoli che hanno l’obbligo del cronotachigrafo (cioè per quelli adibiti al trasporto di merci di massa superiore a 3,5 tonnellate). Il conducente deve farne espressa domanda alla Camera di Commercio del luogo in cui ha la residenza in Italia; per autisti comunitari residenti negli Stati membri dell’U.E. o extra-comunitari, con regolare permesso di soggiorno in Italia, la richiesta va inoltrata alla Camera di Commercio della sede dell’impresa per la quale essi lavorano. Nella domanda vanno riportare le generalità dell’autista, una foto dello stesso, il numero e la categoria della sua patente di guida ed il fatto che lo stesso non è titolare di altra carta tachigrafica. La Camera di Commercio, prima di rilasciare la carta, accerta la validità e la categoria della patente di guida del richiedente. Sul funzionamento, si segnala che la carta deve essere inserita dall’autista nell’apparecchio prima di iniziare la guida e che essa permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta; velocità; distanza ed eventi particolari. La carta ha una capacità di memoria dei dati della guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni.In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, furto o smarrimento, il conducente può continuare a guidare senza carta per un massimo di 15 giorni (o anche per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’azienda) a condizione che egli possa dimostrare l’impossibilità di esibire o utilizzare la carta durante detto periodo (art. 10 D. M. 23 giugno 2005).
B) La carta dell’impresa è una carta rilasciata ad ogni impresa di autotrasporto che possieda almeno un veicolo avente l’obbligo del cronotachigrafo. Deve essere richiesta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o da persona da lui delegata (quindi anche dalle Associazioni di categoria presso cui l’impresa è iscritta). Essa riporta la denominazione e l’indirizzo dell’impresa, nonché il suo numero d’iscrizione al registro imprese, e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo digitale. Fac-simili della carta del conducente (di fondo bianco) e di quella dell’impresa (di fondo giallo), nonché un’immagine del tachigrafo digitale sono disponibili nell’Area Modulistica Anno 2005 del sito confederale.
Costi di rilascio, durata e rinnovo delle carte tachigrafiche
I costi di rilascio delle carte tachigrafiche del conducente e dell’impresa sono stati definiti in un decreto del Ministero delle Attività produttive in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nel seguente modo:
Rilascio carta: Conducente 37 uro – Impresa 37 uro;
Sostituzione carta per difetto della stessa: nessun costo previsto;
Sostituzione per altra causa: Conducente 37 uro – Impresa 37 uro;
Rinnovo quinquennale: Conducente 37 uro – Impresa 37 uro
I costi delle predette carte tengono conto dei servizi svolti dalle Camere di Commercio per il loro rilascio, sostituzione e/o rinnovo e sono in media con i costi praticati negli altri Stati membri dell’Unione Europea.
Tutte le carte tachigrafiche hanno una validità di cinque anni, tranne quella dell’officina (richiesta ai soggetti che svolgono attività d’installazione, programmazione e manutenzione del tachigrafo digitale), che ha la validità di un anno.
Disposizioni particolari valgono per:
a) il rinnovo della carta, che va richiesto alla Camera di Commercio che la ha emessa entro i 15 giorni precedenti alla sua scadenza, in modo tale che la nuova carta venga rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza (che viene contestualmente ritirata);
b) a modifica e sostituzione della carta: la prima riguarda la variazione dei dati amministrativi registrati all’atto dell’emissione della carta (ad esempio un nuovo indirizzo dell’impresa o un nuovo numero di patente del conducente) e comporta il rilascio di una nuova carta – entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, con restituzione della precedente e pagamento del costo sopra indicato – avente scadenza di validità pari alla prima emessa; la sostituzione della carta può invece avvenire per una duplice ragione:
– per difetto della stessa, quale ad esempio un cattivo funzionamento o un danneggiamento non dovuto all’azione del possessore: in tal caso il titolare deve chiedere il blocco della carta entro 7 giorni dall’accertamento dell’evento e richiedere la sostituzione gratuita della stessa alla Camera di Commercio che la ha emessa;
– per furto, smarrimento o danneggiamento dovuto ad azione del possessore: nei primi due casi la richiesta della nuova carta va accompagnata dalla denuncia dell’evento all’autorità di polizia dello Stato in cui lo stesso si è verificato, mentre nell’ultimo caso si allega la carta danneggiata. La Camera di Commercio provvederà, dietro pagamento del diritto di segreteria sopra indicato, al rilascio della nuova carta, avente scadenza di validità pari alla prima emessa, entro 5 giorni lavorativi;
– la confisca e il ritiro della carta da parte di un’autorità di controllo. Questi provvedimenti vengono segnalati alla Camera di Commercio che le ha emesse e che provvede ad annotare la denominazione confiscata o ritirata in un apposito elenco. Se la carta è stata rilasciata in altro Stato comunitario, la Camera di Commercio notifica il provvedimento all’autorità competente dello Stato membro che la ha emessa (art. 11).
Il sistema camerale registra in un apposito elenco informatico le informazioni relative a tutte le carte smarrite, rubate, malfunzionanti, confiscate, bloccate, sospese o ritirate (art. 12).
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


