Conversione in Legge del Decreto Legge n. 81/2007 sul cd ?Tesoretto?.

Divieti di circolazione all’estero. Mese di agosto 2007

27 Agosto 2007

Leonardo Lanzi nuovo Presidente di ASTRA-FAI Parma

5 Settembre 2007

Divieti di circolazione all’estero. Mese di agosto 2007

27 Agosto 2007

Leonardo Lanzi nuovo Presidente di ASTRA-FAI Parma

5 Settembre 2007

Illustrazione delle disposizioni di maggior interesse.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 Agosto scorso ? stata pubblicata la Legge n. 127 del 3 Agosto, con la quale il Parlamento ha convertito il Decreto Legge n. 81, che detta disposizioni sull’utilizzo delle maggiori entrate fiscali ? cd. Tesoretto.

Nonostante il contenuto originario del Decreto abbia subito rilevanti modifiche nel corso della conversione in Legge, gli interventi previsti dall’art. 12 per l’autotrasporto sono rimasti immutati, e quindi:
– entro il 30 Settembre p.v dovr? essere emanato il regolamento sull’utilizzo delle somme residuate dallo stanziamento previsto dalla Finanziaria del 2006 per il fondo per l’autotrasporto. Queste somme ? prosegue la norma – saranno assegnate ai trasportatori o mediante concessione di un credito di imposta oppure attraverso dei contributi diretti;
– in merito all’annosa vicenda della restituzione del bonus fiscale, il decreto stabilisce che la procedura andr? completata nel 2007 e che le somme, cos? recuperate, dovranno confluire nel Fondo per l’autotrasporto per finanziarie una serie di iniziative non ancora individuate. Su questa vicenda, peraltro, ? opportuno sottolineare che su iniziativa dell’On.le Paolo Ugg?, la Camera dei deputati ha approvato lo scorso 24 Luglio un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l’opportunit? di verificare, con le competenti Istituzioni comunitarie, la compatibilit? della destinazione al Fondo delle predette somme con le disposizioni europee sugli aiuti di Stato; ci? allo scopo di evitare al nostro Paese il rischio di una condanna davanti alla Corte di Giustizia, le cui conseguenze finirebbero con il ricadere su quelle imprese di autotrasporto che, nel frattempo, avessero beneficiato di queste somme.

Tra le altre misure introdotte nella conversione in Legge del provvedimento, una particolare attenzione meritano quelle inerenti ai seguenti argomenti:

AUTO AZIENDALI E AD USO PROMISCUO
Rilevanti novit? hanno interessato questa materia, oggetto di numerosi interventi governativi a partire dalla seconda met? dello scorso anno. L’art. 15 bis del Decreto prevede infatti la parziale deducibilit? delle spese sostenute per le auto aziendali non strumentali all’esercizio dell’impresa, secondo le seguenti percentuali:
– 20%, per il periodo di imposta in corso alla data del 3 Ottobre 2006;
– 40% a regime, con il modello Unico 2008.

In merito alle spese sostenute per le vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, il Decreto Legge 81 ha eliminato il criterio introdotto dal Decreto Legge 262/06 (secondo il quale, detta deducibilit? era pari all’importo del fringe benefit del lavoratore), sostituendolo con delle misure percentuali che ammontano:
– al 65%, per il periodo di imposta in corso alla data del 3 Ottobre 2006;
– al 90% a regime, con il modello Unico 2008.

Per entrambe le tipologie di mezzi in esame, le deduzioni previste per il 2006 dovranno applicarsi in occasione del versamento della seconda o dell’unica rata dell’acconto relativa al 2007, in scadenza a Novembre; di queste, quindi, non dovr? tenersi conto nella stesura del modello Unico 2007 da trasmettere entro il 1 Ottobre p.v.

STUDI DI SETTORE.
Come l’Agenzia delle Entrate aveva gi? avuto modo di anticipare nella sua circolare del 6 Luglio scorso l’art.15, comma 3 del Decreto convertito ha precisato che i risultati degli indicatori di normalit? economia costituiscono delle presunzioni semplici e, in caso di accertamento fiscale basato su questi risultati, spetta all’amministrazione finanziaria l’onere di motivare gli scostamenti riscontrati.

ELENCHI IVA CLIENTI E FORNITORI
Limitatamente al periodo di imposta 2006, l’art. 15, comma 3 ter del Decreto ha esonerato i soggetti in contabilit? semplificata dalla presentazione di questi elenchi, i quali com’? noto sono stati reintrodotti dall’art. 37, commi 8 e 9 della cd. manovra Bersani ? Visco (Decreto Legge 223/2006, convertito con Legge n 248 del 4 Agosto 2006). A proposito dei sopra citati elenchi, ricordiamo che per le operazioni Iva svolte nel 2006 dai contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale, la scadenza per la presentazione ? stata differita al 15 Novembre 2007; a partire dal 2008 (e fatte salve ulteriori proroghe), si osserver? la data del 29 Aprile. Al fisco dovranno trasmettersi gli elenchi dei soggetti verso i quali sono state emesse delle fatture, quelli dei soggetti da cui sono state ricevute, l’importo delle operazioni effettuate, l’eventuale imposta relativa e l’anno a cui si riferisce la comunicazione. A questo proposito, ricordiamo che con un comunicato stampa del 28 Maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate, con l’intento di alleggerire – perlomeno agli inizi – la portata di quest’obbligo, ha previsto una serie di semplificazioni per gli anni 2006 e 2007, tra le quali si evidenziano: la limitazione dell’obbligo di trasmissione ai dati dei clienti con partita Iva; la possibilit? di omettere il codice fiscale del cliente/fornitore, riportando semplicemente la sua partita Iva; l’esclusione dall’obbligo delle fatture di importo inferiore a 154,94 ?, registrate cumulativamente; ecc?

CUNEO FISCALE
La misura volta all’abbattimento della base imponibile Irap pu? dirsi ora pienamente legittima, visto che in sede di conversione del Decreto Legge 81 ? venuto meno l’ultimo ostacolo evidenziato dalla Commissione U.E, per la compatibilit? con le disposizioni comunitarie: si tratta dell’esclusione delle banche, degli enti finanziari e delle assicurazioni, originariamente sancita dalla disposizione della Finanziaria del 2007 (art.1, comma 266 della Legge 296/2006) istitutiva dell’agevolazione in commento.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto