
Crisi Parmalat. Le Organizzazioni sospendono il fermo proclamato a far data dal 3 maggio
11 Maggio 2004
Direttiva UE 2002/15 sull’orario di lavoro del personale addetto ad operazioni mobili
11 Maggio 2004Pubblicato su G.U. n.106 del 7 maggio 2004 il DL 119 del 3 maggio 2004 che prevede ulteriori misure a favore delle imprese di trasporto.
Come noto, il Decreto Legge 27.1.2004, n. 16 convertito dalla legge 27 Marzo 2004, n.77 ha previsto le seguenti misure a favore delle imprese di autotrasporto coinvolte nella crisi della Parmalat:
1) la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali, per il periodo di tempo (in ogni caso non superiore all’anno) che deve ancora essere fissato con Decreto del Ministero dell’Economia (art. 4, comma 3 del D.L.16/2004);
2) la garanzia sussidiaria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (istituito presso il Medio Credito Centrale), per i finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto che, nei sei mesi precedenti l’ammissione delle imprese del Gruppo Parmalat all’amministrazione straordinaria, vantino crediti verso le predette imprese. Si ricorda che tali finanziamenti hanno una durata massima di 60 mesi, sono diretti a permettere il reintegro del capitale circolante delle imprese di trasporto, nonch? che la predetta garanzia del Fondo copre fino all’85% del finanziamento (art. 5, commi 1 e 2 del D.L.16/2004).
Queste misure, peraltro, erano state criticate dalla Conftrasporto e dalle altre associazioni di categoria, dal momento che le stesse, da sole, non apparivano idonee a permettere alle imprese di autotrasporto coinvolte nella crisi Parmalat, di poter contare su un valido sostegno economico per la prosecuzione dell’attivit?; ed ? per questo che le associazioni di categoria hanno, da subito, chiesto al Governo di estendere al mondo dell’autotrasporto le misure previste per le imprese agricole interessate dal crack Parmalat.
Tale richiesta ? stata finalmente accolta dal Governo che, attraverso l’art.6 del D.L. in oggetto, ha previsto quanto segue.
a) E’ stata ampliata la platea delle imprese di autotrasporto che possono ora accedere ai finanziamenti per il reintegro del capitale circolante, previsti dall’art. 5 de D.L. 16/2004. In particolare, l’art. 6 del Decreto Legge 119/04 prevede che, in aggiunta alle imprese gi? sopra indicate al numero 2), tali finanziamenti possono essere richiesti;
– dalle imprese di trasporto che vantino crediti nei confronti di imprese controllate o partecipate da societ? del gruppo Parmalat ammesse all’amministrazione straordinaria;
– dalle imprese di trasporto che abbiano ceduto a banche o intermediari finanziari, abilitati ai sensi del decreto legislativo 3 Settembre 1993, n. 385, i crediti relativi ai servizi di trasporto effettuati in favore delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria. E’ necessario che la cessione del credito sia avvenuta con garanzia di solvenza del debitore (quindi, pro solvendo).
– dalle imprese di autotrasporto che vantino crediti verso imprese fornitrici di quelle ammesse all’amministrazione straordinaria.
Naturalmente, anche per tutte le sopra citate nuove casistiche valgono le seguenti condizioni:
– l’accesso ai finanziamenti per il reintegro del capitale sociale, pu? avvenire limitatamente ai crediti vantati dall’impresa di trasporto durante l’ultimo semestre precedente l’ammissione dell’impresa del gruppo Parmalat all’amministrazione straordinaria;
– la garanzia sussidiaria del Fondo presso il M.C.C., copre fino all’85% del finanziamento.
b) La sottrazione all’azione revocatoria fallimentare o a qualsiasi altra domanda giudiziale di restituzione, dei pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto fornitrici di servizi alle imprese del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria, in relazione a trasporti eseguiti successivamente all’ammissione alla citata amministrazione.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


