Costi minimi della sicurezza delle imprese di autotrasporto del mese di Novembre 2011.

ASS11261 – Vertenza autotrasporto e risorse al settore per il 2012. Incontro con il Direttore Generale del Trasporto Stradale.
22 Dicembre 2011
Costi minimi della sicurezza delle imprese di autotrasporto del mese di Novembre 2011.
22 Dicembre 2011

L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, riunitosi nella giornata di ieri, 21 Dicembre, ha aggiornato i costi minimi della sicurezza delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, tenuto conto del prezzo del gasolio registrato nello scorso mese di Novembre dal Ministero dello Sviluppo economico, pari a 1,513 €/litro; questo prezzo è stato poi depurato dall’Iva e dall’ammontare del recupero delle accise (per il gasolio consumato sui mezzi di massa superiore alle 7,5 ton) che, per quella mensilità, ammonta a complessivi 77,88609 €/1.000 litri.

I costi sono stati fissati per le 5 classi generiche (fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton), alle quali sono state poi affiancate le ulteriori, seguenti, classi di veicoli di massa superiore alle 26 ton:

1. trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno;
2. trasporto cisternato A.D.R di sola andata e con andata e ritorno;
3. trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
4. trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
5. trasporto di collettame e messaggerie;
6. trasporti frigoriferi;
7. trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno;
8. trasporto con veicoli ribaltabili;
9. trazionismo di complessi veicolari di sola andata e con andata e ritorno.
10. trazionismo di complessi veicolari in A.D.R di sola andata e con andata e ritorno.

Rispetto alle tabelle del mese scorso, occorre evidenziare che è stata ulteriormente chiarita la differenza tra i costi di esercizio ed i costi minimi di esercizio evidenziati nelle sopracitate tabelle. In particolare, i costi minimi di esercizio si applicano al contratto scritto di trasporto stipulato tra il primo ed il secondo vettore, a condizione che entrambi questi soggetti risultino iscritti all’Albo degli autotrasportatori, come richiesto dall’art.2 del D.lgvo 286/2005; in tutti gli altri casi si applicano i costi di esercizio riportati nella colonna di sinistra delle medesime tabelle. Pertanto, alla luce di quanto detto, i costi di esercizio si applicano quando il contratto di trasporto venga stipulato:

– tra un committente non iscritto all’Albo ed il vettore, a prescindere dalla forma utilizzata (scritta o orale);
– tra il primo vettore ed il sub vettore, quando il contratto di subvezione non abbia forma scritta ai sensi dell’art.6 del D.lgvo 286/2005, anche se entrambi questi soggetti risultino iscritti all’Albo.