Credito d’imposta sulla tassa automobilistica 2008.

Paolo Ugg? – interviene su ISORADIO

15 Ottobre 2008

CHI BEVE O SI DROGA NON GUIDA…………

16 Ottobre 2008

Paolo Ugg? – interviene su ISORADIO

15 Ottobre 2008

CHI BEVE O SI DROGA NON GUIDA…………

16 Ottobre 2008

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre 2008.

Con provvedimento dell’8 ottobre 2008, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha determinato, ai sensi del comma 26, dell’art. 83 bis, della legge 133/2008, la misura del credito d’imposta spettante alle imprese di autotrasporto sulle tasse auto pagate nel 2008 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate.

In forza della citata norma di legge, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ora stabilito che il credito d’imposta spetta nella misura del:

  • 35% dell’importo pagato, per i veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate;
  • 70% dell’importo pagato, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

In ottemperanza alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato non notificati (Reg. CE n. 1998/2006 ?aiuti d’importanza minore ?de minimis?), il provvedimento in esame ha poi precisato che il credito d’imposta in esame compete nel limite complessivo di 100mila euro in tre anni.

Detto credito andr? inoltre indicato nella dichiarazione dei redditi delle imprese relative al periodo d’imposta di maturazione del credito (anno 2008) e in quelle dei periodi d’imposta nei quali verr? utilizzato.

Il credito d’imposta in questione, ? usufruibile in compensazione dalle imposte a debito da versare con il modello F24 (non ? rimborsabile e non concorre a formare la base imponibile di altre imposte – cfr. comma 26, art 83-bis, legge 133/2008).

Il codice, da indicare sul mod. F24, ? il seguente:

?6809?, denominato ?credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto ? art.83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133?.

Il codice va esposto nella sezione erario del mod. F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ?importi a credito compensati?, ovvero nella colonna ?importi a debito versati?, per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all’art. 13 del d.lgvo 472/1997.

Nel campo anno di riferimento occorre riportare il 2008, anno per il quale il credito in esame ? stato riconosciuto. Il codice tributo sar? operativo dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione dell’Agenzia.

Si fa notare che le imprese che utilizzeranno il citato credito dovranno indicare, nella loro prossima dichiarazione dei redditi, di averne fruito nel rispetto della soglia del ?de minimis?: cio? dei 100.000 euro in tre anni.

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Si precisa, inoltre, che il credito d’imposta ? previsto dall’articolo 83-bis, comma 26, della legge 133/2008, ed ? stato determinato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre 2008 come ?quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto ed utilizzato per la predetta attivit??. Da ci? si ricavano le seguenti conseguenze:

  • l’importo sui cui si calcola la percentuale del credito (cio? il 35%, per i veicoli di massa compresa tra 7,5 ed 11,5 tonnellate, ed il 70%, per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate) ? quello effettivamente pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008. Per cui:

    • chi ha pagato le imposte ?a cavallo d’anno? (ad es. pagamento annuale: maggio 2008 – aprile 2009) dovr? tener conto dell’importo dei mesi 2008: cio? degli 8 del pagamento in corso (maggio/dicembre 2008) e dei 4 mesi del pagamento dell’anno prima (gennaio – aprile 2008);
    • chi ha pagato la tasse auto secondo le normali scadenze quadrimestrali previste dal DM 18/11/1998, n. 462 (decorrenti dal 1? febbraio, 1? giugno e 1? ottobre 2008) pu? tener conto del totale delle tre rate, poich? il mese di gennaio 2009 fa parte della “tassa automobilistica per l’anno 2008” ed ? quindi recuperabile, dopo ovviamente aver pagato la terza rata quadrimestrale;
    • chi si ? avvalso dello sconto del 20% sulle sospensioni pneumatiche degli autoveicoli, deve applicare la percentuale del credito a quanto effettivamente pagato (cio? all’importo ridotto, come nell’esempio sottostante):

Veicolo

Importo Tassa Auto(ridotto del 20% per sospensioni pneumatiche)

Credito d’imposta spettante

Autocarro 80 q.li

168,86 ?

59,10 ?

Autocarro 3 assi 26 ton.

377,22 ?

263,90 ?

Autoarticolato 2 + 3 assi

924,76 ?

647,33 ?

Autotreno 3 + 3 assi

962,22 ?

673,55 ?

  • il credito d’imposta spetta anche per i veicoli presi a leasing. La legge parla infatti di “ciascun veicolo…. posseduto ed utilizzato per la predetta attivit?“. In questo caso, peraltro, il trasportatore deve avere una ?pezza giustificativa? che indichi in maniera precisa l’importo pagato per la tassa auto 2008 (ad es. la fattura della societ? di leasing; il bollettino postale; una eventuale lettera di dettaglio degli importi compresi nel canone, ecc…).

In secondo luogo, si conferma che ? gi? possibile utilizzare il credito, compensandolo con le imposte dovute con il modello F24 del 16 ottobre p.v.. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 376/E, del 9 ottobre scorso, precisa difatti che il codice tributo 6809 (all’uopo predisposto) ? effettivo dal 5? giorno lavorativo successivo (appunto dal 16/10/2008). A tale data, peraltro, le imprese potranno utilizzare il credito relativo alle sole tasse auto 2008 gi? pagate.

Siccome il pagamento del terzo quadrimestre delle tasse auto scade il 31 ottobre 2008, si suggerisce alle imprese, che ancora non avessero pagato l’ultima rata, di utilizzare il credito d’imposta direttamente con il modello F24 di novembre.

Il credito d’imposta in esame pu? essere utilizzato anche con i modelli F24 del 2009, poich? nella norma di legge non vi ? alcuna scadenza al riguardo (come invece ? previsto per il recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale pagato sui premi RC Auto) e, d’altra parte, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre scorso consente di indicare il credito non solo nella dichiarazione dei redditi 2008, ma anche in quelle successive, ?relative ai periodi d’imposta ove lo stesso ? stato utilizzato?.

Da ultimo si precisa che credito d’imposta spetta esclusivamente alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, sia in quanto ? un beneficio concesso solo al nostro settore; sia poich? lo stanziamento utilizzato (40 milioni di euro) proviene dal fondo per l’autotrasporto a beneficio delle sole imprese conto terzi, sia infine perch? lo stesso provvedimento dell’Agenzie delle Entrate prevede quali destinatarie del credito solo le imprese espressamente autorizzate ad esercitare l’attivit? di trasporto merci.