COS14257 – Costi minimi di esercizio. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel secondo semestre 2014.

LE NEWS DAL MONDO ECONOMICO

21 Luglio 2014

FIS14258 – Fatture di acquisto del carburante. Decisione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

22 Luglio 2014

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Roma, 22 luglio 2014

COS14257
MQ

Oggetto: Costi minimi di esercizio. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel secondo semestre 2014.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014, che per il secondo semestre 2014, il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dello 0,15% (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea).

Di conseguenza l’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione (in forza del comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008) è del 8,15% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze maggiorato di otto punti).

Si riporta in calce il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cordiali saluti.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMUNICATO

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore  nei  casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 167 del 21.7.2014)

Ai sensi dell’art. 5  del  decreto  legislativo  n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio  – 31 dicembre 2014 il tasso di riferimento  e’  pari  allo 0,15 per cento.

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COS14257