COS11218 – Costi di esercizio delle imprese di autotrasporto. Determinazione dell’Osservatorio per l’autotrasporto.

Z.T.L. Comune di Roma

3 Novembre 2011

L’osservatorio approva i nuovi costi di esercizio dell’autotrasporto

4 Novembre 2011

Z.T.L. Comune di Roma

3 Novembre 2011

L’osservatorio approva i nuovi costi di esercizio dell’autotrasporto

4 Novembre 2011

Roma, 4 Novembre 2011

COS11218
SM

Oggetto: Costi di esercizio delle imprese di autotrasporto. Determinazione dell’Osservatorio per l’autotrasporto.

Al termine di un lungo ciclo di incontri avviato sin dallo scorso mese di Maggio, vi informiamo che l’Osservatorio sulle attività dell’autotrasporto della Consulta generale ha licenziato nella seduta del 2 Novembre scorso i costi di esercizio che, a partire da questo mese, diventano applicabili ai contratti di autotrasporto conclusi in forma scritta (ai sensi dell’art. 6 del D.lgvo 286/2005) e non scritta.

Numerose sono le novità adottate ai fini di questa elaborazione, rispetto al metodo seguito nelle rilevazioni precedenti:

– Tutti i costi sono stati elaborati per percorrenze chilometriche superiori a 100 Km. Ciò in quanto il comma 4 ter dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche (introdotto, com’è noto, dalla Legge 127/2010) stabilisce che l’importo dei corrispettivi dei trasporti effettuati entro il limite dei 100 Km giornalieri sia rimesso all’autonomia negoziale delle parti, a meno che gli accordi volontari di settore non prevedano diversamente.
– Affianco alle 5 classi veicolari già previste nelle precedenti determinazioni del Ministero dei Trasporti (fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton), l’Osservatorio ha individuato dei costi specifici per ben 9 tipologie di trasporti effettuati con veicoli di massa superiore alle 26 ton.  In particolare si tratta:
1. del trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno;
2. del trasporto cisternato A.D.R di sola andata e con andata e ritorno;
3. del trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
4. del trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
5. del trasporto di collettame e messaggerie;
6. dei trasporti frigoriferi;
7. del trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno;
8. del trasporto con veicoli ribaltabili;
9. del trazionismo con viaggio di sola andata e con andata e ritorno, con una tabella specifica dedicata alla trazione di veicoli in A.D.R.

Tra queste tipologie mancano il trasporto di container e quello per la grande distribuzione, per i quali sono in corso delle trattative con le rappresentanze della committenza per arrivare alla stipulazione degli accordi di settore; pertanto, in attesa che queste trattative giungano al termine, si applicano i costi generici stabiliti per le 5 classi di veicoli  prima citate.

– Sia per i trasporti generici che per quelli settoriali, l’Osservatorio ha previsto dei costi di esercizio ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 83 bis della Legge 133/2008, applicabili ai contratto di trasporto non scritti ed a quelli scritti stipulati tra il committente ed il primo vettore, e dei costi minimi di esercizio applicabili nella subvezione ai contratti di trasporto scritti stipulati tra vettori, per garantire “il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti, calcolati con riferimento all’impresa di autotrasporto per conto di terzi che effettui attività di subvezione per conto di altro vettore così come definito dall’art. 2 del decreto legislativo 286/2005 senza vincoli e limiti di esercizio (commi 4 e 4 bis, art. 83 bis della Legge 133/2008).

Le tabelle con i nuovi costi minimi possono essere prelevate dal link seguente.

Cordiali saluti.

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COS11218

Tabella nuovi costi minimi