
Contributo annuale dovuto dalle imprese titolari di autorizzazioni e licenze di servizi postali.
12 Gennaio 2005
Carico dal basso dei veicoli cisterna adibiti al trasporto di benzina
17 Gennaio 2005Dopo l’intervento della Confederazione ripristinata la riduzione del 25% del premio INAIL per gli addetti alla guida.
Nella giornata dell’11 Gennaio vi avevamo informato (vedi notizia presente nella home page del sito) che la Confederazione era intervenuta presso l’Inail, affinch? questa ripristinasse immediatamente lo sconto del 25% sul premio dovuto dalle imprese di autotrasporto per gli addetti alla guida.
Infatti, a seguito di un controllo sulle istruzioni all’autoliquidazione 2004/2005, era emerso che la percentuale di sconto ivi indicata era quella del 22%, nonostante la legge finanziaria del 2005 avesse incrementato lo stanziamento a disposizione dell’Inail, proprio al fine di incrementare la suddetta percentuale, per riportarla al 25%.
Con una comunicazione del 13 Gennaio 2005, prot. 44, l’Inail ha ora reso noto di aver ripristinato la predetta percentuale di sconto. Pertanto, in sede di autoliquidazione 2004/2005, le imprese di autotrasporto sono autorizzate a detrarre, sia in regolazione che in rata, il 25% di quanto dovuto per gli addetti alla guida.
Ricordiamo che il termine ultimo per effettuare il pagamento del premio ? quello del 16 Febbraio. Le dichiarazioni delle retribuzioni trasmesse in via telematica o inviate tramite supporto magnetico, possono essere presentate all’Istituto entro il 16 Marzo, ferma restando, tuttavia, la scadenza del 16 Febbraio per il pagamento del premio. Per agevolare l’espletamento delle operazioni, l’Inail ha messo a disposizione il servizio ALPI on line (http://www.inail.it/assicurazione/autoliquidazioneindex.htm), che consente di procedere alla compilazione delle denunce retributive ed al loro invio telematico.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


