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15 Marzo 2013

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Una nuova delusione per la committenza che ha impugnato la validità dei costi minimi della sicurezza giunge dal Tar del Lazio in queste ore.
Il Tribunale amministrativo ha deciso di rinviare alla Corte europea la valutazione circa una eventuale sussistenza di incompatibilità, rispetto ai principi europei, nelle disposizioni di legge che hanno introdotto i costi minimi della sicurezza. Il Tar ha però confermato le precedenti decisioni assunte (in particolare è opportuno ricordare che nel respingere la richiesta di sospensiva aveva riconosciuto la prevalenza del valore della sicurezza rispetto agli interessi economici).
Da qui occorre fare alcune considerazioni. Il Tar non ha condiviso nè il danno denunciato dalla committenza nè le evidenti incompatibilità. In tal caso avrebbe annullato le decisioni incompatibili assunte dall’Osservatorio. Ha voluto per correttezza giuridica interpellare la Corte europea in quanto tale osservazione è stata sollevata dalla committenza.
La riprova di quanto si afferma la si coglie nella richiesta che specificatamente riguarda la eventuale compatibilità di accordi collettivi stipulati eventualmente tra le parti.
Nessun annullamento, quindi delle norme che restano in vigore e che occorrerà, dunque, far rispettare.
Ora la committenza cercherà di sostenere che il Tar ha criticato le disposizioni, ma, pur se vero, (il Tar ha sollevato dubbi), questo non implica asolutamente l’annullamento della norma. Non esiste infatti che un tribunale amministrativo possa annullare in alcun modo norme di legge. Diciamo che su una questione così delicata si è deciso di non decidere e di rinviare ad un organo superiore, e nel caso internazionale, la pronuncia finale. Insomma una sentenza “all’italiana” che però lascia immutata sostanzialmente la situazione.