INT13183 – Trasporti internazionali. Adesione della Croazia all’Unione Europea.
24 Giugno 2013
FIS13184 – Studi di settore. Comunicazioni anomalie 2013. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2013.
25 Giugno 2013

Ne abbiamo parlato nel fine settimana ma riteniamo opportuno fornire anche elementi di valutazione giuridica, per questo pubblichiamo il commento dell’Avvocato Ivan Di Costa dello studi Callipari, legale della federazione.

“L’ordinanza del Tribunale di Napoli segna un punto importante a favore dei  sostenitori della legittimità dell’articolo 83 bis in quanto conferma la  legittimità e correttezza dell’impianto normativo dei costi minimi dell’autotrasporto di merci, del quale viene messa giustamente in luce e riconosciuta la finalità di idoneo strumento a tutela della sicurezza  stradale e sociale, non antitetico al mercato ma semmai rimedio alle storture di questo, secondo un disegno pienamente conforme al dettato  dell’articolo 41 della nostra Costituzione.
Il giudice napoletano ha mostrato così di non condividere le premesse del  ragionamento seguito dal Tribunale di Lucca nella sua ordinanza del  febbraio scorso, con cui è stata rimessa alla Consulta la questione di  costituzionalità della normativa in esame sulla base di una sua ravvisata  incompatibilità con la tutela del libero mercato sancita dalla  disposizione appena accennata della nostra carta fondamentale.
Ma l’ordinanza in commento è andata oltre sconfessando clamorosamente  anche le ordinanze del TAR Lazio che, più o meno nello stesso periodo,  hanno disposto il rinvio pregiudiziale dell’articolo 83 bis alla Corte di  Giustizia denunciandone una presunta violazione della normativa  comunitaria in materia di concorrenza, con particolare riguardo alla  libertà di stabilimento e di accesso degli operatori al mercato ed al  divieto di accordi di cartello.
La motivazione data al riguardo è particolarmente significativa laddove  pone l’accento sulla sovranità dei singolo Stati membri di definire  secondo proprie logiche autonome i contenuti e la portata dei regimi volti a disciplinare l’esercizio di attività economiche e professionali, ivi  compreso il meccanismo di formazione dei prezzi.
L’unico limite a cui soggiace l’esercizio della discrezionalità da parte  del legislatore nazionale in materia di regolamentazione interna dei  mercati, secondo quanto si legge nell’ordinanza, è rappresentato dal principio di leale collaborazione tra Unione e Stati membri, codificato dall’articolo 4 TUE, il quale rappresenta la sola ed unica misura di  riferimento per valutare la congruità di una regolamentazione nazionale alla disciplina antitrust comunitaria.
Sulla scorta di tale considerazione, non è stata ravvisata alcuna  violazione della normativa comunitaria da parte dell’articolo 83 bis. In ogni caso, il provvedimento di cui trattasi rappresenta un precedente  d’indubbia rilevanza che non mancherà di esercitare la sua influenza  autorevole presso altri giudici che, in analoghe controversie  sull’applicazione dei costi minimi di sicurezza, saranno chiamati a  pronunciarsi sulle medesime eccezioni sollevate dalla committenza in riferimento alla legittimità dell’articolo 83 bis.

Avv. Ivan Di Costa”