Roma, 29 Gennaio 2013
COS13029
SM
Oggetto: Costi minimi della sicurezza – provvedimento del Tribunale di Roma.
Facciamo seguito alle precedenti note in materia di costi minimi di esercizio, per rendervi noto il testo di un provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Roma, a fronte di una richiesta di sospensiva per un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che era stato emanato dallo stesso Tribunale.
Le motivazioni del provvedimento meritano un approfondimento, in quanto il Tribunale di Roma ha ritenuto di pronunciare il decreto ingiuntivo e, successivamente, di rigettare la richiesta di sospenderne la provvisoria esecutorietà, affermando quanto segue:
– si configura l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 83 bis in materia di contratti non scritti (quindi, in primo luogo, la prescrizione quinquennale anziché quella annuale e le sanzioni per il committente stabilite al comma 14 della norma) quando, pur in presenza di un contratto quadro, per ciascuna prestazione di trasporto non venga stipulato uno specifico contratto scritto che rispetti i requisiti di forma previsti dall’art. 6 del D.lgvo 286/2005. Quindi, per il Tribunale di Roma, è possibile rivendicare l’esistenza di un contratto scritto (con la conseguente inapplicabilità degli effetti prima visti) purché, per ogni singolo viaggio svolto per conto di un determinato committente, sia stato stipulato un contratto conforme al predetto art. 6 del d.lgvo 286/2005. Questo chiarimento, peraltro, si colloca nella scia tracciata dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto con le delibere del 13 Giugno e del 12 Luglio del 2012 a proposito della definizione di tratta, la quale, ricordiamo, era stata così definita: “la distanza chilometrica dal luogo di presa in consegna a quello di riconsegna delle merci, passando attraverso le eventuali località di carico e/o carico intermedie”, alla quale, “nel caso di utilizzo di veicoli cisternati adibiti al trasporto di prodotti petroliferi o di leganti idraulici e prodotti affini…..andrà sommata la distanza chilometrica fra l’ultimo luogo di riconsegna delle merci e il primo luogo di successiva presa in consegna delle merci stesse”. Tale definizione, com’è noto, era stata parzialmente intaccata dall’interpretazione fornita con circolare del 19 Dicembre u.s dalla Direzione generale del Ministero dei Trasporti, che aveva introdotto la definizione di tratta giornaliera, data dalla somma delle percorrenze chilometriche effettuate nello stesso giorno per conto di un determinato committente; interpretazione che, a seguito delle obiezioni sollevate dalla Conftrasporto, è stata successivamente corretta dallo stesso Ministero con una nota del 7 Gennaio (sulla quale vedi la circolare Conftrasporto COS13009 dell’8 Gennaio u.s), che ha escluso dalla predetta definizione i trasporti di prodotti petroliferi che prevedano lo svolgimento di più operazioni di carico nella stessa giornata. Orbene, il pronunciamento del Tribunale di Roma, qualora fosse confermato da altre sedi giudiziarie, farebbe cadere la ricostruzione effettuata dal Ministero sulla tratta giornaliera anche per le altre tipologie di trasporti; infatti, anche in presenza di un contratto quadro, ciascuna prestazione di trasporto darebbe vita ad un contratto autonomo e, di conseguenza, ad un compenso per il trasportatore da determinarsi in relazione ai Km percorsi per quel singolo viaggio.
– Viene riconfermata la motivazione già sottolineata dal Tar del Lazio all’interno dell’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva dei provvedimenti sui costi minimi, avanzata da Confindustria: le ragioni addotte dal ricorrente non sono apparse “tali da integrare i gravi motivi previsti dall’art. 649 del codice di procedura civile, anche in considerazione dell’interesse generale alla sicurezza del settore dell’autotrasporto, esplicitato dal legislatore italiano nel comma 4 dell’art. 83 bis.”
Il testo del provvedimento del Tribunale di Roma è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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